Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 16 dicembre 1970

Cassazione n. 33682/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/12/1970 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 31/7/1970 avverso la sentenza del 30/14'2022 della Corte d'appello di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 30 novembre 2022 la Corte d'appello di Genova, provvedendo sulle impugnazioni proposte dagli imputati nei confronti della sentenza del 15 settembre 2021 del Tribunale di Genova, con la quale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati alle pene di due anni di reclusione, Barolo, un anno e otto mesi di reclusione, Novarese, e un anno e nove mesi di reclusione, Ceino, in relazione ai reati di cui agli artt. 81 cpv. e 110 cod. e 8 d.lgs. n. 74 del 2000 (capi 1, 2, 3, 4 e 5) e del reato di cui all'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000 (capo 6, contestato al solo Barolo), ha assolto gli imputati dai reati ascritti ai capi 1), 2), 4) e 5), limitatamente alle fatture emesse in regime di reverse charge, perché il fatto non sussiste; ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai residui reati di cui ai capi 3) e 4) perché estinti per prescrizione; ha rideterminato la pena, per Barolo in un anno e nove mesi di reclusione, per Novarese in un anno e sette mesi di reclusione e per Ceino in un anno e otto mesi di reclusione, confermando nel resto la sentenza impugnata.

La Corte territoriale, nel confermare la responsabilità di Barolo per i reati di cui ai capi 1), 2) e 5), cioè per le residue contestazioni del reato di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, eccettuate le fatture emesse in regime di reverse charge dallo stesso Barolo, e per quello di cui all'art. 10 del medesimo d.lgs. n. 74 del 2000 contestato al capo 6), e di Novarese per i suddetti reati di cui ai capi 1) e 2), ha evidenziato gli elementi dimostrativi del sistema fraudolento adottato dagli imputati, sottolineando che Novarese, emittente le fatture relative ai lavori in realtà eseguiti dall'impresa di Barolo, dopo aver ricevuto i pagamenti dal committente Mambretti, riversava le relative somme a Barolo, essendo un prestanome interposto a fini di evasione, tanto che il committente Mambretti aveva trattato con Barolo, che gli aveva detto che le fatture sarebbero state emesse da Novarese e Ceino, allo scopo di aiutarli.

2. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, mediante l'[OSCURATO:PERSONA], che lo ha affidato a due motivi.

2.1. In primo luogo, ha denunciato l'errata applicazione dell'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, non essendovi elementi univoci per poter affermare la responsabilità del ricorrente per il delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti, in quanto Novarese e Ceino, secondo quanto riferito dal committente Mambretti, erano stati visti eseguire lavori nella villa di quest'ultimo, ed era stato lo stesso Barolo a chiedere al medesimo Mambretti di pagare alcune fatture per lavori che aveva effettivamente eseguito direttamente a Novarese; tale ricostruzione non era stata smentita né dalle indagini svolte dalla Guardia di Finanza né dalla testimonianza del direttore dei lavori, essendo, tra l'altro, andate perdute le fatture a causa al; dell'evento alluvionale che aveva colpito la Città di Chiavari, cosicché doveva ritenersi insufficiente la prova della inesistenza soggettiva delle operazioni economiche sottostanti le fatture indicate nella imputazione, essendovi la prova della esecuzione di parte delle prestazioni da parte di Novarese e Ceino.

2.2. In secondo luogo, ha lamentato la violazione del canone di giudizio del ragionevole dubbio di cui all'art. 533, comma 1, cod. proc. pen., in quanto dall'istruttoria svolta non erano emersi elementi sufficienti a consentire di ritenere dimostrata la responsabilità del ricorrente e di Novarese, non essendovi elementi certi della interposizione fittizia dei subappaltatori, tanto che anche il rappresentante dell'accusa aveva concluso per l'assoluzione in entrambi i giudizi di merito.

3. Ha proposto ricorso per cassazione avverso la medesima sentenza anche [OSCURATO:PERSONA], mediante l'[OSCURATO:PERSONA], che lo ha affidato a tre motivi.

3.1. Con il primo motivo ha denunciato l'errata applicazione dell'art. 18 d.lgs. n. 74 del 2000, in quanto il ricorrente aveva effettivamente eseguito dei lavori per conto di Mambretti, cosicché le fatture dallo stesso emesse nei confronti del medesimo Mambretti e anche quelle emesse nei confronti dell'appaltatore Barolo erano rappresentative di attività effettivamente svolte, risultando irrilevante, ai fini della configurabilità del reato, il successivo mancato versamento dell'iva da parte del ricorrente.

3.2. Con il secondo motivo ha denunciato una ulteriore violazione del medesimo art. 18 del d.lgs. n. 74 del 2000 a causa della mancata dimostrazione della sussistenza del dolo specifico di evasione, richiesto per la configurabilità del reato, essendo emerso dall'istruttoria che Novarese aveva effettivamente lavorato nella proprietà del committente Mambretti, eseguendo lavori che non richiedevano il possesso di macchinari o specifici mezzi operativi, bensì una prevalenza di manodopera.

3.3. Con il terzo motivo ha lamentato anch'egli la violazione del criterio di giudizio del ragionevole dubbio, non essendo stati acquisiti elementi certi sul mancato svolgimento di attività di cantiere da parte del ricorrente, in quanto tale circostanza era stata smentita dallo stesso committente Mambretti e anche dal geometra che sovrintendeva alla esecuzione dei lavori, essendo privo di rilievo, nella prospettiva accusatoria, il mancato versamento dell'iva dovuta da Novarese.

4. Il Procuratore Generale ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi, sottolineando l'adeguatezza e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. 3 „ 41-• [OSCURATO:PERSONA]

1. Entrambi i ricorsi sono inammissibili.

2. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], i cui due motivi possono essere esaminati congiuntamente, essendo entrambi relativi alla sufficienza degli elementi di prova disponibili per poter affermare la responsabilità del ricorrente, con la conseguente errata applicazione dell'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, denunciata con il primo motivo, e violazione del canone di giudizio del ragionevole dubbio di cui all'art. 533, comma 1, cod. proc. pen., di cui al secondo motivo, è inammissibile.

Entrambe le doglianze sono, anzitutto, generiche, in quanto, tra l'altro riproducendo i motivi d'appello, sono prive della necessaria considerazione della vicenda, delle condotte, di tutti gli elementi di prova considerati in modo concorde da entrambi i giudici di merito e di quanto esposto nelle sentenze di primo e di secondo grado che, essendo conformi nella valutazione delle prove, costituiscono un unico corpo argomentativo, che il ricorrente non ha considerato, limitandosi a ribadire l'insufficienza degli elementi di prova disponibili per poter ritenere soggettivamente inesistenti le operazioni economiche sottostanti le fatture emesse da Novarese allo scopo di consentire a Barolo di evadere l'imposta sul valore aggiunto.

Dette censure, inoltre, sono volte a conseguire una non consentita rivisitazione delle risultanze istruttorie, allo scopo di conseguirne una lettura alternativa, da contrapporre a quella dei giudici di merito, che non è manifestamente illogica, né fondata su travisamenti delle prove, con la conseguente preclusione a una loro rinnovata valutazione della Corte di legittimità, non essendo consentito alla Corte di Cassazione di procedere a una diversa lettura dei dati processuali o a una diversa interpretazione delle prove, perché è estraneo al giudizio di cassazione il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati probatori.

La Corte d'appello di Genova, in accordo con il primo giudice, ha ribadito la configurabilità della emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, sottolineando la retrocessione dei pagamenti ricevuti da Novarese a favore di Barolo, a dimostrazione della fittizietà soggettiva delle operazioni, per essere, contrariamente a quanto esposto nelle fatture, stati eseguiti da Barolo i lavori fatturati da Novarese, nonché il mancato versamento delle imposte da parte di Novarese, l'assenza di clienti diversi da Barolo dell'impresa di Novarese, e quanto riferito dal committente Mambretti, che aveva dichiarato che era stato Barolo a chiedergli di pagare le fatture a Ceino e Novarese (il riferimento a pag. 8 della sentenza impugnata alla intestazione delle fatture deve, infatti, attribuirsi a un refuso, non potendo certamente le stesse essere emesse dal committente ma solo dall'appaltatore, che nella specie era Barolo che però aveva chiesto al committente Mambretti di emetterle nei confronti di soggetti diversi dall'effettivo esecutore dei lavori, e cioè i suddetti Ceino e Novarese).

Si tratta di considerazioni non certamente manifestamente illogiche, ma, anzi, fondate su argomenti razionali, oltre che sulla sottolineatura della portata inequivoca della retrocessione dei corrispettivi da Novarese a Barolo, che quest'ultimo ha censurato in modo generico e, soprattutto, sul piano dell'apprezzamento delle prove, di cui ha proposto una riconsiderazione, non consentita, come ricordato, nel giudizio di legittimità, con la conseguente inammissibilità di entrambi i motivi di ricorso.

3. Considerazioni analoghe possono essere svolte per i motivi di ricorso formulati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], anch'essi esaminabili congiuntamente, in considerazione della omogeneità delle censure con gli stessi proposte, tutte relative alla valutazione delle prove e alla ricostruzione delle condotte e del relativo elemento soggettivo.

Anche tali censure sono, anzitutto, generiche, in quanto, oltre a riferirsi all'art. 18 del d.lgs. n. 74 del 2000 anziché all'art. 8 del medesimo d.lgs. (che disciplina l'ipotesi di reato ravvisata a carico del ricorrente), sono prive della necessaria considerazione della vicenda e, soprattutto, di tutti gli elementi di prova considerati dai giudici di merito e degli argomenti dagli stessi sviluppati e posti a fondamento della affermazione di responsabilità, con i quali il ricorrente ha omesso di confrontarsi, ribadendo solamente, peraltro in modo assertivo, di aver eseguito lavori edili nella proprietà del committente Mambretti e l'irrilevanza del mancato versamento dell'iva sui relativi corrispettivi, omettendo di considerare gli altri, decisivi, elementi di prova posti a fondamento della affermazione di responsabilità.

I motivi di ricorso, analogamente a quelli dell'altro ricorrente [OSCURATO:PERSONA], attraverso la deduzione di errata applicazione di disposizioni di legge penale e processuale sono volti, in realtà, a conseguire una rivisitazione e una rivalutazione sul piano del merito delle risultanze istruttorie, sia per quanto riguarda l'effettiva esecuzione delle prestazioni oggetto delle fatture emesse da Novarese, sia per quanto attiene all'elemento soggettivo del reato contestatogli, desunto dai giudici di merito in modo logico dal complessivo risultato economico perseguito mediante il sistema fraudolento messo in atto dagli imputati: si tratta, anche a questo proposito, di censure non consentite nel giudizio di legittimità, alla luce della già evidenziata adeguatezza e non manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata.4.

Entrambi i ricorsi devono, dunque, essere dichiarati inammissibili, a causa della genericità e del contenuto non consentito in sede di legittimità di tutti i motivi ai quali sono stati affidati.

Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 3.000,00 per ciascun ricorrente.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/12/1970 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 31/7/1970 avverso la sentenza del 30/14'2022 della Corte d'appello di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 30 novembre 2022 la Corte d'appello di Genova, provvedendo sulle impugnazioni proposte dagli imputati nei confronti della sentenza del 15 settembre 2021 del Tribunale di Genova, con la quale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati alle pene di due anni di reclusione, Barolo, un anno e otto mesi di reclusione, Novarese, e un anno e nove mesi di reclusione, Ceino, in relazione ai reati di cui agli artt. 81 cpv. e 110 cod. e 8 d.lgs. n. 74 del 2000 (capi 1, 2, 3, 4 e 5) e del reato di cui all'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000 (capo 6, contestato al solo Barolo), ha assolto gli imputati dai reati ascritti ai capi 1), 2), 4) e 5), limitatamente alle fatture emesse in regime di reverse charge, perché il fatto non sussiste; ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai residui reati di cui ai capi 3) e 4) perché estinti per prescrizione; ha rideterminato la pena, per Barolo in un anno e nove mesi di reclusione, per Novarese in un anno e sette mesi di reclusione e per Ceino in un anno e otto mesi di reclusione, confermando nel resto la sentenza impugnata. La Corte territoriale, nel confermare la responsabilità di Barolo per i reati di cui ai capi 1), 2) e 5), cioè per le residue contestazioni del reato di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, eccettuate le fatture emesse in regime di reverse charge dallo stesso Barolo, e per quello di cui all'art. 10 del medesimo d.lgs. n. 74 del 2000 contestato al capo 6), e di Novarese per i suddetti reati di cui ai capi 1) e 2), ha evidenziato gli elementi dimostrativi del sistema fraudolento adottato dagli imputati, sottolineando che Novarese, emittente le fatture relative ai lavori in realtà eseguiti dall'impresa di Barolo, dopo aver ricevuto i pagamenti dal committente Mambretti, riversava le relative somme a Barolo, essendo un prestanome interposto a fini di evasione, tanto che il committente Mambretti aveva trattato con Barolo, che gli aveva detto che le fatture sarebbero state emesse da Novarese e Ceino, allo scopo di aiutarli. 2. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, mediante l'[OSCURATO:PERSONA], che lo ha affidato a due motivi. 2.1. In primo luogo, ha denunciato l'errata applicazione dell'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, non essendovi elementi univoci per poter affermare la responsabilità del ricorrente per il delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti, in quanto Novarese e Ceino, secondo quanto riferito dal committente Mambretti, erano stati visti eseguire lavori nella villa di quest'ultimo, ed era stato lo stesso Barolo a chiedere al medesimo Mambretti di pagare alcune fatture per lavori che aveva effettivamente eseguito direttamente a Novarese; tale ricostruzione non era stata smentita né dalle indagini svolte dalla Guardia di Finanza né dalla testimonianza del direttore dei lavori, essendo, tra l'altro, andate perdute le fatture a causa al; dell'evento alluvionale che aveva colpito la Città di Chiavari, cosicché doveva ritenersi insufficiente la prova della inesistenza soggettiva delle operazioni economiche sottostanti le fatture indicate nella imputazione, essendovi la prova della esecuzione di parte delle prestazioni da parte di Novarese e Ceino. 2.2. In secondo luogo, ha lamentato la violazione del canone di giudizio del ragionevole dubbio di cui all'art. 533, comma 1, cod. proc. pen., in quanto dall'istruttoria svolta non erano emersi elementi sufficienti a consentire di ritenere dimostrata la responsabilità del ricorrente e di Novarese, non essendovi elementi certi della interposizione fittizia dei subappaltatori, tanto che anche il rappresentante dell'accusa aveva concluso per l'assoluzione in entrambi i giudizi di merito. 3. Ha proposto ricorso per cassazione avverso la medesima sentenza anche [OSCURATO:PERSONA], mediante l'[OSCURATO:PERSONA], che lo ha affidato a tre motivi. 3.1. Con il primo motivo ha denunciato l'errata applicazione dell'art. 18 d.lgs. n. 74 del 2000, in quanto il ricorrente aveva effettivamente eseguito dei lavori per conto di Mambretti, cosicché le fatture dallo stesso emesse nei confronti del medesimo Mambretti e anche quelle emesse nei confronti dell'appaltatore Barolo erano rappresentative di attività effettivamente svolte, risultando irrilevante, ai fini della configurabilità del reato, il successivo mancato versamento dell'iva da parte del ricorrente. 3.2. Con il secondo motivo ha denunciato una ulteriore violazione del medesimo art. 18 del d.lgs. n. 74 del 2000 a causa della mancata dimostrazione della sussistenza del dolo specifico di evasione, richiesto per la configurabilità del reato, essendo emerso dall'istruttoria che Novarese aveva effettivamente lavorato nella proprietà del committente Mambretti, eseguendo lavori che non richiedevano il possesso di macchinari o specifici mezzi operativi, bensì una prevalenza di manodopera. 3.3. Con il terzo motivo ha lamentato anch'egli la violazione del criterio di giudizio del ragionevole dubbio, non essendo stati acquisiti elementi certi sul mancato svolgimento di attività di cantiere da parte del ricorrente, in quanto tale circostanza era stata smentita dallo stesso committente Mambretti e anche dal geometra che sovrintendeva alla esecuzione dei lavori, essendo privo di rilievo, nella prospettiva accusatoria, il mancato versamento dell'iva dovuta da Novarese. 4. Il Procuratore Generale ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi, sottolineando l'adeguatezza e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. 3 „ 41-• [OSCURATO:PERSONA] 1. Entrambi i ricorsi sono inammissibili. 2. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], i cui due motivi possono essere esaminati congiuntamente, essendo entrambi relativi alla sufficienza degli elementi di prova disponibili per poter affermare la responsabilità del ricorrente, con la conseguente errata applicazione dell'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, denunciata con il primo motivo, e violazione del canone di giudizio del ragionevole dubbio di cui all'art. 533, comma 1, cod. proc. pen., di cui al secondo motivo, è inammissibile. Entrambe le doglianze sono, anzitutto, generiche, in quanto, tra l'altro riproducendo i motivi d'appello, sono prive della necessaria considerazione della vicenda, delle condotte, di tutti gli elementi di prova considerati in modo concorde da entrambi i giudici di merito e di quanto esposto nelle sentenze di primo e di secondo grado che, essendo conformi nella valutazione delle prove, costituiscono un unico corpo argomentativo, che il ricorrente non ha considerato, limitandosi a ribadire l'insufficienza degli elementi di prova disponibili per poter ritenere soggettivamente inesistenti le operazioni economiche sottostanti le fatture emesse da Novarese allo scopo di consentire a Barolo di evadere l'imposta sul valore aggiunto. Dette censure, inoltre, sono volte a conseguire una non consentita rivisitazione delle risultanze istruttorie, allo scopo di conseguirne una lettura alternativa, da contrapporre a quella dei giudici di merito, che non è manifestamente illogica, né fondata su travisamenti delle prove, con la conseguente preclusione a una loro rinnovata valutazione della Corte di legittimità, non essendo consentito alla Corte di Cassazione di procedere a una diversa lettura dei dati processuali o a una diversa interpretazione delle prove, perché è estraneo al giudizio di cassazione il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati probatori. La Corte d'appello di Genova, in accordo con il primo giudice, ha ribadito la configurabilità della emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, sottolineando la retrocessione dei pagamenti ricevuti da Novarese a favore di Barolo, a dimostrazione della fittizietà soggettiva delle operazioni, per essere, contrariamente a quanto esposto nelle fatture, stati eseguiti da Barolo i lavori fatturati da Novarese, nonché il mancato versamento delle imposte da parte di Novarese, l'assenza di clienti diversi da Barolo dell'impresa di Novarese, e quanto riferito dal committente Mambretti, che aveva dichiarato che era stato Barolo a chiedergli di pagare le fatture a Ceino e Novarese (il riferimento a pag. 8 della sentenza impugnata alla intestazione delle fatture deve, infatti, attribuirsi a un refuso, non potendo certamente le stesse essere emesse dal committente ma solo dall'appaltatore, che nella specie era Barolo che però aveva chiesto al committente Mambretti di emetterle nei confronti di soggetti diversi dall'effettivo esecutore dei lavori, e cioè i suddetti Ceino e Novarese). Si tratta di considerazioni non certamente manifestamente illogiche, ma, anzi, fondate su argomenti razionali, oltre che sulla sottolineatura della portata inequivoca della retrocessione dei corrispettivi da Novarese a Barolo, che quest'ultimo ha censurato in modo generico e, soprattutto, sul piano dell'apprezzamento delle prove, di cui ha proposto una riconsiderazione, non consentita, come ricordato, nel giudizio di legittimità, con la conseguente inammissibilità di entrambi i motivi di ricorso. 3. Considerazioni analoghe possono essere svolte per i motivi di ricorso formulati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], anch'essi esaminabili congiuntamente, in considerazione della omogeneità delle censure con gli stessi proposte, tutte relative alla valutazione delle prove e alla ricostruzione delle condotte e del relativo elemento soggettivo. Anche tali censure sono, anzitutto, generiche, in quanto, oltre a riferirsi all'art. 18 del d.lgs. n. 74 del 2000 anziché all'art. 8 del medesimo d.lgs. (che disciplina l'ipotesi di reato ravvisata a carico del ricorrente), sono prive della necessaria considerazione della vicenda e, soprattutto, di tutti gli elementi di prova considerati dai giudici di merito e degli argomenti dagli stessi sviluppati e posti a fondamento della affermazione di responsabilità, con i quali il ricorrente ha omesso di confrontarsi, ribadendo solamente, peraltro in modo assertivo, di aver eseguito lavori edili nella proprietà del committente Mambretti e l'irrilevanza del mancato versamento dell'iva sui relativi corrispettivi, omettendo di considerare gli altri, decisivi, elementi di prova posti a fondamento della affermazione di responsabilità. I motivi di ricorso, analogamente a quelli dell'altro ricorrente [OSCURATO:PERSONA], attraverso la deduzione di errata applicazione di disposizioni di legge penale e processuale sono volti, in realtà, a conseguire una rivisitazione e una rivalutazione sul piano del merito delle risultanze istruttorie, sia per quanto riguarda l'effettiva esecuzione delle prestazioni oggetto delle fatture emesse da Novarese, sia per quanto attiene all'elemento soggettivo del reato contestatogli, desunto dai giudici di merito in modo logico dal complessivo risultato economico perseguito mediante il sistema fraudolento messo in atto dagli imputati: si tratta, anche a questo proposito, di censure non consentite nel giudizio di legittimità, alla luce della già evidenziata adeguatezza e non manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata.4. Entrambi i ricorsi devono, dunque, essere dichiarati inammissibili, a causa della genericità e del contenuto non consentito in sede di legittimità di tutti i motivi ai quali sono stati affidati. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 3.000,00 per ciascun ricorrente. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e co
Sentenza Cassazione n. 33682/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris