CassazionedecretoSezione LDecisione del 27 giugno 2024
Cassazione n. 30839/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Relativa al ricorsoR.G. n. 17360 del 202 3 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA], con diritto di ricevere le comunicazioni all’indicato indirizzo pec dei Registri di Giustizia; -ricorrente - contro I.N.F.N. – Istituto di fisica nucleare, in persona del legale rappresentante p.t.; - intimato - per la correzione dell’ordinanza n. 17717/2024 della Corte Suprema di Cassazione, depositata il 27.6.2024 R.G. n. 17360/2023; [OSCURATO:PERSONA] errore materiale R.G.N.17360/2023 Cron. Rep. Ud.22/11/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dal Cons. Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che 1.Nell’ordinanza n. 17717 del 2024 è stato, in via officiosa, rilevato un errore materiale con conseguente fissazione della camera di consiglio per procedere alla correzione; 2. Nel dettaglio si è rilevata l’erroneità della indicazione del nominativo del ricorrente nell’intestazione dell’ordinanza, indicato come “[OSCURATO:PERSONA]”, anziché “[OSCURATO:PERSONA]”. Considerato che 1. Visto il decreto di fissazione dell’udienza in camera di consiglio, per la correzione dell’errore materiale presente nell’ordinanza n. 17717/2024,rel. F. Gandini; 2. Vista la comunicazione alle parti del sopraindicato decreto; 3. Letto l’art. 391 bis c.p.c. che ben consente anche la correzione in via officiosa degli errori materiali ravvisati nei provvedimenti della Suprema Corte; 4. Visti gli atti di causa, 5. Rilevato che effettivamente nell’ordinanza n. 17717/2024 della Corte di Cassazione, pubblicata il 27.6.2024, è errata l’indicazione, nell’intestazione della pronunzia , della parte ricorrente, correttamente indicata, invece, nel corpo del provvedimento (cfr. pag. 2 rigo 3); 6. Dispone che nell’intestazione dell’ordinanzan. 17717/2024, laddove è scritto “[OSCURATO:PERSONA]” deve intendersi e leggersi “[OSCURATO:PERSONA]”. P.Q.M. dispone la correzione dell’ordinanza n. 17717/2024 nei termini innanzi indicatial punto 6. Manda la cancelleria per gli adempimenti. Ro