CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 19030/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Bologna,ratificando il provvedimento di sospensione disposta dal Magistrato di sorveglianza ai sensidell’art. 51-ter della legge del 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario esull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà; d’ora in poi Ord. pen.), hadichiarato la cessazione della misura dell’affidamento in prova al servizio sociale concessa aXXXXXXXXXXXXXXcon ordinanza del Tribunale di Ancona del 12 novembre 2024, condecorrenza dalla data di sospensione.2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione XXXXXXXXXXXXXX, per iltramite del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi di seguitoenunciati.2.1. Con il primo motivo deduce la violazione degli artt. 47 e 51-bis Ord. pen. edell’art. 98 d.PR n. 230 del 2000, nonché la carenza e la contraddittorietà e la manifestaillogicità della motivazione del provvedimento di cessazione della efficacia della misuradell’affidamento in prova al servizio sociale.In particolare, ad avviso della difesa, il Tribunale non avrebbe potuto, purdichiarando la cessazione della misura dell’affidamento in prova, anziché la revoca, disporreil collocamento in carcere del ricorrente sulla base di un provvedimento di cumulo che haelevato la pena da espiare ad anni 1 e giorni 12 di reclusione.Rileva in particolare, la difesa che il provvedimento di cessazione della misuraalternativa – giustificato dalla violazione di prescrizioni e intemperanze del condannatosintomatiche delle patologie psichiatriche di cui il ricorrente è affetto - è stato adottato inviolazione di legge atteso che alcun provvedimento di estensione della misuradell’affidamento in prova al maggior periodo stabilito dal provvedimento di cumulo pari a 1anno e giorni 12 di reclusione risulta essere stato adottato ai sensi dell’art. 51-bis Ord. pen.;sicché, si afferma, che il XXXXXXX, avendo già scontato al momento delle violazioni, ilperiodo di affidamento in prova in relazione all’intero residuo di pena di quattro mesi e giorniventidue di reclusione, stabilito con provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Anconain data 20 gennaio 2025, sarebbe dovuto tornare in libertà, assumendo poi le misureappropriate per il residuo di pena da espiare e da procedimentalizzare secondo legge.2.2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce la violazione delledisposizioni di cui agli artt. 47, 47-ter, 48 e 51-ter Ord. pen., per mancanza di motivazione ecomunque per manifesta illogicità e contraddittorietà della stessa.Deduce la difesa che il Tribunale di sorveglianza, pur a conoscenza delle patologiepsichiatriche di cui è affetto il ricorrente, non ha preso in considerazione – omettendo sulpunto qualsiasi motivazione - la praticabilità delle misure alternative alla detenzione incarcere, quali la detenzione presso un luogo di cura o presso il domicilio con obbligo di cura,o ancora la semidetenzione con le relative prescrizioni, evidenziando altresì che alle misurerestrittive della libertà personale del XXXXXXXX è sempre stata affiancata la possibilità diessere seguito presso strutture mediche specializzate.3. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], haconcluso per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso, con riferimento al secondo motivo, è fondato per le ragioni di seguitoesposte.2. Va rilevato che il Tribunale di sorveglianza, a fronte delle violazione delleprescrizioni e delle intemperanze poste in essere dal condannato ritenute sintomatiche dellepatologie psichiatriche di cui quest’ultimo è affetto, ha in primo luogo rilevato di doverdichiarare la cessazione della misura dell’affidamento in prova al servizio sociale ai sensidell’art. 98 d.P.R. n. 230 del 2000, in quanto ha ritenuto che la mancata puntuale adesionealla misura da parte del condannato sia frutto del riemergere dei sintomi della patologia chelo affligge, più che della volontaria indisponibilità alla sottoposizione al vincolo; per contro, larevoca implica l'accertamento di comportamenti imputabili all’affidato incompatibili con la suaprosecuzione.La disposizione di cui all’art. 98, comma 4, d. PR n.230 del 2000, infatti dispone: «Seil tribunale di sorveglianza, invece, prende atto del venire meno delle condizioni diammissibilità alla misura alternativa, ne dichiara la inefficacia e dispone che la esecuzionedella pena complessiva prosegua in regine detentivo. Nella ordinanza si menzionano i datiessenziali della pena stessa, come indicati alle lettere a) e b) del comma 4 dell'articolo 96,specificando la pena residua ancora da espiare e deducendo il periodo di esecuzione dellapena in regime di affidamento in prova, che resta utilmente espiato».Inoltre, il Tribunale interpretando la disposizione di cui all’art. 51- ter Ord. pen. allaluce dei principi affermati nella sentenza n. 173 del 2023 della Corte costituzionale, haevidenziato che, per le particolari gravose conseguenze derivanti dalla revoca della misura,disciplinate dall’art. 58-quater, ord. pen., tale provvedimento debba essere adottato nei solicasi di situazioni particolarmente gravi che evidenzino, non solo l’inadeguatezza in sé dellamisura dell’affidamento, ma anche una valutazione personologica negativa indicativa dellapericolosità e della capacità di reiterare condotte illecite.Ciò rilevato, il Tribunale di sorveglianza, in presenza di condotte trasgressiveritenute conseguenza della patologia psichiatrica, ha ritenuto di sottrarre il ricorrente allesevere conseguenze derivanti dall’art. 58-quater Ord. pen., optando per l’applicazione delladisposizione di cui all’art. 98 d. PR n. 230 del 2000, dalla quale è però conseguita, a seguitodella dichiarazione della cessazione della misura dell’affidamento in prova, la prosecuzionedell'espiazione della pena in regime detentivo presso il carcere.Rileva il Collegio che la prima doglianza non può essere accolta in quanto espressain ricorso in termini dubitativi e ipotetici, che non ne consentono l'apprezzamento in termini difondatezza o meno.3. Piuttosto, il Collegio deveconstatare che il Tribunale di sorveglianza, in presenzadi un acclarato stato di patologia psichiatrica del XXXXXXX, di cui ha dato contonell’ordinanza, ha omesso di valutare la percorribilità della sostituzione della misuradell’affidamento in provacon altra misura custodiale presso struttura psichiatricaspecializzata.Nella fattispecie, il Tribunale ha chiaramente evidenziato la sussistenza di unapatologia psichiatrica grave, documentata dalla difesa, per la quale il ricorrente è seguito dalCSM ed ha, altresì, indicato le reiterate trasgressioni poste in essere, nel corsodell’espletamento dell’affidamento in prova, dal mese di aprile 2025 sino all’8 giugno 2025,consistenti in condotte pericolose, anche per l’altrui incolumità e in dichiarazioni deliranti,appunto ascrivibili alla patologia di cui affetto.Al riguardo deve affermarsi che in caso di sospensione cautelativa della misuradell’affidamento in prova disposta dal Magistrato di sorveglianza, la successiva decisioneche il Tribunale di sorveglianza è chiamato ad adottare ai sensi dell'art. 51-ter Ord. pen., inpresenza di comportamenti trasgressivi della misura riconducibili alla accertata patologiapsichiatrica del condannato, non può prescindere dalla verifica della sostituibilità dellamisura con quella della custodia presso strutture psichiatriche specializzate.A tale onere motivazionale il Tribunale di sorveglianza non ha adempiuto, sicchél’ordinanza in relazione a tale profilo deve essere annullata affinché, alla luce dei principisopra indicati, si proceda a nuovo giudizio.4. In base alle considerazioni espletate, si impone l’annullamento dell’ordinanzaimpugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Bologna. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza diBologna.Così è deciso, 29/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.