CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 14558/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ia seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato a :slessina il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza eilessa il 03/07/2020 dalla Corte di Appello di Messina; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; preso atto delie conclusioni formulate dal P.M., nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusion -fluiate dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del Comune di Messina, costituito parte civ.ie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassizione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Messina che, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Messina, ha confermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di cui agli artt. 216, comma 1, 219, commi 1 e 2, 223 comma 2, nn. 1) e 2) in relazione all'art. 2634 cod. civ., e 236 legge fall. - per avere, quale amministratore di fatto della cooperativa per disabili "Futura", da lui fondata, utilizzato una ingente somma di denaro per acquistare beni destinati al lido balneare, gestito dalla cooperativa, ma utilizzato come discoteca dall'associazione "[OSCURATO:PERSONA]", della quale era presidente, nonché per aver prelevato la somma di euro 179.649,41 dal conto corrente bancario della cooperativa, mai restituita, che registrava come credito verso l'associazione sportiva, così concorrendo a cagionare il dissesto della "Futura", con grave danno patrimoniale — e, concesse le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, ha rideterminato in tre anni di reclusione la pena inflitta all'imputato. 2. La difesa articola le proprie censure in quattro motivi. 2.1 Con il primo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per violazione di legge in relazione agli artt. 216, comma 1, 223, comma 2, nn. 1) e 2), legge fall. e per vizio di motivazione, lamenta che la corte territoriale ha ritenuto il Conti amministratore di fatto della cooparativa "Futura" sulla base di testimonianze inidonee a provare la gestione esclusiva, continuativa e non sporadica sia dell'attività, sia del denaro dell'ente, nonostante le risalenti dimissioni dall'incarico di presidente del consiglio di amministrazione. 2.2 Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. per violazione di legge in relazione agli artt. 216, comma 1, 223, comma 2, nn. 1 e 2, legge fall. e per vizio di motivazione, lamenta che la corte territoriale: - avendo ritenuto l'esclusiva responsabilità del Conti e trascurato ogni valutazione in merito alle condotte degli altri componenti del consiglio di amministrazione, ha omesso di riqualificare la vicenda nella fattispecie di appropriazione indebita; - ha ritenuto la sussistenza del nesso causale tra la condotta del ricorrente e il fallimento della cooperativa, senza indicare i termini del possibile contributo, volontario e consapevole, dell'imputato alla determinazione del dissesto, in assenza di qualsiasi coinvolgimento dei vertici della cooperativa. 2.3 Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per vizio di motivazione, lamenta che la corte territoriale ha escluso la compatibilità tra le spese affrontate dalla cooperativa e gli scopi della stessa, spese che, invece, ha ritenuto compatibili con quelle proprie della associazione "[OSCURATO:PERSONA]", omettendo di valutare la documentazione prodotta in primo grado e limitandosi a richiamare per relationem la pronuncia di primo grado.2.4 Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per violazione di legge in relazione all'art. 541 cod. proc. pen., lamenta che i giudici di appello hanno condannato il ricorrente al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, senza spiegare i termini della relazione tra il delitto di bancarotta e l'asserito danno patito dal Comune di Messina. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Le questioni giuridiche sollevate sono manifestamente infondate sia perchè sviluppano censure non proponibili in sede di legittimità, replicanti motivi di gravame privi di concreti rilievi critici sul percorso decisorio della sentenza di appello, sia perché attinenti a profili di merito imperniati su una lettura alternativa e una reinterpretazione dei dati processuali e delle fonti di prova meramente fattuali, estranee al giudizio di legittimità, tenuto conto anche della coerenza logica e della corretta applicazione dei canoni di valutazione della prova che connotano la decisione. Nel caso in cui le sentenze di primo e secondo grado concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente e forma con essa un unico complessivo corpo argomentativo (Sez. 4, n. 15227 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Baratti, Rv. 239735; Sez. 6, n. 1307 del 14/1/2003, Delvai, Rv. 223061). Tale integrazione tra le due motivazioni si verifica allorché i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione e, a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 - 01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 — 01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615 — 01). 2. Quanto al primo motivo di ricorso, che investe l'attribuzione al ricorrente del ruolo di amministratore di fatto della cooperativa "Futura", secondo la giurisprudenza di legittimità la nozione di amministratore di fatto, introdotta dall'art. 2639 cod. civ., postula l'esercizio in modo continuativo e significativo, cioè non episodico o occasionale, dei poteri tipici inerenti alla qualifica od alla funzione. Ne consegue che la prova della posizione di amministratore di fatto si traduce nell'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive - in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare -, che costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione (Sez. 2, n. 36556 del 24/05/2022, Desiata, Rv. 283850; Sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013, Tarantino, Rv. 256534 - 01; Sez. 5, n. 43388 del 17/10/2005, Carboni, Rv. 232456 - 01). I destinatari delle norme di cui agli artt. 216 e 223 legge fall. vanno, quindi, individuati sulla base delle concrete funzioni esercitate, non già rapportandosi alle mere qualifiche formali, ovvero alla rilevanza degli atti posti in essere in adempimento della qualifica ricoperta (Sez. 5, n. 19145 del 13/04/2006, Binda, Rv. 234428 - 01; Sez. 5, n. 41793 del 17/06/2016, Ottobrini, Rv. 268273 - 01; Sez. 5, n. 7437 del 15/10/2020, dep. 2021, Cimoli, Rv. 280550 - 03). Nella specie, la corte territoriale, con argomentazioni logiche ed esaustive, ha indicato le risultanze istruttorie dalle quali ha desunto il ruolo di amministratore di fatto rivestito dal Conti all'interno della cooperativa "Futura", che ha individuato: - nelle dichiarazioni rese dai testi che riferivano delle decisioni assunte dal Conti - il quale dimessosi dall'incarico di presidente, risultava dipendente con mansioni dirigenziali - in merito alla gestione sia dell'attività della cooperativa, sia del personale dipendente che, talora, destinava allo svolgimento di mansioni non inerenti all'oggetto sociale dell'ente; - nella collocazione formale ai vertici della cooperativa di soggetti a lui legati da vincoli di parentela; - nei contatti intrattenuti con le istituzioni, quali la Prefettura, in rappresentanza della cooperativa. Si tratta di circostanze con le quali il ricorrente non si confronta, limitandosi a una sterile critica della sentenza in verifica. 3. Privo di pregio è anche il secondo motivo. Il ricorrente, senza spiegare precise carenze od omissioni argomentative ovvero illogicità della motivazione, idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio indiziario posto a fondamento della decisione di merito, si limita a sottolineare che la corte territoriale, avendo escluso o, quanto meno, omesso di valutare la responsabilità dei componenti del consiglio di amministrazione in merito alla gestione del patrimonio della cooperativa "Futura", ha tralasciato di riqualificare la vicenda ascritta al Conti nella fattispecie di appropriazione indebita. La recente giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che la diversità della bancarotta per distrazione, rispetto all'appropriazione indebita, sta nell'offesa che essa reca all'interesse dei creditori, per la diminuzione della garanzia patrimoniale che è ad essa collegata (Sez, 5, n.13910 del 9/2/2017, Santoro, Rv. 269388 in motivazione; Sez. 5, n. 4400 del 6/10/2017, Cragnotti, non mass.), offesa riscontrabile, nel caso di specie, nella destinazione di ingenti somme di denaro della cooperativa, alla realizzazione degli scopi dell'associazione "[OSCURATO:PERSONA]", del tutto avulsi da quelli della "Futura". In particolare, i giudici di appello hanno desunto il contributo causale del ricorrente alla determinazione del dissesto della cooperativa sulla base sia delle dichiarazioni rese dal commissario giudiziale in merito al rinvenimento, all'interno della documentazione della cooperativa "Futura", di numerose fatture - acquisite agli atti - intestate alla stessa, ma inerenti alla gestione di lidi balneari e di un asilo nido, di proprietà o comunque gestiti dal Conti e dal figlio, che nulla avevano a che vedere con gli scopi assistenziali nei confronti di soggetti deboli, anziani e disabili, propri dell'ente, sia della contabilità della cooperativa che dava riscontro del prelievo di un'ingente somma di denaro, iscritta - senza garanzia di restituzione e mai recuperata - come credito verso l'associazione "[OSCURATO:PERSONA]", della quale l'imputato era presidente, che, tuttavia, non risultava contabilmente riportata nei libri dell'associazione, all'evidente scopo di impedire che a carico di quest'ultima potesse risultare un debito di rilevante portata. Con motivazione logica e sufficiente, dunque, i giudici d'appello hanno ritenuto il nesso causale tra la condotta del Conti, consistita nel destinare le risorse della cooperativa a impieghi avulsi all'attività e agli scopi della "Futura" e il depauperamento della stessa. Quanto all'elemento soggettivo del delitto di bancarotta distrattiva, la corte territoriale, premesso che il dolo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione non richiede la necessaria consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, ma soltanto la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266804), ha sottolineato che tale consapevolezza non possa non ritenersi sussistente nella persona dell'imputato, il quale aveva provveduto a trasferire il denaro di proprietà della cooperativa "Futura" in favore dell'associazione "[OSCURATO:PERSONA]", approfittando della gestione di fatto della prima e del ruolo di presidente rivestito nella seconda, senza mai procedere al recupero della somma. 4. Manifestamente infondato, nonché generico, è il terzo motivo di ricorso. Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, i giudici di merito hanno spiegato che gli acquisti di attrezzature e materiale, effettuati con il denaro della cooperativa, per l'allestimento di lidi balneari non erano compatibili con le finalità assistenziali e ricreative per disabili e anziani dell'ente e che, invece, rispondevano alle esigenze della associazione sportiva. La difesa non si è confrontata con tale logica ed esaustiva argomentazione, limitandosi a censurare l'omessa valutazione della «cospicua produzione documentale effettuata davanti al giudice di primo grado», della quale, tuttavia, non ha fornito specifiche indicazioni.La giurisprudenza di legittimità più volte ha precisato come debba considerarsi inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si limitino a lamentare l'omessa valutazione, da parte del giudice dell'appello, delle censure articolate con il relativo atto di gravame, rinviando genericamente ad esse, senza indicarne il contenuto, così da consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (tra le altre, Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014, B. ed altri, Rv. 264879; Sez.2, n. 13951 del 05/02/2014, Caruso, Rv. 259704; Sez. 2, n. 9029 del 05/11/2013, Mirra, Rv. 258962). 5. Inammissibile è anche il quarto motivo di ricorso con il quale si censura l'omessa motivazione in merito alla decisione di condanna del ricorrente al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile. Invero la questione non era stata oggetto dei motivi di gravame. Il parametro dei poteri di cognizione del giudice di legittimità, delineato dall'art. 609, comma 1, cod. proc. pen. ribadisce in forma esplicita il principio di commisurazione della cognizione di detto giudice ai motivi di ricorso proposti che, contrassegnati, ai sensi degli artt. 581, comma 1, lett. c), e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., dall'inderogabile indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni atto d'impugnazione, sono funzionali alla delimitazione dell'oggetto della decisione impugnata ed all'indicazione delle relative questioni, con modalità specifiche al ricorso per cassazione. Le disposizioni in esame devono essere lette in correlazione con quella dell'art. 606, comma 3, del codice di rito, nella parte in cui prevede la non deducibilità in cassazione delle questioni non prospettate nei motivi di appello, sicché il combinato disposto delle norme impedisce la proponibilità in cassazione di qualsiasi questione non prospettata in appello e costituisce un rimedio contro il rischio concreto di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedimento impugnato, in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello, risultando facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione della relativa sentenza con riguardo al punto dedotto con il ricorso, proprio perché mai investito della verifica giurisdizionale (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316). Nel caso di specie, il ricorrente solo nella parte conclusiva dell'atto di appello aveva richiesto l'annullamento della sentenza «in relazione alle statuizioni relative alla parte civile», senza alcuna indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto a sostegno della richiesta. 6. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende., s-• 7. A carico dell'imputato consegue anche la condanna alla refusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che si liquidano in complessivi euro quattromila, oltre accessori di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla refusione delle spese di r