CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 aprile 1951
Cassazione n. 05810/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29/04/1951 avverso la sentenza del 18/10/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Lecce ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado di condanna alla pena di giustizia nei confronti dell'imputato per il delitto di cui all'ad 612 bis cp, riconoscendo il vincolo di continuazione con precedenti giudicati. Considerato che le censure di cui ai primi due motivi di ricorso aspirano ad una rivalutazione del compendio probatorio, preclusa in questa sede e che, secondo il costante insegnamento di questa Corte, esula dai poteri del giudice di legittimità quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). I motivi proposti, versati in fatto, tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti, mediante criteri di valutazione delle prove diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato - alle pagine da 4 a 6 del testo - le ragioni del suo convincimento circa l'integrazione dei reati,confutando le identiche argomentazioni proposte in grado di appello. Tenuto conto quanto al trattamento sanzionatorio che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre, apparendo, per altro generiche le doglianze avanzate dalla difesa in relazione agli aumenti di pena ex art 81 cpv cp. Rilevato che il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Deciso il 29.9.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] de Grego