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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35221/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza con cui, in data 13.9.2018, il Tribunale di Forlì aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di truffa e lo aveva condannato alla pena stimata equa e di giustizia oltre al risarcimento dei danni patiti dalle costituite parti civili; rilevato che con il primo motivo di ricorso la difesa deduce vizio di motivazione per illogicità e contraddittorietà con le risultanze probatorie e travisamento della prova ma che il motivo è tuttavia confezionato in termini non consentiti finendo per riproporre, in questa sede, una alternativa lettura delle emergenze istruttorie in vista di una diversa ricostruzione della vicenda senza riuscire ad evidenziare dei profili di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione effettivamente deducibili in questa sede; è sufficiente ribadire che il sindacato di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere mirato a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (cfr., Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Pmt in proc.

Longo, Rv. 251516; Sez. 6, n. 10951 del 15/03/2006, Casula, Rv. 233708; Sez. 2, n. 36119 del 04/07/2017, Agati, Rv. 270801); rilevato che, con il secondo motivo, la difesa denunzia vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche dovendosi tuttavia prendere atto che la Corte territoriale non ha affatto trascurato la sollecitazione difensiva ritenendo, tuttavia, con argomentazione tipicamente "di merito" e che sfugge a rilievi di legittimità, che la condotta processuale tenuta dall'imputato non potesse essere a tal fine positivamente apprezzata (cfr., pag. 4 della sentenza impugnata); ritenuto, quanto al terzo motivo del ricorso, condivisibile l'orientamento secondo cui, in tema di sospensione condizionale della pena, nel caso in cui il beneficio venga subordinato all'adempimento dell'obbligo risarcitorio, il giudice della cognizione non è tenuto a svolgere alcun accertamento sulle condizioni economiche dell'imputato, atteso che la verifica dell'eventuale impossibilità di adempiere del condannato rientra nella competenza del giudice dell'esecuzione (cfr., Sez. 4 - , n. 4626 del 08/11/2019, Sgrò, Rv. 278290 - 01; Sez. 5, n. 12614 del 09/12/2015, Fanella, Rv. 266873 - 01); ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Ro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza con cui, in data 13.9.2018, il Tribunale di Forlì aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di truffa e lo aveva condannato alla pena stimata equa e di giustizia oltre al risarcimento dei danni patiti dalle costituite parti civili; rilevato che con il primo motivo di ricorso la difesa deduce vizio di motivazione per illogicità e contraddittorietà con le risultanze probatorie e travisamento della prova ma che il motivo è tuttavia confezionato in termini non consentiti finendo per riproporre, in questa sede, una alternativa lettura delle emergenze istruttorie in vista di una diversa ricostruzione della vicenda senza riuscire ad evidenziare dei profili di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione effettivamente deducibili in questa sede; è sufficiente ribadire che il sindacato di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere mirato a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (cfr., Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Pmt in proc. Longo, Rv. 251516; Sez. 6, n. 10951 del 15/03/2006, Casula, Rv. 233708; Sez. 2, n. 36119 del 04/07/2017, Agati, Rv. 270801); rilevato che, con il secondo motivo, la difesa denunzia vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche dovendosi tuttavia prendere atto che la Corte territoriale non ha affatto trascurato la sollecitazione difensiva ritenendo, tuttavia, con argomentazione tipicamente "di merito" e che sfugge a rilievi di legittimità, che la condotta processuale tenuta dall'imputato non potesse essere a tal fine positivamente apprezzata (cfr., pag. 4 della sentenza impugnata); ritenuto, quanto al terzo motivo del ricorso, condivisibile l'orientamento secondo cui, in tema di sospensione condizionale della pena, nel caso in cui il beneficio venga subordinato all'adempimento dell'obbligo risarcitorio, il giudice della cognizione non è tenuto a svolgere alcun accertamento sulle condizioni economiche dell'imputato, atteso che la verifica dell'eventuale impossibilità di adempiere del condannato rientra nella competenza del giudice dell'esecuzione (cfr., Sez. 4 - , n. 4626 del 08/11/2019, Sgrò, Rv. 278290 - 01; Sez. 5, n. 12614 del 09/12/2015, Fanella, Rv. 266873 - 01); ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Ro
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