CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 34734/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
bunale di Palermo;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Letta la requisitoria con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, AntonioCostantini, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 13 aprile 2026 il Tribunale di Palermo, in funzione diGiudice del riesame, ha dichiarato inammissibile l’istanza ex art. 322 cod. proc.pen. presentata da [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della «[OSCURATO:SOCIETA].»avverso il decreto con il quale il G.I.P. del Tribunale di Palermo ha disposto, indata 25 marzo 2026, il sequestro preventivo di un’area, di circa 60 mq, collocataall’interno dell’esercizio commerciale «Enigma», sito in via Resurrezione n. 32 diPalermo.A fondamento della decisione, il Tribunale ha richiamato il principio di dirittosecondo il quale il difensore dell’indagato che risulti essere anche il legalerappresentante della società titolare dei beni sottoposti a misura non halegittimazione a proporre istanza di riesame se, come nel caso in esame èavvenuto, non riveste la qualità di procuratore speciale.2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l’assistenza dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorsoper cassazione con il quale lamenta che il provvedimento è stato emesso inviolazione di legge.Il difensore contesta la determinazione assunta dal Tribunale evidenziandocome, nella vicenda in esame, non sia apprezzabile una distinzione tra soggettoindagato ed il terzo interessato dal sequestro («infatti il sequestro ha colpito ibeni della società Titos in relazione all’indagine che vede indagato il sig. DiGristina [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di legale rappresentante della predetta società»).Sostiene che una più corretta applicazione dell’art. 96 cod. proc. pen., allaluce dei più recenti approdi cui è giunta la giurisprudenza di legittimità ed inun’ottica interpretativa che privilegi la sostanza alla forma, avrebbe dovutocondurre il Tribunale distrettuale a ritenere che è nella qualità di legalerappresentante della società che il [OSCURATO:PERSONA] subisce il sequestro e, pertanto,che è sempre in detta veste costui ha conferito il mandato difensivo.Evidenzia come alla luce di detta ricostruzione l’assunto formulato dalTribunale sarebbe giuridicamente erroneo («lo scrivente avvocato nella qualità didifensore dell’indagato..nella qualità…poteva, quindi, presentare il ricorso perriesame…non essendoci…alcuna distinzione tra il soggetto indagato ed il soggettoche ha subito il sequestro preventivo»).Afferma che non essendo intervenuta una decisione nei termini di cui all’art.324 cod. proc. pen. alla cassazione dell’ordinanza impugnata consegua la stessacaducazione del decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. del [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è manifestamente infondato.2. L'ordinanza impugnata ha fatto puntuale applicazione di un principio didiritto ormai assurto a ius receptum nella giurisprudenza di legittimità, dal qualequesto collegio non ravvisa alcuna ragione di discostarsi e non avendo ilricorrente addotto argomenti suscettibili di incrinare la tenuta logico-sistematicadell'indirizzo interpretativo richiamato dal Tribunale ovvero di evidenziarne profilidi incompatibilità con il dato normativo.Deve pertanto ribadirsi che l'indagato, quand'anche cumuli in sé le qualità dilegale rappresentante e socio unico della società proprietaria dei benisequestrati, non è legittimato a proporre in proprio richiesta di riesamenell'interesse della persona giuridica, occorrendo a tal fine il rilascio di unaspecifica procura speciale al difensore (Sez. 2, n. 18419 del 22/03/2024,Grazioli, Rv. 286321 - 01).Correttamente, dunque, il Tribunale ha dichiarato inammissibilel'impugnazione proposta in difetto di tale indefettibile presupposto dilegittimazione.3. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616, comma 1, primoperiodo, cod. proc. pen.In mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione dellacausa di inammissibilità, il ricorrente deve essere poi condannato, a mente dellastesso art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, ritenuta equa, ditremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 16/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMASSIMILIANO [OSCURATO:PERSONA]