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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 5 febbraio 2022

Cassazione n. 49264/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Manila di Nardo, che ha richiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorrente impugna l'ordinanza della Corte di appello di Roma che ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione della sentenza n. 9284/19 emessa dalla Corte di appello di Napoli del 19 dicembre 2019, irrevocabile il 26 novembre 2021 (all'esito della declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione con sentenza n. 1007 del 2022), che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni tre e mesi due di reclusione ed euro 6.000 di multa in ordine ai delitti ex artt. 81, secondo comma, 644, quarto comma, n. 5, cod. pen. afferenti ad ipotesi di usura continuata aggravata in danno di [OSCURATO:PERSONA], sino al marzo del 2014.

La Corte di appello ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza, ritenuta manifestamente infondata, reputando non ricorresse l'ipotesi di cui all'art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. in quanto i fatti per i quali era stata richiesta la revisione non sono stati ritenuti incompatibili con quelli oggetto di accertamento nel giudizio, svoltosi dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 22 settembre 2021, irrevocabile il 5 febbraio 2022, che aveva condotto all'assoluzione di D'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per fatti di usura nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

2. [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensore munito di procura speciale, con un unico articolato motivo, deduce vizi cumulativi di motivazione e violazione di legge dell'art. 630, lett. a), cod. proc. pen.

In particolare, dopo aver effettuato una sintesi delle ragioni che hanno portato la Corte di appello a ritenere manifestamente infondata la richiesta di revisione e ripercorso le ragioni della stessa, la difesa ha osservato che l'art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. non richiede l'identità del fatto, come affermato nell'ordinanza impugnata, ma solo l'oggettiva incompatibilità tra fatti storici diversi, aspetto trascurato nell'ordinanza.

Secondo la difesa, l'ordinanza impugnata prende le mosse "da un travisamento dell'inconciliabilità tra fatti" nella parte in cui ha ritenuto che in nessun passaggio della sentenza assolutoria nei confronti di D'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si faccia menzione della posizione di [OSCURATO:PERSONA] o dei rapporti tra Cerullo ed il Massari.

La Corte di merito non fornisce adeguata motivazione in ordine alle ragioni per cui ha ritenuto conciliabili le due decisioni visto che ritiene essenziale quale requisito, in realtà non richiesto dalla norma, la nnedesimezza del fatto, imponendo invece la norma solo che i fatti posti a fondamento della decisione di condanna non siano conciliabili con quelli di altra decisione passata in giudicato.

Non è stata valutata la circostanza che nella richiesta di revisione era stato rappresentato come i fatti giudicati nelle due decisioni non potessero essere tra loro scissi, a prescindere dalla differenza degli imputati e della presenza del ricorrente nel contesto probatorio.

Erroneo si rileva l'apprezzamento del rinvenimento a casa del Massaro, a seguito della perquisizione, di un brogliaccio ove erano appuntate delle somme ricondotte all'attività usuraria, mentre Cantone e D'Onofrio avevano elargito 80.000 euro al Cerullo proprio in relazione all'acquisto della mansarda sita in Caturano, circostanza che di rivela incompatibile con la decisione di condanna del Massaro e smentisce quanto dichiarato dalla Corte di appello nella parte in cui afferma che in nessuna parte della decisione assolutoria di Cantone e D'Onofrio si fa menzione del Massaro o dei rapporti tra costui ed il Cerullo.

Non è corrispondente al vero la parte dell'ordinanza impugnata che, facendo riferimento alla decisione di questa Corte con cui è stata dichiarato inammissibile il ricorso in Cassazione, ha rilevato che il ricorrente non si sia confrontato con il dato che ha visto rinvenire l'appunto manoscritto a seguito della perquisizione, posto che sul punto il ricorrente ha nel processo rappresentato la sua versione smentendo la lettura data dalla sentenza di condanna.

La decisione, in conclusione, omette di fornire risposta sull'inconciliabilità fattuale emergente dalle sentenze e, in particolare, la sentenza di assoluzione conferma l'autenticità delle dichiarazioni del Massaro che corroborava il dato a mente del quale Cantone e D'Onofrio avessero elargito 80.000 al Cerullo in relazione all'acquisto della mansarda sita in Caturano, dato inconciliabile con la sentenza di condanna. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile poiché manifestamente infondato.

2. La Corte di appello ha ritenuto inammissibile il ricorso sulla base dell'apprezzata manifesta infondatezza della richiesta di revisione, valutando che nessuna inconciliabilità intercorresse tra le due decisioni emesse, rispettivamente quella di condanna, dalla Corte di appello di Napoli e, quella assolutoria nei confronti di D'Onofrio e Cantone, dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].

3.1. L'art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. stabilisce che la revisione può essere richiesta solo «se i fatti stabiliti a fondamento della sentenza (...) di condanna non possono conciliarsi con quelli stabiliti in un'altra sentenza irrevocabile del giudice ordinario (...)».

Secondo pacifica e consolidata giurisprudenza di questa Corte, la revisione è ammissibile solo allorché si è in presenza di un errore sulla ricostruzione del fatto e non, invece, quando è relativa alla valutazione dello stesso fatto, visto che la disposizione che di cui all'art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. attiene all'accertamento dei fatti posti a fondamento della sentenza e non ad una inconciliabilità di natura logica tra due decisioni.

3.2. La difesa rileva l'esistenza del contrasto assumendo il collegamento tra fatti diversi.

L'ordinanza ha, invero, correttamente evidenziato che l'ipotesi di cui all'art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. afferente l'ipotizzato contrasto di giudicati non sussiste allorché, nell'ambito di distinti procedimenti, un testimone sia stato ritenuto attendibile da un collegio e non attendibile da altro; trattasi di valutazioni sulla testimonianza che possono essere diversamente effettuate dai vari collegi e che, nel caso in esame, è stato ritenuto determinante nella parte in cui i fatti oggetto delle dichiarazioni del testimone non erano gli stessi e riguardavano altri imputati, tanto che la sentenza assolutoria non prende in esame né fa menzione dell'odierno ricorrente o dei rapporti tra questo e la persona offesa.

La Corte territoriale ha enunciato le ragioni che avevano portato alla condanna del ricorrente ripercorrendo la decisione di primo grado e apprezzando la rilevanza degli apporti processuali, ha dato atto della conferma, in punto di responsabilità, della decisione emessa dalla Corte di appello che ha riformato la decisione solo in ordine al trattamento sanzionatorio e, dopo aver enunciato le ragioni dell'inammissibilità del ricorso per cassazione, ha passato in rassegna la decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], facendo presente come la decisione in questione, afferente a fatti di usura che avevano riguardato D'Onofrio e Cantone e che vedevano quale parte offesa Cerullo (unico dato in comune tra i due procedimenti), fosse distinta rispetto alla vicenda processuale che vedeva il Massaro prima accusato e poi ritenuto responsabile di usura nei confronti della stessa parte offesa.

La decisione affronta tutti i profili e le obiezioni mosse dalla difesa, escludendo con coerenza e completezza, la dedotta contraddittorietà logico-giuridica tra i due giudicati.

La Corte territoriale ha dato conto delle ragioni che avevano determinato il giudizio di responsabilità anche in ragione della valutata attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, sia facendo cenno alla presenza di un SMS nel cellulare del Cerullo in cui costui accusava apertamente il Massaro di essere un usuraio (elemento non preso in esame nella decisione assolutoria che ha riguardato D'Onofrio e Cantone), sia attribuendo valore all'appunto manoscritto trovato presso l'abitazione del Massaro con scadenze mensili di euro 10.000 per un totale di euro 80.000, prova documentale in ordine ai prestiti usurari.

3.4. Il giudizio di inattendibilità di un testimone, reso in un procedimento diverso da quello in cui è intervenuta una sentenza irrevocabile di condanna, invero, da un lato non costituisce una prova nuova tale da condurre all'ammissibilità di una richiesta di revisione, in quanto solo la dimostrazione della falsità delle prove testimoniali su cui è fondato il giudicato di condanna può assumere rilevanza ai fini di una richiesta di revisione (Sez. 2, n. 2151 del23/10/2020, Esposito, Rv. 280516), dall'altro integra una valutazione giuridica non idonea a realizzare un contrasto tra giudicati.

Seppure afferente alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia, pertinente risulta l'arresto giurisprudenziale secondo cui il contrasto di giudicati, determinante ai fini della revocabilità di un provvedimento definitivo, non ricorre nell'ipotesi di divergente valutazione giuridica, da parte di due diversi giudici, dell'attendibilità delle dichiarazioni del medesimo collaboratore di giustizia in ordine ad autonome vicende storico-fattuali addebitate all'imputato, essendo tale difformità conseguenza dell'applicazione del criterio legale di valutazione fissato dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 2713 del 24/11/2021, Romano, Rv. 282737).

4. Né maggior pregio assume il rilievo, dedotto nel ricorso, che il ricorrente avesse, contrariamente a quanto sostenuto dall'ordinanza, sempre contrastato il valore indiziario del rinvenimento del manoscritto con appunti relativo al debito di 80.000, che riportava la dicitura "P.

CERULLO" ed otto scadenze mensili di euro 10.000 ciascuna.

Innanzitutto, occorre osservare che la Corte territoriale non ha assegnato a tale elemento alcun valore determinante ai fini della decisione; decisiva è stata ritenuta l'insussistenza dell'inconciliabilità tra i due fatti in quanto differenti e relativi ad imputati diversi.

L'ordinanza impugnata si è limitata a riportare il giudizio di questa Corte che ha, al riguardo, rilevato che il ricorrente - in sede di ricorso per cassazione - non avesse rivolto censure alla valutazione che, di tale dato, era stata effettuata dai Giudici di merito; la circostanza riportata è stata, pertanto, ritenuta determinante per la Corte di legittimità che ha rilevato l'assenza di censure rivolte a tale rinvenimento non ritenuto significativo dalla Corte di appello.

Inconferente risulta, allora, che in sede di esame il Massaro abbia fornito le giustificazioni alla base del possesso di tale manoscritto, giustificazioni comunque ritenute insufficienti nei giudizi di merito per le ragioni in breve esposte nella stessa ordinanza impugnata che (alle pagine 5 e 6) riproduce la sintesi della decisione di merito con riferimento al contenuto delle dichiarazioni del Massaro e (alle pagine 7 e 8) i motivi per cui le stesse sono state ritenute inattendibili a causa della rilevata scarsa coerenza.

Il ricorrente, pertanto, rivolgendo una critica a tale parte della decisione che ha avuto il limitato compito di prospettare l'irrilevanza connessa al rinvenimento degli appunti e la valutazione operata dai Giudici di merito (tanto da non formare oggetto di specifica censura in sede di legittimità), finisce per operare una censura di tipo meramente lessicale e riproduce, in definitiva, nel giudizio di revisione che lo riguarda motivi di merito compiutamente confutati nella naturale sede di merito, perciò inidonei a modificare il giudizio di compatibilità espresso in ordine alla due decisioni irrevocabili, tacciate di inconciliabilità.

5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima adeguata, di euro tremila in favore della cassa delle ammende, secondo quanto previsto dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e conda

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Manila di Nardo, che ha richiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorrente impugna l'ordinanza della Corte di appello di Roma che ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione della sentenza n. 9284/19 emessa dalla Corte di appello di Napoli del 19 dicembre 2019, irrevocabile il 26 novembre 2021 (all'esito della declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione con sentenza n. 1007 del 2022), che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni tre e mesi due di reclusione ed euro 6.000 di multa in ordine ai delitti ex artt. 81, secondo comma, 644, quarto comma, n. 5, cod. pen. afferenti ad ipotesi di usura continuata aggravata in danno di [OSCURATO:PERSONA], sino al marzo del 2014. La Corte di appello ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza, ritenuta manifestamente infondata, reputando non ricorresse l'ipotesi di cui all'art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. in quanto i fatti per i quali era stata richiesta la revisione non sono stati ritenuti incompatibili con quelli oggetto di accertamento nel giudizio, svoltosi dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 22 settembre 2021, irrevocabile il 5 febbraio 2022, che aveva condotto all'assoluzione di D'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per fatti di usura nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 2. [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensore munito di procura speciale, con un unico articolato motivo, deduce vizi cumulativi di motivazione e violazione di legge dell'art. 630, lett. a), cod. proc. pen. In particolare, dopo aver effettuato una sintesi delle ragioni che hanno portato la Corte di appello a ritenere manifestamente infondata la richiesta di revisione e ripercorso le ragioni della stessa, la difesa ha osservato che l'art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. non richiede l'identità del fatto, come affermato nell'ordinanza impugnata, ma solo l'oggettiva incompatibilità tra fatti storici diversi, aspetto trascurato nell'ordinanza. Secondo la difesa, l'ordinanza impugnata prende le mosse "da un travisamento dell'inconciliabilità tra fatti" nella parte in cui ha ritenuto che in nessun passaggio della sentenza assolutoria nei confronti di D'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si faccia menzione della posizione di [OSCURATO:PERSONA] o dei rapporti tra Cerullo ed il Massari. La Corte di merito non fornisce adeguata motivazione in ordine alle ragioni per cui ha ritenuto conciliabili le due decisioni visto che ritiene essenziale quale requisito, in realtà non richiesto dalla norma, la nnedesimezza del fatto, imponendo invece la norma solo che i fatti posti a fondamento della decisione di condanna non siano conciliabili con quelli di altra decisione passata in giudicato. Non è stata valutata la circostanza che nella richiesta di revisione era stato rappresentato come i fatti giudicati nelle due decisioni non potessero essere tra loro scissi, a prescindere dalla differenza degli imputati e della presenza del ricorrente nel contesto probatorio. Erroneo si rileva l'apprezzamento del rinvenimento a casa del Massaro, a seguito della perquisizione, di un brogliaccio ove erano appuntate delle somme ricondotte all'attività usuraria, mentre Cantone e D'Onofrio avevano elargito 80.000 euro al Cerullo proprio in relazione all'acquisto della mansarda sita in Caturano, circostanza che di rivela incompatibile con la decisione di condanna del Massaro e smentisce quanto dichiarato dalla Corte di appello nella parte in cui afferma che in nessuna parte della decisione assolutoria di Cantone e D'Onofrio si fa menzione del Massaro o dei rapporti tra costui ed il Cerullo. Non è corrispondente al vero la parte dell'ordinanza impugnata che, facendo riferimento alla decisione di questa Corte con cui è stata dichiarato inammissibile il ricorso in Cassazione, ha rilevato che il ricorrente non si sia confrontato con il dato che ha visto rinvenire l'appunto manoscritto a seguito della perquisizione, posto che sul punto il ricorrente ha nel processo rappresentato la sua versione smentendo la lettura data dalla sentenza di condanna. La decisione, in conclusione, omette di fornire risposta sull'inconciliabilità fattuale emergente dalle sentenze e, in particolare, la sentenza di assoluzione conferma l'autenticità delle dichiarazioni del Massaro che corroborava il dato a mente del quale Cantone e D'Onofrio avessero elargito 80.000 al Cerullo in relazione all'acquisto della mansarda sita in Caturano, dato inconciliabile con la sentenza di condanna. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile poiché manifestamente infondato. 2. La Corte di appello ha ritenuto inammissibile il ricorso sulla base dell'apprezzata manifesta infondatezza della richiesta di revisione, valutando che nessuna inconciliabilità intercorresse tra le due decisioni emesse, rispettivamente quella di condanna, dalla Corte di appello di Napoli e, quella assolutoria nei confronti di D'Onofrio e Cantone, dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. L'art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. stabilisce che la revisione può essere richiesta solo «se i fatti stabiliti a fondamento della sentenza (...) di condanna non possono conciliarsi con quelli stabiliti in un'altra sentenza irrevocabile del giudice ordinario (...)». Secondo pacifica e consolidata giurisprudenza di questa Corte, la revisione è ammissibile solo allorché si è in presenza di un errore sulla ricostruzione del fatto e non, invece, quando è relativa alla valutazione dello stesso fatto, visto che la disposizione che di cui all'art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. attiene all'accertamento dei fatti posti a fondamento della sentenza e non ad una inconciliabilità di natura logica tra due decisioni. 3.2. La difesa rileva l'esistenza del contrasto assumendo il collegamento tra fatti diversi. L'ordinanza ha, invero, correttamente evidenziato che l'ipotesi di cui all'art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. afferente l'ipotizzato contrasto di giudicati non sussiste allorché, nell'ambito di distinti procedimenti, un testimone sia stato ritenuto attendibile da un collegio e non attendibile da altro; trattasi di valutazioni sulla testimonianza che possono essere diversamente effettuate dai vari collegi e che, nel caso in esame, è stato ritenuto determinante nella parte in cui i fatti oggetto delle dichiarazioni del testimone non erano gli stessi e riguardavano altri imputati, tanto che la sentenza assolutoria non prende in esame né fa menzione dell'odierno ricorrente o dei rapporti tra questo e la persona offesa. La Corte territoriale ha enunciato le ragioni che avevano portato alla condanna del ricorrente ripercorrendo la decisione di primo grado e apprezzando la rilevanza degli apporti processuali, ha dato atto della conferma, in punto di responsabilità, della decisione emessa dalla Corte di appello che ha riformato la decisione solo in ordine al trattamento sanzionatorio e, dopo aver enunciato le ragioni dell'inammissibilità del ricorso per cassazione, ha passato in rassegna la decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], facendo presente come la decisione in questione, afferente a fatti di usura che avevano riguardato D'Onofrio e Cantone e che vedevano quale parte offesa Cerullo (unico dato in comune tra i due procedimenti), fosse distinta rispetto alla vicenda processuale che vedeva il Massaro prima accusato e poi ritenuto responsabile di usura nei confronti della stessa parte offesa. La decisione affronta tutti i profili e le obiezioni mosse dalla difesa, escludendo con coerenza e completezza, la dedotta contraddittorietà logico-giuridica tra i due giudicati. La Corte territoriale ha dato conto delle ragioni che avevano determinato il giudizio di responsabilità anche in ragione della valutata attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, sia facendo cenno alla presenza di un SMS nel cellulare del Cerullo in cui costui accusava apertamente il Massaro di essere un usuraio (elemento non preso in esame nella decisione assolutoria che ha riguardato D'Onofrio e Cantone), sia attribuendo valore all'appunto manoscritto trovato presso l'abitazione del Massaro con scadenze mensili di euro 10.000 per un totale di euro 80.000, prova documentale in ordine ai prestiti usurari. 3.4. Il giudizio di inattendibilità di un testimone, reso in un procedimento diverso da quello in cui è intervenuta una sentenza irrevocabile di condanna, invero, da un lato non costituisce una prova nuova tale da condurre all'ammissibilità di una richiesta di revisione, in quanto solo la dimostrazione della falsità delle prove testimoniali su cui è fondato il giudicato di condanna può assumere rilevanza ai fini di una richiesta di revisione (Sez. 2, n. 2151 del23/10/2020, Esposito, Rv. 280516), dall'altro integra una valutazione giuridica non idonea a realizzare un contrasto tra giudicati. Seppure afferente alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia, pertinente risulta l'arresto giurisprudenziale secondo cui il contrasto di giudicati, determinante ai fini della revocabilità di un provvedimento definitivo, non ricorre nell'ipotesi di divergente valutazione giuridica, da parte di due diversi giudici, dell'attendibilità delle dichiarazioni del medesimo collaboratore di giustizia in ordine ad autonome vicende storico-fattuali addebitate all'imputato, essendo tale difformità conseguenza dell'applicazione del criterio legale di valutazione fissato dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 2713 del 24/11/2021, Romano, Rv. 282737). 4. Né maggior pregio assume il rilievo, dedotto nel ricorso, che il ricorrente avesse, contrariamente a quanto sostenuto dall'ordinanza, sempre contrastato il valore indiziario del rinvenimento del manoscritto con appunti relativo al debito di 80.000, che riportava la dicitura "P. CERULLO" ed otto scadenze mensili di euro 10.000 ciascuna. Innanzitutto, occorre osservare che la Corte territoriale non ha assegnato a tale elemento alcun valore determinante ai fini della decisione; decisiva è stata ritenuta l'insussistenza dell'inconciliabilità tra i due fatti in quanto differenti e relativi ad imputati diversi. L'ordinanza impugnata si è limitata a riportare il giudizio di questa Corte che ha, al riguardo, rilevato che il ricorrente - in sede di ricorso per cassazione - non avesse rivolto censure alla valutazione che, di tale dato, era stata effettuata dai Giudici di merito; la circostanza riportata è stata, pertanto, ritenuta determinante per la Corte di legittimità che ha rilevato l'assenza di censure rivolte a tale rinvenimento non ritenuto significativo dalla Corte di appello. Inconferente risulta, allora, che in sede di esame il Massaro abbia fornito le giustificazioni alla base del possesso di tale manoscritto, giustificazioni comunque ritenute insufficienti nei giudizi di merito per le ragioni in breve esposte nella stessa ordinanza impugnata che (alle pagine 5 e 6) riproduce la sintesi della decisione di merito con riferimento al contenuto delle dichiarazioni del Massaro e (alle pagine 7 e 8) i motivi per cui le stesse sono state ritenute inattendibili a causa della rilevata scarsa coerenza. Il ricorrente, pertanto, rivolgendo una critica a tale parte della decisione che ha avuto il limitato compito di prospettare l'irrilevanza connessa al rinvenimento degli appunti e la valutazione operata dai Giudici di merito (tanto da non formare oggetto di specifica censura in sede di legittimità), finisce per operare una censura di tipo meramente lessicale e riproduce, in definitiva, nel giudizio di revisione che lo riguarda motivi di merito compiutamente confutati nella naturale sede di merito, perciò inidonei a modificare il giudizio di compatibilità espresso in ordine alla due decisioni irrevocabili, tacciate di inconciliabilità. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima adeguata, di euro tremila in favore della cassa delle ammende, secondo quanto previsto dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e conda
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