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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 novembre 2021

Cassazione n. 01450/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2019 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Perugia ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per lesioni personali volontarie in danno di [OSCURATO:PERSONA]; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, denunciando la violazione dell'art. 603 cod. proc. pen., nonché una violazione di legge e una illogicità della motivazione con riguardo al giudizio di responsabilità; - che le doglianze suddette sono state ribadite dal ricorrente con memoria difensiva trasmessa a mezzo PEC il 15/11/2021; [OSCURATO:PERSONA] - che il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza.

Il ricorrente lamenta la mancata assunzione della testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], revocata già in primo grado, senza nulla dire in ordine alle eccezioni da lui sollevate nella sede propria, trattandosi - eventualmente - di nullità relativa, che andava immediatamente eccepita dal difensore; - che il giudizio di responsabilità è contestato mediante evidenti incursioni nel merito, attuate col propinare una diversa lettura delle registrazioni - già valutate dal giudice di merito - e attraverso una soggettiva ricostruzione dell'occorso, in evidente violazione delle regole del giudizio di legittimità.

Tanto, a fronte di una motivazione ampia, completa e logica, che ha tenuto conto di tutti gli elementi acquisiti in giudizio ed ha compiutamente e adeguatamente vagliato le testimonianze; 2) che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro tremila; P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 19/11/2021 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2019 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Perugia ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per lesioni personali volontarie in danno di [OSCURATO:PERSONA]; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, denunciando la violazione dell'art. 603 cod. proc. pen., nonché una violazione di legge e una illogicità della motivazione con riguardo al giudizio di responsabilità; - che le doglianze suddette sono state ribadite dal ricorrente con memoria difensiva trasmessa a mezzo PEC il 15/11/2021; [OSCURATO:PERSONA] - che il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. Il ricorrente lamenta la mancata assunzione della testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], revocata già in primo grado, senza nulla dire in ordine alle eccezioni da lui sollevate nella sede propria, trattandosi - eventualmente - di nullità relativa, che andava immediatamente eccepita dal difensore; - che il giudizio di responsabilità è contestato mediante evidenti incursioni nel merito, attuate col propinare una diversa lettura delle registrazioni - già valutate dal giudice di merito - e attraverso una soggettiva ricostruzione dell'occorso, in evidente violazione delle regole del giudizio di legittimità. Tanto, a fronte di una motivazione ampia, completa e logica, che ha tenuto conto di tutti gli elementi acquisiti in giudizio ed ha compiutamente e adeguatamente vagliato le testimonianze; 2) che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro tremila; P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 19/11/2021 Il Consigliere estensore
Sentenza Cassazione n. 01450/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris