CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 09712/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2018 del TRIBUNALE di PRATOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] F"AVICH; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] dato atto che alcun difensore è comparso, [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore di fiducia, ricorre avverso la sentenza con la quale, in data 7 novembre 2018, il Tribunale di Prato in composizione monocratica, decidendo quale giudice dell'appello, ha parzialmente riformato nel trattamento sanzionatorio, e nel resto ha confermato, la condanna emessa a suo carico dal Giudice di Pace di Prato in data 3 novembre 2016 in relazione al delitto di lesioni colpose in danno di [OSCURATO:PERSONA], con violazione di norme sulla circolazione stradale: delitto contestato come commesso in Montemurlo il 23 novembre 2011. Nella pronunzia impugnata, il Tribunale pratese ha sommariamente ricostruito la dinamica dell'incidente, cagionato - secondo l'assunto accusatorio recepito nella sentenza - dalla condotta alla guida del [OSCURATO:PERSONA]: il quale tamponava da tergo il velocipede condotto dal Tartaglia, che in conseguenza dell'urto riportava le lesioni meglio descritte in atti; ha trovato conferma la statuizione del Giudice di pace che aveva riconosciuto un concorso di colpa della persona offesa in ragione di un terzo. Giova precisare che il Tribunale, nel decidere sull'appello proposto dall'imputato, non ha dato seguito alla sollecitazione difensiva volta a ottenere la definizione del giudizio ex art. 35, d.lgs. n. 274/2000 (estinzione del reato per condotta riparatoria), reputando inidoneo a tal fine, in quanto non integrale, il risarcimento del danno in favore della persona offesa da parte della Compagnia assicuratrice dell'imputato. 2. Nel primo motivo di doglianza, il ricorrente denuncia violazione dell'art. 35, D.Lgs. 274/2000: in specie viene rivendicata l'integralità del risarcimento nella misura di 93 mila euro, rispondente secondo il deducente all'obiettiva quantificazione del danno tenuto conto del concorso di colpa della persona offesa e alle esigenze proprie dell'istituto, che l'esponente definisce volte a "ricomporre il quadro ordinamentale agitato dall'illecito grazie a condotte virtuose", nell'ottica di una definizione che tenga conto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo e dell'individuazione della rilevanza penale come extrema ratio, e che si risolva in una completa valutazione di tutte le circostanze della vicenda; contesta inoltre il ricorrente che la parte civile, quale unico elemento addotto ai fini della determinazione del danno risarcibile, abbia prodotto una stampa delle c.d. tabelle del Tribunale di Milano. Nel secondo motivo il deducente lamenta omessa motivazione in ordine all'entità del danno da parte del Tribunale, che - pur avendo rigettato la richiesta di provvisionale avanzata dalla parte civile - avrebbe dovuto riconsiderare i termini della questione alla luce delle nuove elaborazioni.3. La parte civile [OSCURATO:PERSONA] ha fatto pervenire conclusioni scritte e nota spese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso é inammissibile. Sebbene nel primo motivo si denunci, formalmente ed apparentemente, la violazione dell'art. 35, d.lgs. 274/2000, in realtà l'oggetto della doglianza é l'assenta mancanza di un percorso giustificativo, da parte del Tribunale, circa l'integralità del risarcimento del danno; di tal che sia il primo che il secondo motivo risultano in realtà dedotti in relazione a pretesi vizi della motivazione della sentenza impugnata, di cui nella specie non può peraltro apprezzarsi l'esistenza e che non sono comunque denunciabili in sede di ricorso avverso sentenze di appello pronunziate in ordine a reati di competenza del giudice di pace a norma dell'art. 606, comma 2-bis, cod.proc.pen., nonché dell'art. 39-bis d.lgs. 274/2000 cit.. 2. In ogni caso, la valutazione della congruità e dell'integralità del risarcimento del danno in favore della persona offesa, ai fini di cui all'art. 35, d.lgs. n. 274/2000, costituisce apprezzamento di fatto, riservato in via esclusiva al giudice di merito; nella specie, peraltro, il Tribunale (a pagina 8 della sentenza impugnata) ha adeguatamente evidenziato le ragioni in base alle quali il risarcimento per via assicurativa é stato ritenuto incongruo: ragioni riferite alla ritenuta insufficienza dello stesso ad assolvere alla funzione dell'istituto, in linea con quanto affermato in proposito dalla giurisprudenza di legittimità (vds. Sez. U, Sentenza n. 33864 del 23/04/2015, Sbaiz, Rv. 264239, e Sez. 5, Sentenza n. 12736 del 26/02/2009, Giaracuni, Rv. 243337). 3. La manifesta infondatezza del ricorso priva di rilevanza il decorso del termine di prescrizione. 4. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione, in solido con il responsabile civile, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., delle spese sostenute dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione, in solido con il responsabile civile, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., delle spese sostenute dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che liquida in euro tremila, oltre accessori, come per legge. Così deciso in Roma il 10 marzo 2022. Il