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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 novembre 2024

Cassazione n. 04473/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/04/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato perché contesta, peraltro in termini del tutto generici, la determinazione della pena in misura non aderente al minimo edittale, peraltro adeguatamente giustificata dalla Corte evidenziando la quantità di droga smerciata e i precedenti penale iper rapina e lesioni personali, ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 29 novembre 2024 [OSCURATO:PERSONA]/es/ensore [OSCURATO:PERSONA] ente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/04/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato perché contesta, peraltro in termini del tutto generici, la determinazione della pena in misura non aderente al minimo edittale, peraltro adeguatamente giustificata dalla Corte evidenziando la quantità di droga smerciata e i precedenti penale iper rapina e lesioni personali, ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 novembre 2024 [OSCURATO:PERSONA]/es/ensore [OSCURATO:PERSONA] ente
Sentenza Cassazione n. 04473/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris