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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 febbraio 1971

Cassazione n. 40350/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/02/1971 avverso la sentenza del 20/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la decisione impugnata, la Corte di appello di Milano, in parzia e riforma della sentenza di condanna emessa in data 8 giugno 2022 dal Giudice de l'udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], nei confronti - per quanto ch i rileva - di [OSCURATO:PERSONA], per i reati di cui agli artt. 81 e 493-ter cod. pen„, ha ridotto la pena irrogata, confermando nel resto.

2. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezZo dul proprio difensore, formulando un unico, articolato motivo di impugnazione.

In particolare, si lamenta, sotto il profilo del vizio di motivazione, la r lancanza di una solida prova in merito alla riconducibilità all'imputato del e coldotte di 2fi spendita di moneta elettronica a lui contestate in continuazione.

La ortE. di appello non avrebbe tenuto conto della potenziale immaterialità di t le netodo di pagamento, di modo che sarebbe ben possibile che soggetti diversi la utilizzassero quasi contemporaneamente, in luoghi diversi (come nel caso di specie). ,iceversa, la sentenza impugnata fonderebbe incongruamente l'affermE rione di responsabilità sul rinvenimento presso il domicilio del ricorrente di altri ocumenti sottratti alla persona offesa insieme alla carta di debito oggetto di impu azione (il fatto risulterebbe probatoriamente neutro, dal momento che, per il furto del portafoglio che conteneva tutti i suddetti documenti, era stata condann na la sua convivente), sulla presenza di Fazio all'interno della farmacia dove fu e1"ettuato il primo pagamento (sorvolando sulle discrasie degli orari delle videciregi trazioni e sulla mancata certezza dell'utilizzo del bancomat), poi ded Jcendone arbitrariamente anche la perpetrazione dei successivi analoghi reati.

Il ricorrente si duole, altresì, della mancata concessione delle ciro: stanze di cui all'art. 62-bis cod. pen. 3.

Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, cprnma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 d'cem )re 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comnia 2, decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato, da ultimò, da l'art. 11, comma 7, decreto-legge 30 dicembre' 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18). [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è, nel suo complesso, infondato.

2. Risulta corretta la censura mossa al percorso argomentOvo del primo giudice, il quale aveva proceduto, in maniera del tutto irrituale, ad unii sorta di istruttoria officiosa e senza contraddittorio, verificando autonomamente sulla rete intemet l'effettiva collocazione degli esercizi commerciali presso ci furono fatti i vari pagamenti, sull'errato presupposto che quanto ricavabile da una ricerca su fonti aperte potesse essere equiparato a un "fatto notorio" (cfr. sul punt Sez. 2, n. 4951 del 17/01/2017, Kunst, Rv. 269079-01; Sez. 6, n. 4401 del 16/11/1994, dep. 1995, Merola, Rv. 200665-01).

3. La Corte milanese, tuttavia, prescinde, di fatto, da tali elementi dir lostrativi e fonda la propria motivazione su un'autonoma catena inferenziale, i che )rende le mosse dall'ultimo degli episodi in contestazione.

Risulta, invero, del tutto congrua - e fondamentale per il coriplessivo svolgimento degli ulteriori passaggi argomentativi - la ricostruzione del delitto perpetrato in farmacia: le immagini attestano l'ingresso di Fazio alle :48 ed è registrata una transazione con la carta rubata alle 9:50 (il teste Cali, aveva chiarito, secondo quanto esposto nella sentenza impugnata, lo scarto rario del sistema di videoripresa).

Le censure su questo specifico capo risultano meramente reit .rative e sterilmente confutative, a fronte di una non illogica argomentazione in punto di fatto, e sono, pertanto, non consentite nel giudizio di legittimità.

4. Quanto alle transazioni precedenti, i giudici di merito valorizzanc non solo la acclarata disponibilità, presso il domicilio di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], di altri oggetti contenuti - unitamente alla carta bancomat utilizzata noi reati in imputazione - nel portafoglio della persona offesa e la stretta contiguità temporale, tale da lasciar fondatamente desumere la continuità del possIsso della tessera magnetica, ma anche e soprattutto la «assenza di diverse ricostruzioni alternative ragionevoli non fornite dagli imputati».

Posto che la piattaforma indiziaria non offriva ulteriori circostanze da cui desumere in concre o ipotesi alternative, le riflessioni della difesa sul punto sono state logicamente si. perate in quanto affatto avulse dal materiale probatorio.

Le doglianze del ricorrente si palesano, dunque, non consentite, [:ddove, a fronte di un apparato giustificativo non illogico e non contraddittori, sol ecitano il Collegio a un'impossibile nuova valutazione del compendio istruttorio.

5. Manca nella sentenza impugnata, in effetti, un'espressa rnotiv3zione in merito alla mancata concessione delle circostanze di cui all'art. 62-bis ::od. pen.

Tuttavia, le stringate doglianze del ricorrente risultano del tutto a!pecifiche rispetto al provvedimento impugnato, non allegando circostanze concn te su cui fondare il riconoscimento del beneficio e insistendo semplicemente sulla astratta) necessità di adeguare la sanzione alla concreta gravità del fati:), senza considerare, soprattutto, che proprio tali esigenze di proporzionalità er mo state alla base della consistente riduzione di pena disposta dalla Corte territoriale, peraltro operando a titolo di aumento ex art. 81 cod. pen. 6.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato e il ricorrente condannatc ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il rico

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/02/1971 avverso la sentenza del 20/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la decisione impugnata, la Corte di appello di Milano, in parzia e riforma della sentenza di condanna emessa in data 8 giugno 2022 dal Giudice de l'udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], nei confronti - per quanto ch i rileva - di [OSCURATO:PERSONA], per i reati di cui agli artt. 81 e 493-ter cod. pen„, ha ridotto la pena irrogata, confermando nel resto. 2. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezZo dul proprio difensore, formulando un unico, articolato motivo di impugnazione. In particolare, si lamenta, sotto il profilo del vizio di motivazione, la r lancanza di una solida prova in merito alla riconducibilità all'imputato del e coldotte di 2fi spendita di moneta elettronica a lui contestate in continuazione. La ortE. di appello non avrebbe tenuto conto della potenziale immaterialità di t le netodo di pagamento, di modo che sarebbe ben possibile che soggetti diversi la utilizzassero quasi contemporaneamente, in luoghi diversi (come nel caso di specie). ,iceversa, la sentenza impugnata fonderebbe incongruamente l'affermE rione di responsabilità sul rinvenimento presso il domicilio del ricorrente di altri ocumenti sottratti alla persona offesa insieme alla carta di debito oggetto di impu azione (il fatto risulterebbe probatoriamente neutro, dal momento che, per il furto del portafoglio che conteneva tutti i suddetti documenti, era stata condann na la sua convivente), sulla presenza di Fazio all'interno della farmacia dove fu e1"ettuato il primo pagamento (sorvolando sulle discrasie degli orari delle videciregi trazioni e sulla mancata certezza dell'utilizzo del bancomat), poi ded Jcendone arbitrariamente anche la perpetrazione dei successivi analoghi reati. Il ricorrente si duole, altresì, della mancata concessione delle ciro: stanze di cui all'art. 62-bis cod. pen. 3. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, cprnma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 d'cem )re 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comnia 2, decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato, da ultimò, da l'art. 11, comma 7, decreto-legge 30 dicembre' 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è, nel suo complesso, infondato. 2. Risulta corretta la censura mossa al percorso argomentOvo del primo giudice, il quale aveva proceduto, in maniera del tutto irrituale, ad unii sorta di istruttoria officiosa e senza contraddittorio, verificando autonomamente sulla rete intemet l'effettiva collocazione degli esercizi commerciali presso ci furono fatti i vari pagamenti, sull'errato presupposto che quanto ricavabile da una ricerca su fonti aperte potesse essere equiparato a un "fatto notorio" (cfr. sul punt Sez. 2, n. 4951 del 17/01/2017, Kunst, Rv. 269079-01; Sez. 6, n. 4401 del 16/11/1994, dep. 1995, Merola, Rv. 200665-01). 3. La Corte milanese, tuttavia, prescinde, di fatto, da tali elementi dir lostrativi e fonda la propria motivazione su un'autonoma catena inferenziale, i che )rende le mosse dall'ultimo degli episodi in contestazione. Risulta, invero, del tutto congrua - e fondamentale per il coriplessivo svolgimento degli ulteriori passaggi argomentativi - la ricostruzione del delitto perpetrato in farmacia: le immagini attestano l'ingresso di Fazio alle :48 ed è registrata una transazione con la carta rubata alle 9:50 (il teste Cali, aveva chiarito, secondo quanto esposto nella sentenza impugnata, lo scarto rario del sistema di videoripresa). Le censure su questo specifico capo risultano meramente reit .rative e sterilmente confutative, a fronte di una non illogica argomentazione in punto di fatto, e sono, pertanto, non consentite nel giudizio di legittimità. 4. Quanto alle transazioni precedenti, i giudici di merito valorizzanc non solo la acclarata disponibilità, presso il domicilio di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], di altri oggetti contenuti - unitamente alla carta bancomat utilizzata noi reati in imputazione - nel portafoglio della persona offesa e la stretta contiguità temporale, tale da lasciar fondatamente desumere la continuità del possIsso della tessera magnetica, ma anche e soprattutto la «assenza di diverse ricostruzioni alternative ragionevoli non fornite dagli imputati». Posto che la piattaforma indiziaria non offriva ulteriori circostanze da cui desumere in concre o ipotesi alternative, le riflessioni della difesa sul punto sono state logicamente si. perate in quanto affatto avulse dal materiale probatorio. Le doglianze del ricorrente si palesano, dunque, non consentite, [:ddove, a fronte di un apparato giustificativo non illogico e non contraddittori, sol ecitano il Collegio a un'impossibile nuova valutazione del compendio istruttorio. 5. Manca nella sentenza impugnata, in effetti, un'espressa rnotiv3zione in merito alla mancata concessione delle circostanze di cui all'art. 62-bis ::od. pen. Tuttavia, le stringate doglianze del ricorrente risultano del tutto a!pecifiche rispetto al provvedimento impugnato, non allegando circostanze concn te su cui fondare il riconoscimento del beneficio e insistendo semplicemente sulla astratta) necessità di adeguare la sanzione alla concreta gravità del fati:), senza considerare, soprattutto, che proprio tali esigenze di proporzionalità er mo state alla base della consistente riduzione di pena disposta dalla Corte territoriale, peraltro operando a titolo di aumento ex art. 81 cod. pen. 6. Il ricorso deve pertanto essere rigettato e il ricorrente condannatc ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il rico
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