CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 27941/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 6438/24 Ciaramella OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze con cui si censura il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra il reato oggetto del presente giudizio e analoghi delitti per il quale l'imputato ha riportato condanna con sentenze irrevocabili, sono riproduttive di censure già vagliate dalla Corte territoriale che le ha disattese con puntuale e logico apparato argomentativo, privo di fratture logiche, rappresentando la mancata configurabilità di un unico disegno criminoso (v. pag. 2); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14