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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 16 maggio 2023

Cassazione n. 21334/2023

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3 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21827/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] , N. 16, presso lo studio de gli avvocat i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che li rappresentano e difendono; - ricorrent i - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 22, presso lo st udio de gli a vvocat i [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]’, [OSCURATO:PERSONA] che l a rappresentano e difend ono ; - controricorrente - avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 6070/2019depositata il 05.12.2019 R.G.N. 3564/2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/05/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza n. 6070 del 2019, ha riformato la pronuncia del Tribunale della stessa sede che aveva dichiarato il diritto di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], dipendenti della Autostrade meridionali spa inquadrati nel livello C della contrattazione collettiva di categoria, con mansioni di addetti al [OSCURATO:PERSONA] di Salerno, ad essere inquadrati nel livello B1, con il riconoscimento delle relative differenze per il periodo 2003 -2008.

2. I giudici di seconde cure, dopo a vere espletato l’attività istruttoria che non era stata svolta in primo grado, hanno rilevato che: a) alcuna rilevanza poteva rivestire, ai fini del riconoscimento del superiore livello, l’[OSCURATO:PERSONA] del luglio 2002 che, nel prevedere la copertura della necessità di organico per la gestione dei [OSCURATO:PERSONA], lasciava fermo il livello di inquadramento del personale; b) la società aveva contestato l’attività in concreto eseguita così come dedotta dagli originari ricorrenti; c) dalla prova per testi raccolta non era emerso che le mansioni dei lavoratori potessero ascriversi al superiore livello contrattuale che richiedeva una conoscenza specialistica, nella media complessità delle procedure e nella responsabilità sia pure operativa, di una specifica attività commerciale: requisiti, questi, che non erano ravvisabili nella attività degli addetti ai [OSCURATO:PERSONA].

3. Avverso la sentenza di secondo grado hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] affidato a quattro motivi, cui ha resistito con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] spa.

4. Relativamente alla posizione del [OSCURATO:PERSONA] è stato prodotto un verbale di conciliazione del 16.12.2022.

5. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e di accordi e contratti collettivi nazionali, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cpc, in relazione agli artt. 1322, 1362, 1363, 1373 e 2077 e ss. cc, nonché agli artt. 115 e 116 cpc e alla disciplina della contrattazione collettiva per i dipendenti da società e consorzi concessionari di Autostrade e Trafori, per avere la Corte territoriale dato rilevanza all’[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ritenendo che lanuova istituzione degli addetti al [OSCURATO:PERSONA] avesse comportato modifiche al la categoria di appartenenza (livello c); ciòsulla base di un suo personale parametro e non su quelli oggettivi offerti dalla contrattazione collettiva nazionale che era l’unico riferimento da tenere in considerazione ai fini dell’indagine sulla verifica della sussistenza del diritto vantato.

3. Con il secondo motivo si censura la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, in relazione agli artt. 115 e 416 cpc, e comunque omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n.5 cpc, laddove la Corte territoriale non ha ritenuto coperte da “non contestazione” le deduzioni dei ricorrenti sulle attività in concreto espletate.

4. Con il terzo motivo si obietta la violazione e/o falsa applicazione di contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, in relazione all’art. 1362 cc, conspecifico riferimento alle norme della classificazione del personae contenute nel CCNL per i “Dipendenti da società e consorzi concessionari di autostrade e trafori”, per non avere ritenuto la Corte distrettuale che le mansioni da essi ricorrenti svolte non fossero connotate da “conoscenza specifica, media complessità e responsabilità operativa” in assenza di una comparazione di tali elementi anche con l’esemplificazione connotativa contenuta nel profilo di addetto commerciale come indicato nel ricorso introduttivo di primo grado.

5. Con il quarto motivo si deduce la violazione o falsa applicazione di norme di legge ex art. 360 co. 1 n. 3 cpc, in relazione agli artt. 116 cpc e 2697 cc e comunque l’omesso esame di un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione ex art. 360 co. 1 n. 5 cpc, pernon avere la Corte di merito, nonostante la congiunta richiesta formulata dalle parti, ammesso alcune deposizioni testimoniali, pure determinanti ai fini della decisione e della corretta esecuzione del procedimento logico e giuridico necessario per l’accertamento di un superiore inquadramento.

6. Preliminarmente va dichiarata cessata la materia del contendere, con riguardo al lavoratore [OSCURATO:PERSONA], essendo stato depositato il verbale di conciliazione intercorso tra le parti, con compensazione delle spese in ordine ai relativi rapporti processuali.

7. Dal suddetto verbale di conciliazione, debitamente sottoscritto dal lavoratore interessato e dal rappresentante della società, risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente anche la controversia de qua, dandosi atto dell'intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge.

8. Tale verbale di conciliazione si rivela idoneo a dimostrare l'intervenuta cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo e in tal senso va emessa la corrispondente declaratoria.

9. Le spese vanno compensate tra le relative parti, in ragione del loro comportamento processuale.

10. Venendo all’esame della posizione del Maddaloni, deve osservarsi che la gravata sentenza è fondata su due rationes decidendi.

11. La prima, ancorata sull’Accordo A ziendale del luglio 2002 che, secondo l’interpretazione data dai giudici di seconde cure, era chiaro nel senso di ritenere che le parti sindacali, relativamente alla parte dedicata al “[OSCURATO:PERSONA]”, avevano concordato che il personale esattoriale, assegnato a sua richiesta ai “[OSCURATO:PERSONA]” della società Autostrade, sarebbe rimasto nel suo livello di inquadramento attuale al momento del passaggio (nel caso in esame livello C).

12. La seconda, invece, trova il suo fondamento nelle risultanze istruttorie, espletate in secondo grado, all’esito delle quali era emerso, secondo la Corte territoriale, che le mansioni svolte dal Maddaloni comunque rientravano nel livello C del CCNL di settore e non in quello B rivendicato.

13. Ciò premesso, ritiene questo Collegio di esaminare preliminarmente il secondo, il terzo ed il quarto motivo, riguardanti quest’ultima ratio decidendi.

14. In particolare, il secondo motivo, con cui si lamenta in sostanza la valutazione dei giudici di appello sulla ritenuta contestazione, da parte della società,delle deduzioni difensive dei lavoratori circa l’attività in concreto espletata, è inammissibile.

15. Invero, l'accertamento della sussistenza di una contestazione ovvero d'una non contestazione, rientrando nel quadro dell'interpretazione del contenuto e dell'ampiezza dell'atto della parte, è funzione del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per vizio di motivazione.

Ne consegue che, ove il giudice abbia ritenuto "contestato" uno specifico fatto e, in assenza di ogni tempestiva deduzione al riguardo, abbia proceduto all'ammissione ed al conseguente espletamento di un mezzo istruttorio in ordine all'accertamento del fatto stesso, la successiva allegazione di parte, diretta a far valere l'altrui pregressa "non contestazione", diventa inammissibile (Cass. n. 27490/2019).

16. Nella fattispecie, la Corte territoriale ha motivato, con argomentazioni esenti dai vizi di cui all’art. 360 co. 1 n. 5 cpc nuova formulazione, ratione temporisapplicabile, le ragioni per cui ha ritenuto le deduzioni difensive dei lavoratori adeguatamente contestate, richiamando espressamente i punti della memoria difensiva di primo grado da cui tale contestazione era evincibile; tanto basta per ritenere, in questa sede, inammissibile la doglianza.

17. Il terzo ed il quarto motivo, da esa minare congiuntamente perché interferenti, sono infondati.

18. La violazione dell’art 2697 cod. civ. è da ritenersi configurabile, tecnicamente, solo nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere, poiché in questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360, n. 5, cpc (Cass. n. 17313/2020).

19. In tema di ricorso per cassazione, poi, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass. n. 27000/2016; Cass. n. 13960/2014; Cass. n. 20867/2020).

20. Le suddette ipotesi, tanto in relazione alla dedotta violazione dell’art. 2697 cc che dell’art. 116 cpc, non sono ravvisabili nel caso in esame.21.

Va sottolineato, al riguardo, che la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull’attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass. n. 16467/2017).

22. Quanto, poi, alla dedotta violazione ex art. 360 n. 5 cpc, deve precisarsi che l'art.360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in l. n. 134 del 2012, ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omessoesame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); pertanto, l'omessoesame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio diomesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, come sopra detto, sia stato comunquepreso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. n. 27415/2018; Cass. 19881/2014).

23. Nella fattispecie, la Corte territoriale ha valutato con ampie ed approfondite argomentazioni, sia le deposizioni dei testi raccolte che le declaratorie contrattuali in contestazione, di talché le censure formulate, al di là delle denunziate violazioni di legge (anche in relazione all’art. 1362 cc), si limitano, in sostanza, unicamente in una richiesta di riesame del merito della causa, attraverso una nuova valutazione delle risultanze processuali, in quanto sono appunto finalizzate ad ottenere una revisione degli accertamenti di fatto compiuti dalla Corte territoriale (Cass. n. 6519/2019) che, con motivazione giuridicamente congrua, è giunta alla conclusione della sussunzione delle attività lavorative espletate dal ricorrente in quelle proprie del livello di inquadramento.

24. Si tratta, pertanto, di un accertamento di fatto operato dai giudici di seconde cure, concernente la valutazione delle risultanze istruttorie, non viziato da alcun errore sussumibile nella previsione dell’art. 360 co. 1 n. 5 cpc, nuova formulazione.25.

Il rigetto delle censure su una delle rationes decidendi adottate dalla Corte territoriale rende superfluo l’esame del primo motivo (che diventa inammissibile per carenza di interesse) in quanto il suo eventuale accoglimento non potrebbe in ogni caso determinare la cassazione della impugnata pronuncia (in termini Cass. n. 22753 del 2011; Cass. n. 3886 del 2011).

26. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato.

27. Al rigetto segue la condanna del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo.

28. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.

PQM La Corte dichiara cessata la materia del contendere relativamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] e compensa tra le parti le spese di lite; rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna quest’ultimo al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], dell'ulteriore importo a titolo di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
3 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21827/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] , N. 16, presso lo studio de gli avvocat i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che li rappresentano e difendono; - ricorrent i - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 22, presso lo st udio de gli a vvocat i [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]’, [OSCURATO:PERSONA] che l a rappresentano e difend ono ; - controricorrente - avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 6070/2019depositata il 05.12.2019 R.G.N. 3564/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/05/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza n. 6070 del 2019, ha riformato la pronuncia del Tribunale della stessa sede che aveva dichiarato il diritto di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], dipendenti della Autostrade meridionali spa inquadrati nel livello C della contrattazione collettiva di categoria, con mansioni di addetti al [OSCURATO:PERSONA] di Salerno, ad essere inquadrati nel livello B1, con il riconoscimento delle relative differenze per il periodo 2003 -2008. 2. I giudici di seconde cure, dopo a vere espletato l’attività istruttoria che non era stata svolta in primo grado, hanno rilevato che: a) alcuna rilevanza poteva rivestire, ai fini del riconoscimento del superiore livello, l’[OSCURATO:PERSONA] del luglio 2002 che, nel prevedere la copertura della necessità di organico per la gestione dei [OSCURATO:PERSONA], lasciava fermo il livello di inquadramento del personale; b) la società aveva contestato l’attività in concreto eseguita così come dedotta dagli originari ricorrenti; c) dalla prova per testi raccolta non era emerso che le mansioni dei lavoratori potessero ascriversi al superiore livello contrattuale che richiedeva una conoscenza specialistica, nella media complessità delle procedure e nella responsabilità sia pure operativa, di una specifica attività commerciale: requisiti, questi, che non erano ravvisabili nella attività degli addetti ai [OSCURATO:PERSONA]. 3. Avverso la sentenza di secondo grado hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] affidato a quattro motivi, cui ha resistito con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] spa. 4. Relativamente alla posizione del [OSCURATO:PERSONA] è stato prodotto un verbale di conciliazione del 16.12.2022. 5. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi possono essere così sintetizzati. 2. Con il primo motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e di accordi e contratti collettivi nazionali, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cpc, in relazione agli artt. 1322, 1362, 1363, 1373 e 2077 e ss. cc, nonché agli artt. 115 e 116 cpc e alla disciplina della contrattazione collettiva per i dipendenti da società e consorzi concessionari di Autostrade e Trafori, per avere la Corte territoriale dato rilevanza all’[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ritenendo che lanuova istituzione degli addetti al [OSCURATO:PERSONA] avesse comportato modifiche al la categoria di appartenenza (livello c); ciòsulla base di un suo personale parametro e non su quelli oggettivi offerti dalla contrattazione collettiva nazionale che era l’unico riferimento da tenere in considerazione ai fini dell’indagine sulla verifica della sussistenza del diritto vantato. 3. Con il secondo motivo si censura la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, in relazione agli artt. 115 e 416 cpc, e comunque omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n.5 cpc, laddove la Corte territoriale non ha ritenuto coperte da “non contestazione” le deduzioni dei ricorrenti sulle attività in concreto espletate. 4. Con il terzo motivo si obietta la violazione e/o falsa applicazione di contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, in relazione all’art. 1362 cc, conspecifico riferimento alle norme della classificazione del personae contenute nel CCNL per i “Dipendenti da società e consorzi concessionari di autostrade e trafori”, per non avere ritenuto la Corte distrettuale che le mansioni da essi ricorrenti svolte non fossero connotate da “conoscenza specifica, media complessità e responsabilità operativa” in assenza di una comparazione di tali elementi anche con l’esemplificazione connotativa contenuta nel profilo di addetto commerciale come indicato nel ricorso introduttivo di primo grado. 5. Con il quarto motivo si deduce la violazione o falsa applicazione di norme di legge ex art. 360 co. 1 n. 3 cpc, in relazione agli artt. 116 cpc e 2697 cc e comunque l’omesso esame di un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione ex art. 360 co. 1 n. 5 cpc, pernon avere la Corte di merito, nonostante la congiunta richiesta formulata dalle parti, ammesso alcune deposizioni testimoniali, pure determinanti ai fini della decisione e della corretta esecuzione del procedimento logico e giuridico necessario per l’accertamento di un superiore inquadramento. 6. Preliminarmente va dichiarata cessata la materia del contendere, con riguardo al lavoratore [OSCURATO:PERSONA], essendo stato depositato il verbale di conciliazione intercorso tra le parti, con compensazione delle spese in ordine ai relativi rapporti processuali. 7. Dal suddetto verbale di conciliazione, debitamente sottoscritto dal lavoratore interessato e dal rappresentante della società, risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente anche la controversia de qua, dandosi atto dell'intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge. 8. Tale verbale di conciliazione si rivela idoneo a dimostrare l'intervenuta cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo e in tal senso va emessa la corrispondente declaratoria. 9. Le spese vanno compensate tra le relative parti, in ragione del loro comportamento processuale. 10. Venendo all’esame della posizione del Maddaloni, deve osservarsi che la gravata sentenza è fondata su due rationes decidendi. 11. La prima, ancorata sull’Accordo A ziendale del luglio 2002 che, secondo l’interpretazione data dai giudici di seconde cure, era chiaro nel senso di ritenere che le parti sindacali, relativamente alla parte dedicata al “[OSCURATO:PERSONA]”, avevano concordato che il personale esattoriale, assegnato a sua richiesta ai “[OSCURATO:PERSONA]” della società Autostrade, sarebbe rimasto nel suo livello di inquadramento attuale al momento del passaggio (nel caso in esame livello C). 12. La seconda, invece, trova il suo fondamento nelle risultanze istruttorie, espletate in secondo grado, all’esito delle quali era emerso, secondo la Corte territoriale, che le mansioni svolte dal Maddaloni comunque rientravano nel livello C del CCNL di settore e non in quello B rivendicato. 13. Ciò premesso, ritiene questo Collegio di esaminare preliminarmente il secondo, il terzo ed il quarto motivo, riguardanti quest’ultima ratio decidendi. 14. In particolare, il secondo motivo, con cui si lamenta in sostanza la valutazione dei giudici di appello sulla ritenuta contestazione, da parte della società,delle deduzioni difensive dei lavoratori circa l’attività in concreto espletata, è inammissibile. 15. Invero, l'accertamento della sussistenza di una contestazione ovvero d'una non contestazione, rientrando nel quadro dell'interpretazione del contenuto e dell'ampiezza dell'atto della parte, è funzione del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per vizio di motivazione. Ne consegue che, ove il giudice abbia ritenuto "contestato" uno specifico fatto e, in assenza di ogni tempestiva deduzione al riguardo, abbia proceduto all'ammissione ed al conseguente espletamento di un mezzo istruttorio in ordine all'accertamento del fatto stesso, la successiva allegazione di parte, diretta a far valere l'altrui pregressa "non contestazione", diventa inammissibile (Cass. n. 27490/2019). 16. Nella fattispecie, la Corte territoriale ha motivato, con argomentazioni esenti dai vizi di cui all’art. 360 co. 1 n. 5 cpc nuova formulazione, ratione temporisapplicabile, le ragioni per cui ha ritenuto le deduzioni difensive dei lavoratori adeguatamente contestate, richiamando espressamente i punti della memoria difensiva di primo grado da cui tale contestazione era evincibile; tanto basta per ritenere, in questa sede, inammissibile la doglianza. 17. Il terzo ed il quarto motivo, da esa minare congiuntamente perché interferenti, sono infondati. 18. La violazione dell’art 2697 cod. civ. è da ritenersi configurabile, tecnicamente, solo nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere, poiché in questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360, n. 5, cpc (Cass. n. 17313/2020). 19. In tema di ricorso per cassazione, poi, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass. n. 27000/2016; Cass. n. 13960/2014; Cass. n. 20867/2020). 20. Le suddette ipotesi, tanto in relazione alla dedotta violazione dell’art. 2697 cc che dell’art. 116 cpc, non sono ravvisabili nel caso in esame.21. Va sottolineato, al riguardo, che la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull’attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass. n. 16467/2017). 22. Quanto, poi, alla dedotta violazione ex art. 360 n. 5 cpc, deve precisarsi che l'art.360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in l. n. 134 del 2012, ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omessoesame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); pertanto, l'omessoesame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio diomesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, come sopra detto, sia stato comunquepreso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. n. 27415/2018; Cass. 19881/2014). 23. Nella fattispecie, la Corte territoriale ha valutato con ampie ed approfondite argomentazioni, sia le deposizioni dei testi raccolte che le declaratorie contrattuali in contestazione, di talché le censure formulate, al di là delle denunziate violazioni di legge (anche in relazione all’art. 1362 cc), si limitano, in sostanza, unicamente in una richiesta di riesame del merito della causa, attraverso una nuova valutazione delle risultanze processuali, in quanto sono appunto finalizzate ad ottenere una revisione degli accertamenti di fatto compiuti dalla Corte territoriale (Cass. n. 6519/2019) che, con motivazione giuridicamente congrua, è giunta alla conclusione della sussunzione delle attività lavorative espletate dal ricorrente in quelle proprie del livello di inquadramento. 24. Si tratta, pertanto, di un accertamento di fatto operato dai giudici di seconde cure, concernente la valutazione delle risultanze istruttorie, non viziato da alcun errore sussumibile nella previsione dell’art. 360 co. 1 n. 5 cpc, nuova formulazione.25. Il rigetto delle censure su una delle rationes decidendi adottate dalla Corte territoriale rende superfluo l’esame del primo motivo (che diventa inammissibile per carenza di interesse) in quanto il suo eventuale accoglimento non potrebbe in ogni caso determinare la cassazione della impugnata pronuncia (in termini Cass. n. 22753 del 2011; Cass. n. 3886 del 2011). 26. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato. 27. Al rigetto segue la condanna del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo. 28. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. PQM La Corte dichiara cessata la materia del contendere relativamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] e compensa tra le parti le spese di lite; rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna quest’ultimo al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], dell'ulteriore importo a titolo di
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