CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 aprile 2023
Cassazione n. 16058/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.30544/2020R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente- contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. (S.C.C.I.) S.p.A., rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:PERSONA], avv.lelio.maritato@pos tacert.inps.gov.it, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL]; -controricorrente- avverso la sentenza n. 61/2020 della CORTE D'APPELLO di VENEZIAdepositata il 29/05/2020 , R.G.N. 146/2019 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: Con sentenza del 29 maggio 20 la Corte d'Appello di Venezia, in riforma di sentenza del 2019 del tribunale di Rovigo, ha condannato la società in epigrafe a corrispondere euro 77.768, quale coobbligata solidale per obblighi contributivi previdenziali di lavoratori di impresa cui la prima società aveva affidato servizi di movimentazione merci. In particolare, la corte territoriale ha ritenuto inapplicabile il termine di decadenza ex articolo 29 decreto legislativo 276 del 2003 nei confronti dell'Inps ed ha considerato che le paghe corrisposte erano inferiori al minimale contrattuale cui si commisura il minimale contributivo. Avverso tale sentenza ricorre la società per due motivi, illustrati da memoria, cui resiste l'INPS con controricorso. [OSCURATO:PERSONA], all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. [OSCURATO:PERSONA]: Il primo motivo lamenta violazione dell'articolo 29 predetto comma 2 suddetto, per mancata applicazione del termine decadenziale nei confronti della pretesa creditoria dell’Istituto. Il motivo è infondato. Invero, questa Corte (Sez. L, Sentenza n. 18004 del 04/07/2019, Rv. 654482 - 01; Sez. 6 - L, Ordinanza n. 41373 del 23/12/2021, Rv. 663383 – 01 , cui adde anche sez. L n. 28694/20, non massimata) ha già affermato che in tema di appalto di opere e servizi, il termine di decadenza di due anni previsto dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, nella versione anteriore alle modifiche apportate dal d.l. n. 5 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 35 del 2012, non è applicabile all'azione promossa dagli enti previdenziali nei confronti del committente essendo la stessa soggetta al solo termine di prescrizione. In questo quadro giurisprudenziale univoco , non può che darsi continuità al principio su richiamato. Con il secondo motivo si deduce violazione del medesimo articolo 29, per avere la corte territoriale affermato la responsabilità solidale del committente per contributi relativi ad ore non lavorate, laddove la responsabilità del committente presuppone una effettività del lavoro e non si estende alla responsabilità risarcitoria per illegittima riduzione dell'orario. Il motivo èprivo di pregio. Occorre premettere che l’obbligazione solidale del committente non si estende ad obblighi datoriali indipendenti dalla prestazione resa in favore della committente (e dunque ad attività rese in favore di soggetti terzi), ma si commisura precisamente all’obbligazione datoriale per la prestazione resa nell’appalto. Ciò posto, va evidenziato che nel caso di specie i contributi previdenziali in questione sono solo quelli attinenti alle retribuzioni dovute alle maestranze per l’esecuzione di lavorazioni proprie dell’appalto con la ricorrente; la pretesa dell’INPS riguarda infatti solo il pagamento della contribuzione relativa ad ore di lavoro non retribuite, ma registrate nella contab ilità del datore di lavoro (come risulta dal verbale ispettivo richiamato in sentenza impugnata). Per altro verso, non vi è stata nell’esecuzione dell’appalto alcuna riduzione dell'orario di lavoro delle maestranze, perché il rapporto era ed è sempre stato pacificamente un rapporto full - time; vi è stato soltanto l'inadempimento datoriale del pagamento delle ore corrispondenti al minimo contrattuale, cui si commisura l’obbligo previdenziale. E’ infatti p acifico che sono state versate dal datore di lavoro somme inferiori rispetto al minimale contributivo previsto dal ccnl, nonostante l’orario a tempo pieno pattuito e l’assenza di cause legittimanti la sospensione del contratto di lavoro. La fattispecie va dunque distinta da quella alla base della pronuncia Sez. L - , Sentenza n. 28517 del 06/11/2019 (Rv. 655609 - 01) , richiamata dal ricorrente, attenendo quella fattispecie a contributi su somme liquidate a titolo di risarcimento del danno per illegittima unilaterale riduzione dell'orario lavorativo da partedel datore di lavoro. Trova invece applicazione al caso di specie l’obbligo del rispetto da parte del datore di lavoro del minimale contributivo, atteso che (v. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 19284 del 02/08/2017, Rv. 645147 - 01) l'importo della retribuzione d a assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo di quella che ai lavoratori di un determinato settore sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale (cosiddetto minimale contributivo), secondo il riferimento ad essi fatto -con esclusiva incidenza sul rapporto previdenziale- dall'art. 1 del d.l. n. 338 del 1989, convertito dalla l. n. 389 del 1989; né è configurabile la violazione dell'art. 39 Cost., alla stregua dei principi espressi con la sentenza della Corte costituzionale n. 342 del 1992, per via dell'assunzione di efficacia "erga omnes" dei contratti collettivi nazionali, essendo l'estensione limitata -secondo la previsione della legge-alla parte economica dei contratti soltanto in funzione di parametro contributivo minimale comune, idoneo a realizzare le finalità del sistema previdenziale ed a garantire una sostanziale parità dei datori di lavoro nel finanziamento del sistema stesso. Nel medesimo senso e con specifico riferimento all’orario di lavoro, la giurisprudenza di questa Corte (Sez. L, Sentenza n. 1002 del 23/01/2003, Rv. 559921 – 01 e Sez. L, Sentenza n. 17841 del 08/09/2005, Rv. 583592 - 01) ha affermato che il principio del minimo retributivo imponibile sul quale vanno commisurati i contributi (mantenuto dalla legge n. 843 del 1978), correlandosi il principio della proporzionalità tra retribuzione e contribuzione previdenziale (art. 12 della legge n. 153 del 1969) con le norme che stabiliscono minimali o massimali retributivi- contributivi, è valido in ogni ipotesi, e cioè tanto nel caso in cui la retribuzione corrisposta sia inferiore al minimo perché il datore di lavoro paga di meno la prestazione lavorativa a pieno orario, quanto nel caso in cui detta retribuzione sia inferiore perché la prestazione è ad orario ridotto (lavoro a tempo parziale). La parificazione che ne consegue tra datori di lavoro che corrispondono retribuzioni diverse non è irrazionale e non contrasta quindi con il principio costituzionale di eguaglianza, in quanto è giustificata dalla preminente finalità imposta dalla stessa Costituzione (artt. 2, 3 e 38) di assicurare comunque un minimo di contribuzione dei datori di lavoro al sistema della previdenza sociale. Da ultimo, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 23360 del 24/08/2021 (Rv. 662178 - 01) ha affermato che, in tema di minimale contributivo, ove gli enti previdenziali ed assistenziali pretendano da un'impresa differenze contributive sulla retribuzione virtuale determinata ai sensi dell'art. 1, comma 1, del d.l. n. 338 del 1989 (conv., con modif., dalla l. n. 389 del 1989), anche con riferimento all'orario di lavoro, è onere del datore di lavoro allegare, e provare, la sussistenza di un'ipotesi eccettuativa dell'obbligo contributivo (v. in tema anche Sez. L, Sentenza n. 27382 del 25/10/2019, Rv. 655519 -01). Spese secondo soccombenza. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.m. Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 4000 per compensi professionali ed euro 200 per esborsi, oltre a spesegenerali al 15% ed accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell