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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 26 giugno 2026

Cassazione n. 21919/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tuttirappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrenti -contro2026 [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. già TERMINAL2525 [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 156/2023 della CORTE D'APPELLO diVENEZIA, depositata il 02/05/2023 R.G.N. 911/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del20/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 20602/2023Numero sezionale 2525/2026Numero di raccolta generale 21919/2026Data pubblicazione 26/06/20261.

La Corte d’appello di Venezia, in riforma della sentenza diprimo grado, ha respinto la domanda dei lavoratori di condannadella controricorrente al pagamento dell’intero TFR maturato nelcorso del rapporto con il [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.(CIA), società ammessa a una procedura di concordatopreventivo in data 13.6.2014, nell’ambito del cui piano dirilancio era stata costituita una nuova società dalla stessacontrollata, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (TIA), cheaveva continuato a esercitarne l’attività, alle cui dipendenze glistessi erano transitati ex art. 2112 c.c., in virtù di un accordosindacale del 31.7.2015 che aveva previsto, per quanto quirileva, l’accollo da parte della cessionaria del TFR maturato solodall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], data di deposito della domanda di concordato inbianco.2.

Nel 2017, i ricorrenti avevano richiesto l’anticipazione delTFR al Fondo di Garanzia dell’Inps per la parte maturata nelperiodo alle dipendenze della CIA, ma l’INPS aveva rigettato ladomanda per essere il rapporto proseguito alle dipendenze diTIA, per cui gli stessi si rivolgevano a quest’ultima, che tuttaviarifiutava anch’essa il pagamento, rappresentando che in sedesindacale si era pattuita una limitazione alla sua responsabilitàin virtù della quale era tenuta a rispondere solo per la partematurata dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA].3.

I lavoratori pertanto adirono il Tribunale di Veneziachiedendo in via principale la condanna dell’INPS e in viasubordinata della TIA al pagamento del TFR maturato sino al30.9.2013.4.

Il giudice di prime cure, dichiarati i ricorrenti decadutidalla domanda principale verso l’Inps, accoglieva quellaNumero registro generale 20602/2023Numero sezionale 2525/2026proposta in via subordinata verso la TIA, condannanNdumoelrao di ara ccolta generale 21919/2026Data pubblicazione 26/06/2026corrispondere il TFR maturato sino al 30.9.2013, sulla base diuna interpretazione dell’accordo sindacale non implicanterinuncia alla responsabilità del cessionario per la parte di TFRmaturata presso la cedente.5.

Interposto gravame da parte della TIA, rimastacontumace nella precedente fase, la Corte d’appello di Veneziaaccoglieva l’appello, osservando che i ricorrenti, in primo grado,avevano fondato la propria pretesa verso il Fondo di garanziasull’esistenza di un accordo derogatorio al regime di cui all’art.2112 c.c. di cui quindi si assumeva la validità e solo, insubordine al rigetto della domanda principale, avevano chiestoaccertarsene la nullità e inefficacia nella parte in cui vi era statarinuncia alla solidarietà, in quanto ciò avrebbe significato negareloro il diritto al TFR.6.

Ad avviso della Corte territoriale, pertanto, la sentenza diprimo grado, basata su una diversa interpretazione dell’accordoa mente della quale non vi sarebbe stata alcuna rinuncia allasolidarietà, conformemente a quanto sostenuto dall’Inps, eraincorsa in un’ultrapetizione.7.

Quanto poi alla deduzione dei lavoratori secondo cuil’accordo sarebbe stato nullo per violazione dell’art. 47 l. n. 428del 1990 ratione temporis applicabile, la Corte d’appello, purritenendo che la deduzione circa la sussistenza di un accordonon liquidatorio in deroga alla responsabilità del cessionario,laddove provata, sarebbe stata decisiva, la disattendevaritenendola sfornita di adeguate allegazioni a supporto.8.

I lavoratori soccombenti hanno proposto ricorso percassazione, affidandolo a cinque motivi, a cui ha resistito concontroricorso la società; entrambe le parti hanno depositatomemorie difensive.Numero registro generale 20602/20239.

All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservatoN umero sezionale 2525/2026Numero di raccolta generale 21919/2026di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensiData pubblicazione 26/06/2026dell’art. 380 bis. 1 c.p.c..MOTIVI DELLA DECISIONE1.

La parte ricorrente ha formulato i seguenti motivi dicensura:I.

Violazione degli artt. 2120, 2112 c.c. e 1292 c.c. edell’art. 47, comma 5, della l. n. 428 del 1990, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c.;II.

Violazione degli artt. 2120, e 2112 c.c. e dell’art. 47,commi 4 bis e 5, della l. n. 428 del 1990, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c.;III.

Violazione dell’art. 2697 c.c., ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c.;IV.

Violazione dell’art. 437 c.p.c., ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3 e 4 c.p.c., e omessa motivazione ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 5 c.p.c.;V.

Violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c., ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3 e 4 c.p.c..2.

I primi tre motivi possono essere trattati congiuntamentein quanto intrinsecamente connessi.3.

I ricorrenti si dolgono, in primis, del fatto che la Corteabbia ricostruito la responsabilità del cessionario, quantoall’obbligo di pagamento del TFR maturato nel periodo alledipendenze dell’azienda cedente, come frutto di un vincolo disolidarietà, sostenendo che, alla luce dell’art. 2120 c.c., ilcessionario sarebbe invece tenuto a risponderne in proprio,la cessazione del rapporto lavorativo) lo stesso è l’unico datoredi lavoro, per cui non si sarebbe in presenza di un vincolo diNumero registro generale 20602/2023solidarietà derogabile, ma piuttosto di un obbligo su di luNi umero sezionale 2525/2026Numero di raccolta generale 21919/2026gravante in via diretta e quindi inderogabile.Data pubblicazione 26/06/20264.

In seconda battuta, gli stessi censurano la pronunciagravata per avere ritenuto l’art. 2112, comma 1, c.c. derogabileda parte di un accordo sindacale concluso ai sensi dell’art. 47,commi 4 bis e 5, della l. n. 428 del 1990 (nel testo antecedentealla modifica di cui all’art. 368 del d.lgs. n. 14 del 2019),ritenendo che la stessa si sarebbe discostata dallagiurisprudenza di questa Corte al riguardo.5.

Inoltre, i ricorrenti censurano la sentenza d’appello inquanto, nell’addossare loro l’onere probatorio circa lasussumibilità dell’accordo sindacale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] nell’ipotesi dicui al comma 4 bis, avrebbe sovvertito la regola di riparto deglioneri probatori di cui all’art. 2697 c.c., a mente della qualel’esistenza del fatto estintivo-modificativo, rappresentato nelcaso di specie da un (valido) accordo derogatorio all’art. 2112c.c., incombeva sul cessionario debitore.6.

Ebbene, tutti tali motivi investono, sia pure sotto diverseangolazioni, la questione della possibilità che nell'ambito di untrasferimento d'azienda si stipulino accordi sindacali idonei aderogare al principio di cui all'art. 2112, comma 1, c.p.c.secondo il quale il trasferimento dell'azienda non produce alcunasoluzione di continuità nel rapporto di lavoro, che continua conil cessionario alle medesime condizioni per le quali era statostipulato dal cedente.7.

La norma di riferimento è rappresentata dall’art. 47 dellal. n. 428 del 1990, che, nella versione ratione temporisapplicabile, al comma 4-bis prevede Nel caso in cui sia statoraggiunto un accordo circa il mantenimento, anche parziale,dell'occupazione, l'articolo 2112 del codice civile trovaNumero registro generale 20602/2023Numero sezionale 2525/2026applicazione nei termini e con le limitazioni previste dall'aNcumceoror ddi ora ccolta generale 21919/2026Data pubblicazione 26/06/2026medesimo qualora il trasferimento riguardi aziende:a) delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale,ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, lettera c), della legge 12agosto 1977, n.675;b) per le quali sia stata disposta l'amministrazionestraordinaria, ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999, n.270, in caso di continuazione o di mancata cessazionedell'attività.b-bis) per le quali vi sia stata la dichiarazione di aperturadella procedura di concordato preventivo;b-ter) per le quali vi sia stata l'omologazione dell'accordo diristrutturazione dei debiti .8.

Il successivo comma 5, sempre nella versione rationetemporis applicabile, a sua volta prevede:

5. Qualora il trasferimento riguardi imprese nei confrontidelle quali vi sia stata dichiarazione di fallimento, omologazionedi concordato preventivo consistente nella cessione dei beni,emanazione del provvedimento di liquidazione coattaamministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazionestraordinaria, nel caso in cui la continuazione dell'attività nonsia stata disposta o sia cessata e nel corso della consultazionedi cui ai precedenti commi sia stato raggiunto un accordo circail mantenimento anche parziale dell'occupazione, ai lavoratori ilcui rapporto di lavoro continua con l'acquirente non trovaapplicazione l'articolo 2112 del codice civile, salvo chedall'accordo risultino condizioni di miglior favore.

Il predettoaccordo può altresì prevedere che il trasferimento non riguardiil personale eccedentario e che quest'ultimo continui a rimanere,in tutto i in parte, alle dipendenze dell'alienante .Numero registro generale 20602/20239.

La giurisprudenza di questa Corte, nell'interpretare leN umero sezionale 2525/2026Numero di raccolta generale 21919/2026sopratrascritte norme, con sentenze nn. 10414 e 10415 delData pubblicazione 26/06/20262020, ha chiarito che le stesse vanno lette simmetricamente allederoghe consentite rispettivamente dal paragrafo 2 e dalparagrafo 1 dell'art. 5 della Direttiva 2001/23/CE, per cuimentre il comma 4 bis appare destinato alle procedure nonfinalizzate alla liquidazione dell'azienda, il successivo comma 5presuppone la cessazione dell'attività d'impresa o comunque lasua non continuazione.10.

Coerentemente con la ratio della Direttiva e con lafinalità per la quale è stato introdotto il comma 4 bis da partedell'art. 19 quater, d.l. n. 135/2009 (conv. con l. n. 166 del2009), pertanto, osservano le richiamate pronunce come alledue disposizioni dev’essere assegnato un diverso significatonormativo, nel senso che l’accordo sindacale contemplato dalcomma 4 bis, pur potendo disporre modifiche (anche in peius)all'assetto economico-normativo in precedenza acquisito daisingoli lavoratori, giammai potrebbe derogare al passaggioautomatico degli stessi all'impresa cessionaria.11.

Così ricostruiti i principi regolatori della materia, nonappare al Collegio che la pronuncia gravata sia incorsa nelledenunciate violazioni, laddove, dopo avere qualificato l’accordosindacale come stipulato ai sensi del comma 5, ha affermato cheallo stesso sarebbe stato consentito operare una deroga all’art.2112 c.c., conformemente alle numerose pronunce di questaCorte che hanno a più riprese ribadito i principi sanciti dalle giàrichiamate sentenze del 2020 (cfr. ex multiis 3963/2022,23499/24), né essendo conferente l’invocazione da parte deiricorrenti del precedente di questa Corte n. 10602/2023, chenon si riferisce alla tipologia di accordi di cui si va discorrendo.Numero registro generale 20602/2023Numero sezionale 2525/202612.

I ricorrenti hanno anche censurato la senteNnumzearo dii nra ccolta generale 21919/2026Data pubblicazione 26/06/2026quanto, dopo avere dato atto della decisività in astratto dellaqualificazione dell’accordo come rientrante nell’ipotesi delcomma 4 bis, ha poi ritenuto, in violazione dell’art. 2697 c.c.,che incombesse sui lavoratori l’onere di dedurne la nullità inragione della natura di concordato di continuità.13.

Osserva il Collegio come tale doglianza, quand’anchefondata, sarebbe priva di qualsivoglia utilità per la parte,dovendosi in parte qua correggere la motivazione dellasentenza impugnata alla luce delle seguenti considerazioni.14.

E invero, non coerente con il sistema, come interpretatodalla giurisprudenza di questa Corte, è l’assunto, da cui muovela Corte d’appello, della decisività che rivestirebbe, nel caso dispecie, l’inquadramento dell’accordo nell’ambito delle dueipotesi previste dal citato art. 47, in quanto, ove ascrivibile aquella delineata dal comma 4 bis, non avrebbe potuto limitarela responsabilità della cessionaria, odierna controricorrente, inordine al TFR maturato alle dipendenze della cedente.15.

La lettura delle numerose pronunce di questa Corte inmateria restituisce, infatti, un assetto interpretativo nel quale ildivieto di deroga all’operatività dell’art. 2112 c.c. è da intendersinel senso che un siffatto accordo non potrebbe limitare ilpassaggio al cessionario di tutti i dipendenti, ma non anche chenon sia consentito in alcun modo modificare le condizionieconomico-normative in precedenza acquisite.16.

Ne deriva che, quand’anche in giudizio si fosse raggiuntala prova della natura dell’accordo in questione quale accordoascrivibile all’ipotesi di cui al comma 4 bis, ciò non si sarebbeautomaticamente tradotto nell’accoglimento del ricorso, inquanto allo stesso non sarebbe stato comunque precluso diderogare alle condizioni di lavoro dei ricorrenti, tra cui rientraNumero registro generale 20602/2023Numero sezionale 2525/2026senz’altro il diritto a richiedere il TFR al cessionario ancNhumee rop dei rra ccolta generale 21919/2026Data pubblicazione 26/06/2026l’intera parte maturata prima della cessione, con laprecisazione, indispensabile ai fini della tenuta del sistema, che,una volta cessato il rapporto alle dipendenze del cessionario, illavoratore potrebbe richiedere a quest’ultimo il TFR per ilperiodo non coperto dalla deroga e all’INPS per il restanteperiodo.17.

In tal senso, devono essere lette anche le pronunce diquesta Corte che affermano l’inefficacia e inopponibilità di unsiffatto accordo nei confronti dell’Istituto previdenziale che,pertanto, potrebbe legittimamente rifiutare l’erogazione dellaprestazione a carico del Fondo di garanzia per difetto diesigibilità, fino a quando il rapporto di lavoro alle dipendenzedel cessionario sia ancora in essere, laddove allorquando ancheil rapporto alle dipendenze di quest’ultimo sia definitivamentecessato non vi sarebbe questione di inopponibilità e il lavoratorepotrebbe rivolgersi all’Inps per il pagamento (cfr. Cass. n.23499/2024: In quel caso, come nell’odierna fattispecie,l'accordo nel far gravare sul fallimento della società cedente idebiti concernenti il TFR maturato fino alla data deltrasferimento del personale non determina l'immediataesigibilità del credito a titolo di TFR e l’esigibilità rappresenta ilpresupposto indefettibile per il subentro del Fondo di garanzia,secondo i principi generali enunciati dall'art. 2120 c.c., econsegue soltanto alla cessazione definitiva del rapporto dilavoro ).18.

Riportata la questione entro tale alveo, appare alloranon decisivo stabilire a quale tipologia di accordi appartenessequello in questione, così come se sussista la denunciataviolazione dell’art. 2697 c.c., dovendo le censure essereNumero registro generale 20602/2023Numero sezionale 2525/2026respinte sulla base delle assorbenti considerazionNuim eroc hdi era ccolta generale 21919/2026Data pubblicazione 26/06/2026precedono.19.

Venendo al quarto motivo, con il quale la parte censurala valutazione di inutilizzabilità di documentazione in atti dellastessa società utile a stabilire la natura dell’accordo sindacale,basata dalla Corte territoriale sulla contumacia della società inprimo grado, trattasi di motivo assorbito dal rigetto deiprecedenti motivi.20.

Infine, con il quinto motivo si censura la sentenzagravata per avere ravvisato un ultra petitum nella statuizionedel giudice di primo grado, in quando fondata su una diversainterpretazione dell’accordo sindacale, che i lavoratori nonavevano mai inteso far valere, avendone anzi gli stessi eccepitola nullità, il cui presupposto era proprio la natura ad essisfavorevole.21.

Sostengono gli odierni ricorrenti di avere richiesto, siapure in via subordinata, anche la dichiarazione di inefficaciadell’accordo, con conseguente responsabilità della subentranteTIA anche per la quota maturata sino al 30.9.2013,evidenziando che l’apparente contrasto tra l’art. 2112 c.c. el’art. 47 della l. n. 428/1990 non poteva risolversi nella perditadi parte del TFR maturato, per cui a ben vedere la Corte eraincorsa in una violazione dell’art. 112 c.p.c., per essersisottratta all’obbligo di indagare il contenuto sostanziale delladomanda, oltre che dell’art. 113 c.p.c., che le imponeva didecidere senza essere vincolata dalla qualificazione fattuale edalle argomentazioni giuridiche delle parti.22.

Va, tuttavia, rilevato come, in virtù del principio iuranovit curia di cui all'art. 113, comma 1, c.p.c., il giudice hail potere-dovere di assegnare unadiversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti inNumero registro generale 20602/2023Numero sezionale 2525/2026giudizio, nonché all'azione esercitata in causa, potendo Npuomrerroe d i ara ccolta generale 21919/2026Data pubblicazione 26/06/2026fondamento della sua decisione disposizioni e principi di dirittodiversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti, purché ifatti necessari al perfezionamento della fattispecie ritenutaapplicabile coincidano con quelli della fattispecie concretasottoposta al suo esame, essendo allo stesso vietato, in forzadel principio di cui all'art. 112 c.p.c., porre a base della decisionefatti che, ancorché rinvenibili all'esito di una ricerca condotta suidocumenti prodotti, non siano stati oggetto dipuntuale allegazione o contestazione negli scritti difensivi delleparti (Cass. n. 30607/2018, Rv. 651854 - 01).23.

A tale principio si è attenuta la Corte d’appello che, dopoavere evidenziato l’assenza, nel ricorso di primo grado, diallegazioni a sostegno di un’interpretazione dell’accordo comenon implicante rinuncia al TFR, peraltro incompatibile con ladomanda proposta dai lavoratori in via subordinata di dichiararsila nullità dell’accordo, ha ritenuto che la decisione di primogrado fosse stata resa in violazione del principio dicorrispondenza tra chiesto e pronunciato.24.

Il motivo è quindi inammissibile, non confrontandosiadeguatamente con il decisum della sentenza impugnata.25.

Il ricorso dev’essere in conclusione respinto.26.

Le spese di lite seguono la soccombenza come indispositivo.27.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorsoprincipale, ove dovuto.

P.Q.MNumero registro generale 20602/2023Rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti al pagamento delleN umero sezionale 2525/2026Numero di raccolta generale 21919/2026spese del giudizio di legittimità, che, quanto ai compensi,Data pubblicazione 26/06/2026liquida in € 6.000,00 in favore della controricorrente, oltre ad€ 200,00 per esborsi, rimborso spese generali nella misura del15% ed accessori di legge.Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.lgs. n. 115 del 2002dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento daparte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma1 bis dello stesso art. 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del20/05/2026.[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tuttirappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrenti -contro2026 [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. già TERMINAL2525 [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 156/2023 della CORTE D'APPELLO diVENEZIA, depositata il 02/05/2023 R.G.N. 911/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del20/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 20602/2023Numero sezionale 2525/2026Numero di raccolta generale 21919/2026Data pubblicazione 26/06/20261. La Corte d’appello di Venezia, in riforma della sentenza diprimo grado, ha respinto la domanda dei lavoratori di condannadella controricorrente al pagamento dell’intero TFR maturato nelcorso del rapporto con il [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.(CIA), società ammessa a una procedura di concordatopreventivo in data 13.6.2014, nell’ambito del cui piano dirilancio era stata costituita una nuova società dalla stessacontrollata, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (TIA), cheaveva continuato a esercitarne l’attività, alle cui dipendenze glistessi erano transitati ex art. 2112 c.c., in virtù di un accordosindacale del 31.7.2015 che aveva previsto, per quanto quirileva, l’accollo da parte della cessionaria del TFR maturato solodall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], data di deposito della domanda di concordato inbianco.2. Nel 2017, i ricorrenti avevano richiesto l’anticipazione delTFR al Fondo di Garanzia dell’Inps per la parte maturata nelperiodo alle dipendenze della CIA, ma l’INPS aveva rigettato ladomanda per essere il rapporto proseguito alle dipendenze diTIA, per cui gli stessi si rivolgevano a quest’ultima, che tuttaviarifiutava anch’essa il pagamento, rappresentando che in sedesindacale si era pattuita una limitazione alla sua responsabilitàin virtù della quale era tenuta a rispondere solo per la partematurata dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA].3. I lavoratori pertanto adirono il Tribunale di Veneziachiedendo in via principale la condanna dell’INPS e in viasubordinata della TIA al pagamento del TFR maturato sino al30.9.2013.4. Il giudice di prime cure, dichiarati i ricorrenti decadutidalla domanda principale verso l’Inps, accoglieva quellaNumero registro generale 20602/2023Numero sezionale 2525/2026proposta in via subordinata verso la TIA, condannanNdumoelrao di ara ccolta generale 21919/2026Data pubblicazione 26/06/2026corrispondere il TFR maturato sino al 30.9.2013, sulla base diuna interpretazione dell’accordo sindacale non implicanterinuncia alla responsabilità del cessionario per la parte di TFRmaturata presso la cedente.5. Interposto gravame da parte della TIA, rimastacontumace nella precedente fase, la Corte d’appello di Veneziaaccoglieva l’appello, osservando che i ricorrenti, in primo grado,avevano fondato la propria pretesa verso il Fondo di garanziasull’esistenza di un accordo derogatorio al regime di cui all’art.2112 c.c. di cui quindi si assumeva la validità e solo, insubordine al rigetto della domanda principale, avevano chiestoaccertarsene la nullità e inefficacia nella parte in cui vi era statarinuncia alla solidarietà, in quanto ciò avrebbe significato negareloro il diritto al TFR.6. Ad avviso della Corte territoriale, pertanto, la sentenza diprimo grado, basata su una diversa interpretazione dell’accordoa mente della quale non vi sarebbe stata alcuna rinuncia allasolidarietà, conformemente a quanto sostenuto dall’Inps, eraincorsa in un’ultrapetizione.7. Quanto poi alla deduzione dei lavoratori secondo cuil’accordo sarebbe stato nullo per violazione dell’art. 47 l. n. 428del 1990 ratione temporis applicabile, la Corte d’appello, purritenendo che la deduzione circa la sussistenza di un accordonon liquidatorio in deroga alla responsabilità del cessionario,laddove provata, sarebbe stata decisiva, la disattendevaritenendola sfornita di adeguate allegazioni a supporto.8. I lavoratori soccombenti hanno proposto ricorso percassazione, affidandolo a cinque motivi, a cui ha resistito concontroricorso la società; entrambe le parti hanno depositatomemorie difensive.Numero registro generale 20602/20239. All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservatoN umero sezionale 2525/2026Numero di raccolta generale 21919/2026di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensiData pubblicazione 26/06/2026dell’art. 380 bis. 1 c.p.c..MOTIVI DELLA DECISIONE1. La parte ricorrente ha formulato i seguenti motivi dicensura:I. Violazione degli artt. 2120, 2112 c.c. e 1292 c.c. edell’art. 47, comma 5, della l. n. 428 del 1990, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c.;II. Violazione degli artt. 2120, e 2112 c.c. e dell’art. 47,commi 4 bis e 5, della l. n. 428 del 1990, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c.;III. Violazione dell’art. 2697 c.c., ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c.;IV. Violazione dell’art. 437 c.p.c., ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3 e 4 c.p.c., e omessa motivazione ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 5 c.p.c.;V. Violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c., ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3 e 4 c.p.c..2. I primi tre motivi possono essere trattati congiuntamentein quanto intrinsecamente connessi.3. I ricorrenti si dolgono, in primis, del fatto che la Corteabbia ricostruito la responsabilità del cessionario, quantoall’obbligo di pagamento del TFR maturato nel periodo alledipendenze dell’azienda cedente, come frutto di un vincolo disolidarietà, sostenendo che, alla luce dell’art. 2120 c.c., ilcessionario sarebbe invece tenuto a risponderne in proprio,la cessazione del rapporto lavorativo) lo stesso è l’unico datoredi lavoro, per cui non si sarebbe in presenza di un vincolo diNumero registro generale 20602/2023solidarietà derogabile, ma piuttosto di un obbligo su di luNi umero sezionale 2525/2026Numero di raccolta generale 21919/2026gravante in via diretta e quindi inderogabile.Data pubblicazione 26/06/20264. In seconda battuta, gli stessi censurano la pronunciagravata per avere ritenuto l’art. 2112, comma 1, c.c. derogabileda parte di un accordo sindacale concluso ai sensi dell’art. 47,commi 4 bis e 5, della l. n. 428 del 1990 (nel testo antecedentealla modifica di cui all’art. 368 del d.lgs. n. 14 del 2019),ritenendo che la stessa si sarebbe discostata dallagiurisprudenza di questa Corte al riguardo.5. Inoltre, i ricorrenti censurano la sentenza d’appello inquanto, nell’addossare loro l’onere probatorio circa lasussumibilità dell’accordo sindacale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] nell’ipotesi dicui al comma 4 bis, avrebbe sovvertito la regola di riparto deglioneri probatori di cui all’art. 2697 c.c., a mente della qualel’esistenza del fatto estintivo-modificativo, rappresentato nelcaso di specie da un (valido) accordo derogatorio all’art. 2112c.c., incombeva sul cessionario debitore.6. Ebbene, tutti tali motivi investono, sia pure sotto diverseangolazioni, la questione della possibilità che nell'ambito di untrasferimento d'azienda si stipulino accordi sindacali idonei aderogare al principio di cui all'art. 2112, comma 1, c.p.c.secondo il quale il trasferimento dell'azienda non produce alcunasoluzione di continuità nel rapporto di lavoro, che continua conil cessionario alle medesime condizioni per le quali era statostipulato dal cedente.7. La norma di riferimento è rappresentata dall’art. 47 dellal. n. 428 del 1990, che, nella versione ratione temporisapplicabile, al comma 4-bis prevede Nel caso in cui sia statoraggiunto un accordo circa il mantenimento, anche parziale,dell'occupazione, l'articolo 2112 del codice civile trovaNumero registro generale 20602/2023Numero sezionale 2525/2026applicazione nei termini e con le limitazioni previste dall'aNcumceoror ddi ora ccolta generale 21919/2026Data pubblicazione 26/06/2026medesimo qualora il trasferimento riguardi aziende:a) delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale,ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, lettera c), della legge 12agosto 1977, n.675;b) per le quali sia stata disposta l'amministrazionestraordinaria, ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999, n.270, in caso di continuazione o di mancata cessazionedell'attività.b-bis) per le quali vi sia stata la dichiarazione di aperturadella procedura di concordato preventivo;b-ter) per le quali vi sia stata l'omologazione dell'accordo diristrutturazione dei debiti .8. Il successivo comma 5, sempre nella versione rationetemporis applicabile, a sua volta prevede: 5. Qualora il trasferimento riguardi imprese nei confrontidelle quali vi sia stata dichiarazione di fallimento, omologazionedi concordato preventivo consistente nella cessione dei beni,emanazione del provvedimento di liquidazione coattaamministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazionestraordinaria, nel caso in cui la continuazione dell'attività nonsia stata disposta o sia cessata e nel corso della consultazionedi cui ai precedenti commi sia stato raggiunto un accordo circail mantenimento anche parziale dell'occupazione, ai lavoratori ilcui rapporto di lavoro continua con l'acquirente non trovaapplicazione l'articolo 2112 del codice civile, salvo chedall'accordo risultino condizioni di miglior favore. Il predettoaccordo può altresì prevedere che il trasferimento non riguardiil personale eccedentario e che quest'ultimo continui a rimanere,in tutto i in parte, alle dipendenze dell'alienante .Numero registro generale 20602/20239. La giurisprudenza di questa Corte, nell'interpretare leN umero sezionale 2525/2026Numero di raccolta generale 21919/2026sopratrascritte norme, con sentenze nn. 10414 e 10415 delData pubblicazione 26/06/20262020, ha chiarito che le stesse vanno lette simmetricamente allederoghe consentite rispettivamente dal paragrafo 2 e dalparagrafo 1 dell'art. 5 della Direttiva 2001/23/CE, per cuimentre il comma 4 bis appare destinato alle procedure nonfinalizzate alla liquidazione dell'azienda, il successivo comma 5presuppone la cessazione dell'attività d'impresa o comunque lasua non continuazione.10. Coerentemente con la ratio della Direttiva e con lafinalità per la quale è stato introdotto il comma 4 bis da partedell'art. 19 quater, d.l. n. 135/2009 (conv. con l. n. 166 del2009), pertanto, osservano le richiamate pronunce come alledue disposizioni dev’essere assegnato un diverso significatonormativo, nel senso che l’accordo sindacale contemplato dalcomma 4 bis, pur potendo disporre modifiche (anche in peius)all'assetto economico-normativo in precedenza acquisito daisingoli lavoratori, giammai potrebbe derogare al passaggioautomatico degli stessi all'impresa cessionaria.11. Così ricostruiti i principi regolatori della materia, nonappare al Collegio che la pronuncia gravata sia incorsa nelledenunciate violazioni, laddove, dopo avere qualificato l’accordosindacale come stipulato ai sensi del comma 5, ha affermato cheallo stesso sarebbe stato consentito operare una deroga all’art.2112 c.c., conformemente alle numerose pronunce di questaCorte che hanno a più riprese ribadito i principi sanciti dalle giàrichiamate sentenze del 2020 (cfr. ex multiis 3963/2022,23499/24), né essendo conferente l’invocazione da parte deiricorrenti del precedente di questa Corte n. 10602/2023, chenon si riferisce alla tipologia di accordi di cui si va discorrendo.Numero registro generale 20602/2023Numero sezionale 2525/202612. I ricorrenti hanno anche censurato la senteNnumzearo dii nra ccolta generale 21919/2026Data pubblicazione 26/06/2026quanto, dopo avere dato atto della decisività in astratto dellaqualificazione dell’accordo come rientrante nell’ipotesi delcomma 4 bis, ha poi ritenuto, in violazione dell’art. 2697 c.c.,che incombesse sui lavoratori l’onere di dedurne la nullità inragione della natura di concordato di continuità.13. Osserva il Collegio come tale doglianza, quand’anchefondata, sarebbe priva di qualsivoglia utilità per la parte,dovendosi in parte qua correggere la motivazione dellasentenza impugnata alla luce delle seguenti considerazioni.14. E invero, non coerente con il sistema, come interpretatodalla giurisprudenza di questa Corte, è l’assunto, da cui muovela Corte d’appello, della decisività che rivestirebbe, nel caso dispecie, l’inquadramento dell’accordo nell’ambito delle dueipotesi previste dal citato art. 47, in quanto, ove ascrivibile aquella delineata dal comma 4 bis, non avrebbe potuto limitarela responsabilità della cessionaria, odierna controricorrente, inordine al TFR maturato alle dipendenze della cedente.15. La lettura delle numerose pronunce di questa Corte inmateria restituisce, infatti, un assetto interpretativo nel quale ildivieto di deroga all’operatività dell’art. 2112 c.c. è da intendersinel senso che un siffatto accordo non potrebbe limitare ilpassaggio al cessionario di tutti i dipendenti, ma non anche chenon sia consentito in alcun modo modificare le condizionieconomico-normative in precedenza acquisite.16. Ne deriva che, quand’anche in giudizio si fosse raggiuntala prova della natura dell’accordo in questione quale accordoascrivibile all’ipotesi di cui al comma 4 bis, ciò non si sarebbeautomaticamente tradotto nell’accoglimento del ricorso, inquanto allo stesso non sarebbe stato comunque precluso diderogare alle condizioni di lavoro dei ricorrenti, tra cui rientraNumero registro generale 20602/2023Numero sezionale 2525/2026senz’altro il diritto a richiedere il TFR al cessionario ancNhumee rop dei rra ccolta generale 21919/2026Data pubblicazione 26/06/2026l’intera parte maturata prima della cessione, con laprecisazione, indispensabile ai fini della tenuta del sistema, che,una volta cessato il rapporto alle dipendenze del cessionario, illavoratore potrebbe richiedere a quest’ultimo il TFR per ilperiodo non coperto dalla deroga e all’INPS per il restanteperiodo.17. In tal senso, devono essere lette anche le pronunce diquesta Corte che affermano l’inefficacia e inopponibilità di unsiffatto accordo nei confronti dell’Istituto previdenziale che,pertanto, potrebbe legittimamente rifiutare l’erogazione dellaprestazione a carico del Fondo di garanzia per difetto diesigibilità, fino a quando il rapporto di lavoro alle dipendenzedel cessionario sia ancora in essere, laddove allorquando ancheil rapporto alle dipendenze di quest’ultimo sia definitivamentecessato non vi sarebbe questione di inopponibilità e il lavoratorepotrebbe rivolgersi all’Inps per il pagamento (cfr. Cass. n.23499/2024: In quel caso, come nell’odierna fattispecie,l'accordo nel far gravare sul fallimento della società cedente idebiti concernenti il TFR maturato fino alla data deltrasferimento del personale non determina l'immediataesigibilità del credito a titolo di TFR e l’esigibilità rappresenta ilpresupposto indefettibile per il subentro del Fondo di garanzia,secondo i principi generali enunciati dall'art. 2120 c.c., econsegue soltanto alla cessazione definitiva del rapporto dilavoro ).18. Riportata la questione entro tale alveo, appare alloranon decisivo stabilire a quale tipologia di accordi appartenessequello in questione, così come se sussista la denunciataviolazione dell’art. 2697 c.c., dovendo le censure essereNumero registro generale 20602/2023Numero sezionale 2525/2026respinte sulla base delle assorbenti considerazionNuim eroc hdi era ccolta generale 21919/2026Data pubblicazione 26/06/2026precedono.19. Venendo al quarto motivo, con il quale la parte censurala valutazione di inutilizzabilità di documentazione in atti dellastessa società utile a stabilire la natura dell’accordo sindacale,basata dalla Corte territoriale sulla contumacia della società inprimo grado, trattasi di motivo assorbito dal rigetto deiprecedenti motivi.20. Infine, con il quinto motivo si censura la sentenzagravata per avere ravvisato un ultra petitum nella statuizionedel giudice di primo grado, in quando fondata su una diversainterpretazione dell’accordo sindacale, che i lavoratori nonavevano mai inteso far valere, avendone anzi gli stessi eccepitola nullità, il cui presupposto era proprio la natura ad essisfavorevole.21. Sostengono gli odierni ricorrenti di avere richiesto, siapure in via subordinata, anche la dichiarazione di inefficaciadell’accordo, con conseguente responsabilità della subentranteTIA anche per la quota maturata sino al 30.9.2013,evidenziando che l’apparente contrasto tra l’art. 2112 c.c. el’art. 47 della l. n. 428/1990 non poteva risolversi nella perditadi parte del TFR maturato, per cui a ben vedere la Corte eraincorsa in una violazione dell’art. 112 c.p.c., per essersisottratta all’obbligo di indagare il contenuto sostanziale delladomanda, oltre che dell’art. 113 c.p.c., che le imponeva didecidere senza essere vincolata dalla qualificazione fattuale edalle argomentazioni giuridiche delle parti.22. Va, tuttavia, rilevato come, in virtù del principio iuranovit curia di cui all'art. 113, comma 1, c.p.c., il giudice hail potere-dovere di assegnare unadiversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti inNumero registro generale 20602/2023Numero sezionale 2525/2026giudizio, nonché all'azione esercitata in causa, potendo Npuomrerroe d i ara ccolta generale 21919/2026Data pubblicazione 26/06/2026fondamento della sua decisione disposizioni e principi di dirittodiversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti, purché ifatti necessari al perfezionamento della fattispecie ritenutaapplicabile coincidano con quelli della fattispecie concretasottoposta al suo esame, essendo allo stesso vietato, in forzadel principio di cui all'art. 112 c.p.c., porre a base della decisionefatti che, ancorché rinvenibili all'esito di una ricerca condotta suidocumenti prodotti, non siano stati oggetto dipuntuale allegazione o contestazione negli scritti difensivi delleparti (Cass. n. 30607/2018, Rv. 651854 - 01).23. A tale principio si è attenuta la Corte d’appello che, dopoavere evidenziato l’assenza, nel ricorso di primo grado, diallegazioni a sostegno di un’interpretazione dell’accordo comenon implicante rinuncia al TFR, peraltro incompatibile con ladomanda proposta dai lavoratori in via subordinata di dichiararsila nullità dell’accordo, ha ritenuto che la decisione di primogrado fosse stata resa in violazione del principio dicorrispondenza tra chiesto e pronunciato.24. Il motivo è quindi inammissibile, non confrontandosiadeguatamente con il decisum della sentenza impugnata.25. Il ricorso dev’essere in conclusione respinto.26. Le spese di lite seguono la soccombenza come indispositivo.27. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorsoprincipale, ove dovuto. P.Q.MNumero registro generale 20602/2023Rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delleN umero sezionale 2525/2026Numero di raccolta generale 21919/2026spese del giudizio di legittimità, che, quanto ai compensi,Data pubblicazione 26/06/2026liquida in € 6.000,00 in favore della controricorrente, oltre ad€ 200,00 per esborsi, rimborso spese generali nella misura del15% ed accessori di legge.Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.lgs. n. 115 del 2002dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento daparte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma1 bis dello stesso art. 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del20/05/2026.[OSCURATO:PERSONA]