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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 gennaio 2025

Cassazione n. 28480/2026

Testo disponibile della fonte

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l Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torinoapplicava all’imputato -oggi ricorrente- la pena concordata, ai sensi degli artt. 444 e ss.cod. proc. pen., con il pubblico ministero, in relazione a più reati diversi, unificati sotto ilvincolo della continuazione con il precedente giudicato (sent. n. 349 del 25/01/2025, irrev.il 13/02/2025).Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo deldifensore di fiducia, deducendo la erronea applicazione della legge penale: in specie,dell’art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen., che il giudice, nel recepire il nuovo accordointervenuto tra le parti, non ha riconosciuto.2.

Il ricorso è inammissibile, giacché proposto fuori dai casi previsti dalla legge.L’applicazione della pena su richiesta delle parti è infatti un meccanismo processualein virtù del quale l’imputato ed il pubblico ministero si accordano sulla qualificazionegiuridica della condotta contestata, sulla sussistenza e concorrenza di circostanze, sullacomparazione fra le stesse e sull’entità della pena.

Da parte sua, il Giudice ha il potere-dovere di controllare l’esattezza dei menzionati aspetti giuridici e la congruità della penarichiesta, così come applicata.Consegue che - una volta ottenuta l’applicazione di una determinata pena ex art. 444cod. proc. pen. - l’imputato non può rimettere in discussione profili oggettivi o soggettividella fattispecie, perché essi sono coperti dall’accordo negoziale di diritto pubblico concluso,non essendo stato manifestato - in sede di merito - dubbio alcuno sulla valenza deglielementi ricostruttivi, né essendo stata proposta una lettura alternativa delle risultanze difatto ovvero della qualificazione giuridica e cicostanziale dei fatti contestati.3.

Il ricorso, che non tiene conto dell’accordo raggiunto con la parte pubblica proprioin ordine al difetto dei presupposti di fatto per il riconoscimento della circostanza3.1.

Ed invero, la detta circostanza era parte di un precedente accordo negoziale (9aprile 2026) che il Giudice non ha ratificato.

Tale primo accordo è stato quindi sostituitodal secondo, recepito con la sentenza qui impugnata.3.2.

Come è noto, la non modificabilità unilaterale e la non revocabilità, una voltaraggiunta l'intesa, del consenso già espresso, non implicano l’immodificabilità dell'accordo,che resta, comunque, nella disponibilità delle parti sino alla ratifica da parte del giudice edalla pronuncia della sentenza.

Tale disciplina risponde ai princìpi generali in materianegoziale, la cui applicazione alla fattispecie pubblicistica risulta imposta dall'art. 27, terzocomma, Cost., atteso che eventuali modifiche congiunte potrebbero rendersi necessarieproprio al fine di adattare il trattamento sanzionatorio concordato alla gravità del fatto ealla finalità rieducativa della pena.Del resto, si è già affermata in giurisprudenza la revocabilità del consenso espresso,proprio in occasione del raggiungimento di un nuovo accordo, all'esito della riqualificazionedel reato (v.

Sez. 3, n. 3580 del 09/01/2009, Aluku, Rv. 242673-01; più recentemente,Sez. 4, n. 37968 del 06/10/2021, Ceesay, Rv. 282054-01; Sez. 4, n. 16646 del09/05/2026, Angotti, non mass.).4.

La rilevata inammissibilità deve essere delibata con procedura de plano, secondoquanto disposto dal comma 5-bis dell’art. 610 cod. proc. pen.5.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti adescludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n.186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzionepecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.pen.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso il 14 luglio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMassimo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torinoapplicava all’imputato -oggi ricorrente- la pena concordata, ai sensi degli artt. 444 e ss.cod. proc. pen., con il pubblico ministero, in relazione a più reati diversi, unificati sotto ilvincolo della continuazione con il precedente giudicato (sent. n. 349 del 25/01/2025, irrev.il 13/02/2025).Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo deldifensore di fiducia, deducendo la erronea applicazione della legge penale: in specie,dell’art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen., che il giudice, nel recepire il nuovo accordointervenuto tra le parti, non ha riconosciuto.2. Il ricorso è inammissibile, giacché proposto fuori dai casi previsti dalla legge.L’applicazione della pena su richiesta delle parti è infatti un meccanismo processualein virtù del quale l’imputato ed il pubblico ministero si accordano sulla qualificazionegiuridica della condotta contestata, sulla sussistenza e concorrenza di circostanze, sullacomparazione fra le stesse e sull’entità della pena. Da parte sua, il Giudice ha il potere-dovere di controllare l’esattezza dei menzionati aspetti giuridici e la congruità della penarichiesta, così come applicata.Consegue che - una volta ottenuta l’applicazione di una determinata pena ex art. 444cod. proc. pen. - l’imputato non può rimettere in discussione profili oggettivi o soggettividella fattispecie, perché essi sono coperti dall’accordo negoziale di diritto pubblico concluso,non essendo stato manifestato - in sede di merito - dubbio alcuno sulla valenza deglielementi ricostruttivi, né essendo stata proposta una lettura alternativa delle risultanze difatto ovvero della qualificazione giuridica e cicostanziale dei fatti contestati.3. Il ricorso, che non tiene conto dell’accordo raggiunto con la parte pubblica proprioin ordine al difetto dei presupposti di fatto per il riconoscimento della circostanza3.1. Ed invero, la detta circostanza era parte di un precedente accordo negoziale (9aprile 2026) che il Giudice non ha ratificato. Tale primo accordo è stato quindi sostituitodal secondo, recepito con la sentenza qui impugnata.3.2. Come è noto, la non modificabilità unilaterale e la non revocabilità, una voltaraggiunta l'intesa, del consenso già espresso, non implicano l’immodificabilità dell'accordo,che resta, comunque, nella disponibilità delle parti sino alla ratifica da parte del giudice edalla pronuncia della sentenza. Tale disciplina risponde ai princìpi generali in materianegoziale, la cui applicazione alla fattispecie pubblicistica risulta imposta dall'art. 27, terzocomma, Cost., atteso che eventuali modifiche congiunte potrebbero rendersi necessarieproprio al fine di adattare il trattamento sanzionatorio concordato alla gravità del fatto ealla finalità rieducativa della pena.Del resto, si è già affermata in giurisprudenza la revocabilità del consenso espresso,proprio in occasione del raggiungimento di un nuovo accordo, all'esito della riqualificazionedel reato (v. Sez. 3, n. 3580 del 09/01/2009, Aluku, Rv. 242673-01; più recentemente,Sez. 4, n. 37968 del 06/10/2021, Ceesay, Rv. 282054-01; Sez. 4, n. 16646 del09/05/2026, Angotti, non mass.).4. La rilevata inammissibilità deve essere delibata con procedura de plano, secondoquanto disposto dal comma 5-bis dell’art. 610 cod. proc. pen.5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti adescludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n.186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzionepecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso il 14 luglio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMassimo [OSCURATO:PERSONA]
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