CassazionedecretoSezione 1Decisione del 30 giugno 2026
Cassazione n. 22373/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
all'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici in Roma, Via dei Por-toghesi, 12 domicilia e con domicilio digitale ex lege-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliata in Roma, Via del Viminale, 38, presso e nello stu-dio dell'[OSCURATO:PERSONA] e rappresentata e difesa giusta pro-cura speciale in atti dall'[OSCURATO:PERSONA] e con domicilio digitaleex lege-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello dell'Aquila n. 1597/2024depositata il 23/12/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 13696/2025Numero sezionale 2056/2026Numero di raccolta generale 22373/2026Data pubblicazione 30/06/20261. Con ricorso monitorio, [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., concessionaria delservizio di trasporto pubblico locale per la Regione Abruzzo, otteneva dalTribunale dell'Aquila il decreto ingiuntivo n. 159/2017, con il quale venivaingiunto alla Regione Abruzzo il pagamento della somma di euro 38.877,00,a titolo di rifusione dei maggiori oneri derivanti dai rinnovi dei CCNL auto-ferrotranvieri relativi al quadriennio 2004‑2007 e all'accordo del 30 aprile2009 riferiti all'annualità 2016, oltre interessi ex art. 1284, comma 4, c.c.2. [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione, deducendo, tra l'altro,l'inesistenza, nell'attuale quadro normativo, di un obbligo regionale dierogare contributi separati per i rinnovi contrattuali, atteso il superamentodelle previgenti disposizioni e il confluire delle relative risorse nel Fondonazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del TPL di cuiall'art. 16‑bis D.L. n. 95/2012.La società opposta resisteva, sostenendo la perdurante vigenza dellenorme statali che avevano previsto i contributi per i rinnovi contrattuali erichiamando la DGR Abruzzo n. 709/2016.Con sentenza n. 759/2022, il Tribunale accoglieva l'opposizione, revo-cava il decreto ingiuntivo e rigettava la domanda monitoria, ritenendo chel'obbligo di contribuzione specifica per i rinnovi contrattuali fosse venutomeno a seguito della fiscalizzazione operata dalla legge n. 244/2007 (finan-ziaria 2008) e della successiva istituzione del Fondo nazionale TPL. La DGRn. 709/2016 aveva natura discrezionale e non poteva essere disapplicatadal Giudice ordinario.2. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. interponeva gravame avverso l'indicatasentenza, deducendo l'erroneità della ricostruzione normativa operata dalprimo Giudice e sostenendo la perdurante spettanza del contributo perl'anno 2016. [OSCURATO:PERSONA] si costituiva chiedendo il rigetto dellaimpugnazione.Numero registro generale 13696/2025Numero sezionale 2056/2026Numero di raccolta generale 22373/2026Data pubblicazione 30/06/20263. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d'Appello dell'Aquila,in riforma della decisione di primo grado, accoglieva la domanda dellasocietà, ritenendo non eliminato l'obbligo di contribuzione per i maggiorioneri derivanti dai rinnovi contrattuali e valorizzando, altresì, la DGR n.709/2016, quale indice della volontà regionale di mantenere il finanziamen-to degli oneri in questione.4. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la RegioneAbruzzo, affidando il proposto mezzo a due motivi di diritto.[OSCURATO:PERSONA] a r.l. ha resistito con controricorso.La causa è stata avviata alla trattazione camerale.Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la Regione Abruzzo fa valere la violazione efalsa applicazione della normativa statale e regionale in materia di finanzia-mento dei maggiori oneri derivanti dai rinnovi dei [OSCURATO:PERSONA] (art. 1, comma295 e ss. della legge 244/2007; art. 16 bis del d.l. n. 95/2012, convertitocon modificazioni dalla l. 135/2012 recante disposizioni urgenti per la revi-sione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nella partein cui è stato tacitamente abrogato, per le sole regioni a statuto ordinario,il sistema di finanziamento previsto dai commi 295 e ss.; art. 1 della leggen. 277 del 2007; artt. 49, 50 e 56 della l.r. n. 62/1983, come integratadall'art. 10, comma 1, lett. b) della l.r. 38/2017), in relazione all'art. 360,primo comma, n. 3 c.p.c.La Regione censura la sentenza impugnata per avere erroneamenteaffermato la perdurante vigenza dell'obbligo regionale di erogare contributispecifici per i maggiori oneri derivanti dai rinnovi dei CCNL autoferrotran-vieri, nonostante: a) l'assorbimento nella fiscalizzazione delle risorse ope-rata dalla L. 244/2007, art. 1, commi 295–301, che ha sostituito i prece-denti trasferimenti vincolati con una compartecipazione al gettito delle ac-Numero registro generale 13696/2025Numero sezionale 2056/2026Numero di raccolta generale 22373/2026Data pubblicazione 30/06/2026cise, introducendo una fiscalizzazione delle risorse; b) la successiva abro-gazione di tale meccanismo per effetto dell'art. 16‑bis D.L. 95/2012, conv.in L. 135/2012, che ha istituito il Fondo nazionale TPL, privo di vincoli didestinazione specifica; c) la conseguente eliminazione dall'ordinamentodelle disposizioni che prevedevano contributi separati per i rinnovi contrat-tuali (leggi nn. 47/2004; 58/2005; 296/2006).Non esiste più alcuna base normativa che consenta di riconoscere uncontributo autonomo per i rinnovi CCNL riferito all'anno 2016.La Corte d'Appello, secondo la Regione, ha quindi erroneamente rico-struito il quadro normativo, attribuendo efficacia a disposizioni ormai supe-rate e disattendendo la ratio unificatrice del Fondo nazionale TPL.2. Con il secondo motivo la Regione deduce la violazione e falsa ap-plicazione dell'art. 111, sesto comma, della Costituzione e dell'art. 132, se-condo comma, n. 4 c.p.c. per motivazione solo apparente e incomprensibile,in relazione all'art. 360, primo comma n. 4 c.p.c.La Corte d'Appello non ha spiegato in modo intelligibile perché l'ob-bligo regionale di erogare contributi per i rinnovi dei [OSCURATO:PERSONA] è ancoravigente. Ha richiamato la propria precedente sentenza n. 341/2024, senzaillustrarne la ratio e limitandosi a un rinvio meramente assertivo. Ha affer-mato la spettanza del contributo senza confrontarsi con la normativa statalesopravvenuta (L. 244/2007; art. 16‑bis D.L. 95/2012) e con le argomenta-zioni della Regione, utilizzando una motivazione circolare, apparente e privadi effettiva giustificazione, che non ha non superato la soglia del “minimocostituzionale”, tale da consentire di comprendere il percorso logico‑giuri-dico seguito, con conseguente nullità della sentenza, poiché non consenteil controllo sulla correttezza giuridica della decisione.Non vi è motivazione in punto di sovracompensazione del servizio,vietata ai sensi della normativa comunitaria, e sulla destinazione di maggiorifinanziamenti statali per oneri derivanti dall'applicazione della contratta-zione collettiva, applicabili soltanto nel caso in cui detti oneri non siano statiNumero registro generale 13696/2025Numero sezionale 2056/2026Numero di raccolta generale 22373/2026Data pubblicazione 30/06/2026già coperti dai contributi erogati in ragione della citata legge regionale n.62/83.3. La controricorrente ha concluso per l'inammissibilità e infondatezzadel proposto mezzo.4. Il primo motivo di ricorso è fondato.Esso involge la verifica della sussistenza, a legislazione vigente, di unobbligo regionale di erogare un contributo separato per i maggiori oneriderivanti dai rinnovi dei CCNL autoferrotranvieri riferiti all'annualità 2016.La Corte d'appello ha ritenuto che la Regione Abruzzo fosse ancoratenuta a corrispondere un contributo autonomo e distinto per i maggiorioneri derivanti dai rinnovi contrattuali del personale TPL, valorizzando ladisciplina previgente (leggi nn. 47/2004; 58/2005;296/2006), la fiscalizza-zione conseguente alla legge statale n. 244/2007 (finanziaria 2008) e laDGR Abruzzo n. 709/2016.Si tratta di conclusione che non si confronta con il quadro normativovigente, come interpretato dalla giurisprudenza.4.1. Nella condivisibile ricostruzione datane dalla giurisprudenza am-ministrativa, tale evoluzione normativa vede il venir meno dei contributistatali destinati specificamente ai rinnovi contrattuali, essendo le risorseconfluite nel Fondo nazionale TPL, privo di articolazione per sotto-costi(Cons. Stato, V, n. 5804/2019; TAR Campania, Napoli, I, n. 5914/2017;TAR Campania, Napoli, I, n. 3595/2020). Con effetto dal 2013 non esistepiù nell'ordinamento alcun contributo autonomo e vincolato destinato ai rin-novi dei [OSCURATO:PERSONA].Il quadro normativo statale evidenzia, in modo univoco, la soppres-sione del contributo vincolato destinato ai rinnovi contrattuali e la con-fluenza delle relative risorse in un unico fondo nei rapporti finanziari traStato e Regioni. Come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa – e, inparticolare, dal Consiglio di Stato (sez. V, n. 5804/2019) – la disciplina deicontributi statali finalizzati alla copertura dei maggiori oneri derivanti daiNumero registro generale 13696/2025Numero sezionale 2056/2026Numero di raccolta generale 22373/2026Data pubblicazione 30/06/2026rinnovi dei CCNL del personale del trasporto pubblico locale (D.L. n.355/2003; D.L. n. 16/2005; L. n. 296/2006) è stata integralmente superatadalla riforma introdotta dalla L. n. 244/2007, art. 1, commi 295–301.Tale riforma ha quindi: fiscalizzato le risorse destinate al TPL mediantecompartecipazione regionale al gettito delle accise; sostituito, a decorreredal 2011, i trasferimenti vincolati, inclusi quelli per i rinnovi contrattuali,con un meccanismo di finanziamento unitario.La successiva misura normativa – art. 16‑bis del d.l. n. 95/2012, “Di-sposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza deiservizi ai cittadini (nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle im-prese del settore bancario)”, conv. in legge n. 135/2012 – ha ulteriormenteinciso sul sistema, disponendo, con l'abrogazione dei commi 295–299dell'art. 1 della L. 244/2007, l'istituzione, dal 2013, del Fondo nazionale peril concorso finanziario dello Stato agli oneri del TPL, anche ferroviario, nelleRegioni a statuto ordinario.Si assiste, per il nuovo intervento, all'eliminazione di ogni vincolo didestinazione specifica per singole voci di costo, ivi compresi i maggiori oneriderivanti dai rinnovi dei CCNL, nella conseguenza, come pure evidenziatodal Consiglio di Stato nella citata sentenza n. 5804/2019, del venir menodei contributi statali specificamente destinati ai rinnovi contrattuali. [OSCURATO:PERSONA] ordinarie ricevono le risorse mediante compartecipazione senza alcunadistinzione interna e senza vincoli di destinazione settoriale, laddove ilnuovo sistema mira a orientare le Regioni verso comportamenti più effi-cienti, attraverso un'unica massa finanziaria destinata al complessivo equi-librio economico del servizio.In tale assetto, la finalità perseguita dal legislatore è stata quella difiscalizzare integralmente la quota di risorse destinate al trasporto pubblicolocale, eliminando la frammentazione dei precedenti contributi e concen-trando in un unico fondo tutte le risorse necessarie alla gestione del servizio,prima distribuite tra molteplici provvedimenti normativi.Numero registro generale 13696/2025Numero sezionale 2056/2026Numero di raccolta generale 22373/2026Data pubblicazione 30/06/2026Non può condurre a diversa conclusione la circostanza che le disposi-zioni che, in passato, avevano introdotto l'obbligo di contribuzione (D.L. n.355/2003; D.L. n. 16/2005; L. n. 296/2006), così come l'art. 1, comma633, L. n. 208/2015, non siano state formalmente abrogate, nel rilievo,dirimente, che il d.l. n. 95/2012, per le Regioni a statuto ordinario, ha uni-ficato tutte le forme di finanziamento statale destinate al trasporto pubblicolocale nel Fondo nazionale di cui all'art. 16‑bis.Va considerato quindi che, all'esito, le risorse erogate non sono piùarticolabili per specifici sotto-costi e che la loro destinazione ai rinnovi con-trattuali rientra nella discrezionalità amministrativa regionale, nell'ambitodi una programmazione complessiva del servizio.4.2. Né la disciplina regionale reintroduce un obbligo autonomo.La Corte d'Appello ha attribuito rilievo alla legge Regione Abruzzo n.1/2011, all'art. 64, e alla DGR n. 709/2016 laddove la legge regionale èanteriore alla riforma del 2012, disciplina esclusivamente il trasferimento aicomuni che sono capoluogo di provincia delle risorse destinate ai serviziurbani e laddove, peraltro, i contributi per i rinnovi contrattuali all'epocaerano ancora finanziati dallo Stato.Il Comune interessato, Antessa, non è capoluogo di provincia e lanorma resta come tale non applicabile.La Corte territoriale non ha considerato i più recenti e pertinenti arre-sti di questa Corte (Cass. ord. 8795/2026; Cass. ord. 21049/2025), che, inordine all'annualità 2016 e ai rinnovi 2004–2007, hanno affermato che lagestione dei servizi urbani è attribuita, per l'appunto, ai comuni capoluogoe che le risorse trasferite, onnicomprensive, includono anche eventuali onerida rinnovi CCNL, laddove poi la Regione non agisce come ente erogatorediretto, ma come ente finanziatore, e la delega ex art. 1 L. 151/1981 integrala figura della delega amministrativa intersoggettiva (Cass. n. 23803/2006).Numero registro generale 13696/2025Numero sezionale 2056/2026Numero di raccolta generale 22373/2026Data pubblicazione 30/06/2026Se pure tali precedenti non sono applicabili al caso di specie, soloperché il Comune interessato non è capoluogo, essi purtuttavia confermanoil principio che dopo il 2013 non esiste più un contributo separato per irinnovi CCNL.4.3. Agli indicati contenuti e a migliore ricomposizione del quadro nor-mativa, si aggiunga la legge reg. n. 38/2017, pubblicata sul BURAT Speciale27.07.2017, n. 81, il cui art. 10, primo comma, lettera b) così modifica l'art.56 della legge regione Abruzzo n.62/1983: «all'articolo 56 dopo il terzo ali-nea è aggiunto il seguente: "Il conguaglio di cui sopra è decurtato delleerogazioni disposte a qualsiasi titolo, ivi comprese quelle riferite al contri-buto per i maggiori oneri derivanti dai rinnovi contrattuali del settore auto-ferrotranvieri».Si tratta di legge del 2017, la cui applicabilità, nella specie, resta su-bordinata al rilievo che l'annualità di riferimento è del 2016 per una previ-sione di cui va saggiata la portata di attribuire autonomo rilievo alla indicatavoce, di cui può darsi la diversa declinazione di una suggerita modalità dicalcolo, vagliando se sulla relativa sostanziale portata possa avere rilievol'ordinanza di questa Corte n. 9203/2023, che attribuisce alla previsionedella voce separata una ragione di permanente sussistenza del contributo,per crediti maturati per le annualità 2008-2010, ante riforma 2013 sullacontribuzione alla fiscalità.5. Nel ricomposto quadro normativo va scrutinata la pretesa della so-cietà concessionaria del servizio TPL di ottenere la corresponsione, in viaseparata e autonoma, del contributo destinato ai rinnovi contrattuali, com-misurato al numero dei dipendenti in servizio presso le aziende del trasportopubblico locale.6. Il primo motivo di ricorso va pertanto accolto, la sentenza impu-gnata cassata e la causa rinviata davanti alla Corte d'appello di L'Aquila che,in applicazione degli indicati principi, provvederà a ridefinire la normativaapplicabile e a vagliare la fondatezza della pretesa azionata, provvedendo,Numero registro generale 13696/2025Numero sezionale 2056/2026Numero di raccolta generale 22373/2026Data pubblicazione 30/06/2026anche, a verificare la portata della DGR Abruzzo n. 709/2016 per i suoicontenuti – se di stretta discrezionalità, per una integrata cornice di pro-grammaticità che subordina eventuali erogazioni a maggiori trasferimentistatali, dove provati – nella sua capacità di integrare, come tale, una fontedi obbligazioni pecuniarie in capo alla Regione.7. L'accoglimento del primo motivo, che conduce alla cassazione dellasentenza impugnata, rende superfluo l'esame del secondo motivo, con cuila Regione deduce la nullità della sentenza per motivazione apparente, aisensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e dell'art. 111, sesto comma, Co-stituzione.Secondo il consolidato orientamento di questa Corte resta infatti as-sorbito ogni motivo la cui eventuale fondatezza non potrebbe condurre auna decisione diversa (Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 13532 del 30/05/2018;nei termini, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 22602 del 27/09/2017).8. In via conclusiva, accolto il primo motivo e assorbito il secondo, vacassata la sentenza impugnata, e la causa rinviata davanti alla Corte d'Ap-pello dell'Aquila, in diversa composizione, anche per la liquidazione dellespese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo del ricorso della Regione Abruzzo e di-chiara assorbito il restante, cassa la sentenza impugnata, in relazione allecensure accolte, e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassa-zione, alla Corte d'appello di L'Aquila, in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 06/05/2026.Il PresidenteGuido Mercolino