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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 31 marzo 2023

Cassazione n. 17594/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. [OSCURATO:PERSONA] L.R.P.T. [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte rassegnate dal Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria trasmessa a mezzo p.e.c. dal procuratore speciale della parte civile ricorrente, che ha confermato la rinunzia al ricorso già espressa dal legale rappresentante della società costituita; . [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso in esame va dichiarato inammissibile per rinunzia (in data 10 dicembre 2022 a firma del procuratore speciale, in ragione della dichiarata carenza di interesse, per la sopravvenuta cancellazione della società costituita [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. in persona del leg. rapp.te p.t. [OSCURATO:PERSONA]).

La rinunzia al ricorso, atto potestativo di natura abdicativa personalissimo ad efficacia immediata (Sez.

U., 12602, del 17/12/2015, Rv. 266821), è infatti causa di inammissibilità della proposta impugnazione, ai sensi degli artt. 589, comma 2, 591, comma 1, lett. d) cod. proc. pen. .

2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro mille, in ragione della tempestività della rinuncia, in quanto l'art. 616 cod. proc. pen., nello stabilire l'applicazione di detta sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità (Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Arena, Rv. 267373).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 31 marzo 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. [OSCURATO:PERSONA] L.R.P.T. [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte rassegnate dal Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria trasmessa a mezzo p.e.c. dal procuratore speciale della parte civile ricorrente, che ha confermato la rinunzia al ricorso già espressa dal legale rappresentante della società costituita; . [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso in esame va dichiarato inammissibile per rinunzia (in data 10 dicembre 2022 a firma del procuratore speciale, in ragione della dichiarata carenza di interesse, per la sopravvenuta cancellazione della società costituita [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. in persona del leg. rapp.te p.t. [OSCURATO:PERSONA]). La rinunzia al ricorso, atto potestativo di natura abdicativa personalissimo ad efficacia immediata (Sez. U., 12602, del 17/12/2015, Rv. 266821), è infatti causa di inammissibilità della proposta impugnazione, ai sensi degli artt. 589, comma 2, 591, comma 1, lett. d) cod. proc. pen. . 2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro mille, in ragione della tempestività della rinuncia, in quanto l'art. 616 cod. proc. pen., nello stabilire l'applicazione di detta sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità (Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Arena, Rv. 267373). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 31 marzo 2023.
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