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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 gennaio 2022

Cassazione n. 14055/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 27 maggio 2021, con cui la Corte di appello di Catanzaro confermava la sentenza del 20 giugno 2019 del Tribunale di Crotone, che lo aveva condannato alla pena di anni 1 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole di due episodi (capi A e B), unificati dal vincolo della continuazione, del reato ex art. 5 del d.

Igs. n. 74 del 2000; tale reato era stato a lui ascritto, perché, quale legale rappresentante della C.M.N. s.r.I., al fine di evadere l'imposta sui redditi e sul valore aggiunto, non presentava, essendovi obbligato, la dichiarazione annuale relativa ai redditi e all'iva, così evadendo, nel 2011, l'imposta di 109.511 euro e, nel 2012, l'imposta di 52.277 euro; in Crotone il 29 dicembre 2011 (capo A) e il 29 dicembre 2012 (capo B).

2. Il ricorso è affidato a un unico motivo, con il quale la difesa contesta il giudizio di colpevolezza dell'imputato, osservando che la Corte di appello si sarebbe limitata a ripercorrere i fatti di causa così come emersi nel corso del giudizio di primo grado, senza alcun rilievo critico riferito al caso di specie, presentando dunque la sentenza impugnata una motivazione solo apparente.

3. Orbene, il ricorso risulta inammissibile, perché manifestamente infondato.

La doglianza sollevata, infatti, risulta meramente assertiva, non confrontandosi il ricorrente con l'apparato argomentativo della sentenza impugnata nella quale sono stati richiamati gli esiti delle attività investigative svolte dalla Guardia di Finanza di Crotone, da cui è emerso che la società amministrata da Marafioti ha omesso di presentare le dichiarazioni relative ai redditi e all'iva per gli anni 2010 e 2011, pur essendovi tenuta, in ragione delle movimentazioni ricostruite dagli operanti; l'esame della documentazione fiscale acquisita (sia presso la sede legale, sia presso le banche, sia presso clienti e fornitori) ha infatti consentito di accertare per il 2010 un reddito imponibile ai fini Ires pari a 398.223 euro e, per il 2011, un reddito imponibile ai fini Iva pari a 321.384, con evasioni di imposta pari, rispettivamente, nel 2010, a 109.511 euro, e, nel 2011, a 52.277 euro.

È stato altresì sottolineato nella sentenza impugnata che, a fronte di tali risultanze probatorie, l'imputato non ha esibito alcuna documentazione a sostegno di una eventuale versione alternativa rispetto a quella delineata dagli accertamenti compiuti dalla Guardia di Finanza, per cui è stato ritenuto provato in ogni sua componente il delitto di cui all'art. 5 del d.

Igs. n. 74 del 2000.

Ora, le considerazioni esposte nelle due conformi sentenze di merito, coerenti con le acquisizioni probatorie e non manifestamente illogiche, non hanno trovato alcuna smentita nel ricorso, le cui doglianze risultano palesemente generiche. is

4. Ne consegue che il ricorso proposto nell'interesse di Marafioti deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2022 Il • 'n '.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 27 maggio 2021, con cui la Corte di appello di Catanzaro confermava la sentenza del 20 giugno 2019 del Tribunale di Crotone, che lo aveva condannato alla pena di anni 1 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole di due episodi (capi A e B), unificati dal vincolo della continuazione, del reato ex art. 5 del d. Igs. n. 74 del 2000; tale reato era stato a lui ascritto, perché, quale legale rappresentante della C.M.N. s.r.I., al fine di evadere l'imposta sui redditi e sul valore aggiunto, non presentava, essendovi obbligato, la dichiarazione annuale relativa ai redditi e all'iva, così evadendo, nel 2011, l'imposta di 109.511 euro e, nel 2012, l'imposta di 52.277 euro; in Crotone il 29 dicembre 2011 (capo A) e il 29 dicembre 2012 (capo B). 2. Il ricorso è affidato a un unico motivo, con il quale la difesa contesta il giudizio di colpevolezza dell'imputato, osservando che la Corte di appello si sarebbe limitata a ripercorrere i fatti di causa così come emersi nel corso del giudizio di primo grado, senza alcun rilievo critico riferito al caso di specie, presentando dunque la sentenza impugnata una motivazione solo apparente. 3. Orbene, il ricorso risulta inammissibile, perché manifestamente infondato. La doglianza sollevata, infatti, risulta meramente assertiva, non confrontandosi il ricorrente con l'apparato argomentativo della sentenza impugnata nella quale sono stati richiamati gli esiti delle attività investigative svolte dalla Guardia di Finanza di Crotone, da cui è emerso che la società amministrata da Marafioti ha omesso di presentare le dichiarazioni relative ai redditi e all'iva per gli anni 2010 e 2011, pur essendovi tenuta, in ragione delle movimentazioni ricostruite dagli operanti; l'esame della documentazione fiscale acquisita (sia presso la sede legale, sia presso le banche, sia presso clienti e fornitori) ha infatti consentito di accertare per il 2010 un reddito imponibile ai fini Ires pari a 398.223 euro e, per il 2011, un reddito imponibile ai fini Iva pari a 321.384, con evasioni di imposta pari, rispettivamente, nel 2010, a 109.511 euro, e, nel 2011, a 52.277 euro. È stato altresì sottolineato nella sentenza impugnata che, a fronte di tali risultanze probatorie, l'imputato non ha esibito alcuna documentazione a sostegno di una eventuale versione alternativa rispetto a quella delineata dagli accertamenti compiuti dalla Guardia di Finanza, per cui è stato ritenuto provato in ogni sua componente il delitto di cui all'art. 5 del d. Igs. n. 74 del 2000. Ora, le considerazioni esposte nelle due conformi sentenze di merito, coerenti con le acquisizioni probatorie e non manifestamente illogiche, non hanno trovato alcuna smentita nel ricorso, le cui doglianze risultano palesemente generiche. is 4. Ne consegue che il ricorso proposto nell'interesse di Marafioti deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2022 Il • 'n '.
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