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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 33955/2022

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onunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 22591/2016R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difes a dall’Avv ocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12 –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] –intimato– avverso la sentenza del la Commissione tributaria regionale del l a Lombardian. 1089/2016, depositata il 2 6 / 0 2 /201 2; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del ricorso; udita la relazione svolta nella pubblica udienza del9 novembre 2022 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, l’Agenzia delle entrate impugna la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Commissione tributaria regionale della Lombardia aveva respinto l’appello proposto dallo stesso Ufficio avverso la pronunzia di accoglimento della domanda formulata dal contribuente [OSCURATO:PERSONA], resa dalla Commissione provinciale di Milano.

2. [OSCURATO:PERSONA] aveva presentato istanza di rimborso delle imposte sui redditi che assumeva di aver versato in eccedenza in relazione agli anni 2006, 2007 e 2008, sul presupposto dell’avvenuto computo, nella base imponibile, dei canoni di locazione di un immobile ad uso commerciale, che egli aveva maturati ma non percetti; ciò in quanto il locatario dell’immobile –in forza di contratto del 15 dicembre 1997 ─ si era reso moroso per tutte e tre le annualità, tanto che il 6 luglio 2010 era intervenuta convalida di sfratto, resa esecutiva l’11 ottobre successivo.

L’istanza di rimborso aveva pertanto ad oggetto l’Irpef e l’addizionale regionale versate sui canoni non corrisposti per il triennio in questione, nella misura di € 22.021,00.

3. Il silenzio dell’Amministrazione fu impugnato dal contribuente innanzi alla C.T.P. di Milano, che accolse il ricorso.

Tale sentenza, come si è detto, fu poi confermata in appello, sul rilievo del fatto che l’istanza di rimborso appariva conforme ai princìpi di capacità contributiva e buona fede, in forza dei quali il contribuente non poteva essere tenuto a versare imposte su redditi effettivamente non percetti; secondo la C.T.R., in particolare, il mancato versamento dei canoni locativi avrebbe dovuto comportare che i l reddito imponibile , per i fini che qui occupano, venisse parametrato all’ammontare della rendita catastale dell’immobile locato,opportunamente rivalutata.

Il contribuente non ha svolto difese in questa sede.

RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle entrate denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 23 e 34 del d.P.R. 31 dicembre 1986, n. 917.

In base a tali disposizioni, evidenzia la ricorrente, i redditi fondiari concorrono, indipendentemente dalla loro percezione, a formare il reddito complessivo del proprietario dell’immobile; e, laddove l’immobile sia stato concesso in locazione a terzi, il reddito fondiario è pari al maggiore ammontare fra il canone locativo,ridotto forfetariamente del 5%,e la rendita catastale , rivalutata del 5%.

Ciò significa, ad avviso dell’Amministrazione , che il reddito fondiario, ai fini Irpef, è correlato alla titolarità del bene immobile; la tassazione dei canoni, in altri termini, non è sorretta da alcuna presunzione di effettiva percezione degli stessi.

2. Il motivo è fondato.

Nell’escludere dal computo della base imponibile i canoni locativi non percetti, infatti, la sentenza d’appello si è discostata dal consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui, in base al combinato disposto degli artt. 23 e 34 del d.P.R. n. 917/1986, il reddito degli immobili locati per fini diversi da quello abitativo è individuato in relazione al reddito locativo fin quando risulta in vita un contatto di locazione, con la conseguenza che anche i canoni non percepiti per morosità costituiscono reddito tassabile finché non sia intervenuta la risoluzione del contratto o un provvedimento di convalida di sfratto(cfr. Cass. n. 16981/2020; Cass. n. 12332/2019; Cass. n. 19240/2016; Cass.n. 651/2012).

Siffatta impostazione si conforma al principio secondo cui la tassazione del reddito locativo è collegata alla mera maturazione del diritto a percepirlo; sul punto, del resto, la Corte costituzionale ha chiarito, con la sentenza n. 362 del 2000, che la c ongruenza del metodo valutativo del reddito fondiario, ai fini Irpef, richiede necessariamente un «sistema catastale modernamente attrezzato», così giustificandosi il riferimento al canone locativo proprio in conformità al principio di capacità contributiva.Né, del resto, può spiegare efficacia la previsione di cui all’art. 23, comma primo, del d.P.R. n. 917/1986 (come modificato dall’art. 8, comma 5, della l. n. 431/1998), che esclude dal computo del reddito imponibile i canoni di locazione ad uso abitativo non percetti per morosità del conduttore; trattandosi, infatti, di previsione eccezionale rispetto alla regola generale poc’anzi richiamata, essa non può trovare applicazione che nell’ambito letterale di riferimento.

3. Il ricorso va pertantoaccolto; conseguentemente, la sentenza impugnata merita di essere cassata.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto dell’originario ricorso del contribuente.

Le spese del giudizio di legittimitàseguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo; le spese dei giudizidi merito possono essere integralmente compensate.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decide la causa nel merito con il rigetto dell’originario ricorso del contribuente.

Condanna l’intimato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 2.400,00, oltre spese prenotate a debito.

Compensa le spese de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 22591/2016R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difes a dall’Avv ocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12 –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] –intimato– avverso la sentenza del la Commissione tributaria regionale del l a Lombardian. 1089/2016, depositata il 2 6 / 0 2 /201 2; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del ricorso; udita la relazione svolta nella pubblica udienza del9 novembre 2022 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, l’Agenzia delle entrate impugna la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Commissione tributaria regionale della Lombardia aveva respinto l’appello proposto dallo stesso Ufficio avverso la pronunzia di accoglimento della domanda formulata dal contribuente [OSCURATO:PERSONA], resa dalla Commissione provinciale di Milano. 2. [OSCURATO:PERSONA] aveva presentato istanza di rimborso delle imposte sui redditi che assumeva di aver versato in eccedenza in relazione agli anni 2006, 2007 e 2008, sul presupposto dell’avvenuto computo, nella base imponibile, dei canoni di locazione di un immobile ad uso commerciale, che egli aveva maturati ma non percetti; ciò in quanto il locatario dell’immobile –in forza di contratto del 15 dicembre 1997 ─ si era reso moroso per tutte e tre le annualità, tanto che il 6 luglio 2010 era intervenuta convalida di sfratto, resa esecutiva l’11 ottobre successivo. L’istanza di rimborso aveva pertanto ad oggetto l’Irpef e l’addizionale regionale versate sui canoni non corrisposti per il triennio in questione, nella misura di € 22.021,00. 3. Il silenzio dell’Amministrazione fu impugnato dal contribuente innanzi alla C.T.P. di Milano, che accolse il ricorso. Tale sentenza, come si è detto, fu poi confermata in appello, sul rilievo del fatto che l’istanza di rimborso appariva conforme ai princìpi di capacità contributiva e buona fede, in forza dei quali il contribuente non poteva essere tenuto a versare imposte su redditi effettivamente non percetti; secondo la C.T.R., in particolare, il mancato versamento dei canoni locativi avrebbe dovuto comportare che i l reddito imponibile , per i fini che qui occupano, venisse parametrato all’ammontare della rendita catastale dell’immobile locato,opportunamente rivalutata. Il contribuente non ha svolto difese in questa sede. RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle entrate denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 23 e 34 del d.P.R. 31 dicembre 1986, n. 917. In base a tali disposizioni, evidenzia la ricorrente, i redditi fondiari concorrono, indipendentemente dalla loro percezione, a formare il reddito complessivo del proprietario dell’immobile; e, laddove l’immobile sia stato concesso in locazione a terzi, il reddito fondiario è pari al maggiore ammontare fra il canone locativo,ridotto forfetariamente del 5%,e la rendita catastale , rivalutata del 5%. Ciò significa, ad avviso dell’Amministrazione , che il reddito fondiario, ai fini Irpef, è correlato alla titolarità del bene immobile; la tassazione dei canoni, in altri termini, non è sorretta da alcuna presunzione di effettiva percezione degli stessi. 2. Il motivo è fondato. Nell’escludere dal computo della base imponibile i canoni locativi non percetti, infatti, la sentenza d’appello si è discostata dal consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui, in base al combinato disposto degli artt. 23 e 34 del d.P.R. n. 917/1986, il reddito degli immobili locati per fini diversi da quello abitativo è individuato in relazione al reddito locativo fin quando risulta in vita un contatto di locazione, con la conseguenza che anche i canoni non percepiti per morosità costituiscono reddito tassabile finché non sia intervenuta la risoluzione del contratto o un provvedimento di convalida di sfratto(cfr. Cass. n. 16981/2020; Cass. n. 12332/2019; Cass. n. 19240/2016; Cass.n. 651/2012). Siffatta impostazione si conforma al principio secondo cui la tassazione del reddito locativo è collegata alla mera maturazione del diritto a percepirlo; sul punto, del resto, la Corte costituzionale ha chiarito, con la sentenza n. 362 del 2000, che la c ongruenza del metodo valutativo del reddito fondiario, ai fini Irpef, richiede necessariamente un «sistema catastale modernamente attrezzato», così giustificandosi il riferimento al canone locativo proprio in conformità al principio di capacità contributiva.Né, del resto, può spiegare efficacia la previsione di cui all’art. 23, comma primo, del d.P.R. n. 917/1986 (come modificato dall’art. 8, comma 5, della l. n. 431/1998), che esclude dal computo del reddito imponibile i canoni di locazione ad uso abitativo non percetti per morosità del conduttore; trattandosi, infatti, di previsione eccezionale rispetto alla regola generale poc’anzi richiamata, essa non può trovare applicazione che nell’ambito letterale di riferimento. 3. Il ricorso va pertantoaccolto; conseguentemente, la sentenza impugnata merita di essere cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto dell’originario ricorso del contribuente. Le spese del giudizio di legittimitàseguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo; le spese dei giudizidi merito possono essere integralmente compensate. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decide la causa nel merito con il rigetto dell’originario ricorso del contribuente. Condanna l’intimato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 2.400,00, oltre spese prenotate a debito. Compensa le spese de
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