CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 35326/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 05W4KNQ [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2021 della CORTE ASSISE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che conclude chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore presente, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di ALESSANDRIA, in difesa di [OSCURATO:PERSONA] 05W4KNQ, che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza resa in data 5 maggio 2021, la Corte di Assise di appello di Milano confermava la decisione del 17 giugno 2020, con la quale la Corte di Assise di Como aveva condannato, con rito abbreviato, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] alla pena di sei anni di reclusione, previa concessione delle attenuanti di cui agli artt. 311, 62-bis e 62, n. 6), cod. pen., in quanto ritenuto responsabile dei reati, unificati dal vincolo della continuazione, di sequestro di persona a scopo di estorsione e di rapina aggravata, commessi, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ARNESTO, ai danni di Francesco BOVINO, rispettivamente, il 22 luglio 2019 in Verderio (LC) e il giorno successivo in Calusco d'Adda (BG). Nell'esaminare i motivi di gravame, la Corte di secondo grado premetteva che la difesa dell'imputato non contestava la ricostruzione dei fatti, quale emersa, senza incertezze, dalle sommarie informazioni assunte dalla persona offesa e dai suoi familiari nonché dagli accertamenti eseguiti dalla polizia giudiziaria, ma criticava la qualificazione giuridica degli stessi, facendo leva sull'assunto intento di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di aiutare soltanto lo zio [OSCURATO:PERSONA] a recuperare un credito vantato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] BOVINO (figlio di Francesco), che lo avrebbe derubato di 5.000,00 euro nell'ambito dell'attività di commercio di autovetture che svolgevano insieme. Ribadita, in base all'univoco compendio probatorio, l'evidente partecipazione ai fatti dell'imputato con un ruolo di grande rilevanza, avendo egli supportato lo zio in tutte le attività poste in essere con la consapevolezza e l'accettazione delle modalità prescelte per l'esecuzione, i giudici dell'appello confermavano la correttezza della qualificazione giuridica della condotta di cui al capo A) nella fattispecie prevista dall'art. 630 cod. pen., risultando dimostrato come l'intento di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], spalleggiato dai suoi complici, fosse quello di trattenere il rapito, contro la sua volontà, al fine di ottenere da lui e dai suoi familiari il pagamento di un importo di cui assumeva essere creditore nei confronti di un soggetto diverso, ossia [OSCURATO:PERSONA] BOVINO, operando, in particolare, ai danni del padre Francesco e del fratello Luca, che nulla avevano a che fare con le operazioni commerciali del predetto [OSCURATO:PERSONA]. Ravvisava, la Corte di Milano, nel caso di specie, il requisito dell'ingiusto profitto, caratterizzante il dolo specifico del reato in contestazione, tenuto conto: a) della subordinazione della liberazione al pagamento di una somma di denaro superiore al debito contratto da [OSCURATO:PERSONA] BOVINO, in quanto, nell'ultima telefonata intimidatoria, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] aveva portato la pretesa da 5.000,00 a 10.000,00 euro; b) del fatto che le condotte delittuose erano state poste in essere nei confronti di soggetti estranei al rapporto economico esistente tra gli autori del sequestro e il debitore; c) della carenza di prova sulla effettiva azionabilità della pretesa vantata da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], considerato che [OSCURATO:PERSONA] BOVINO aveva prelevato un importo di denaro dalla provvista, alimentata dal predetto imputato, esistente su carta postale intestata ad esso 2 65, BOVINO, senza che risultasse intervenuto un accordo tra le parti per cui l'intestatario non potesse effettuare alcun prelievo, ferma restando la fungibilità del denaro e potendo essere la carta ricaricata dal titolare in ogni momento; né vi era prova che gli affari trattati insieme da [OSCURATO:PERSONA] e "Michele" (così veniva chiamato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]) fossero del tutto leciti; infine, la non azionabilità discendeva dal fatto che non avrebbe potuto essere richiesto ai familiari di farsi carico dell'adempimento dei debiti di un membro adulto della famiglia. Per l'insieme di tali elementi - concludeva la Corte di Assise di appello - non ricorreva, nel caso in esame, l'elemento psicologico della "ragion fattasi", sicché andava disattesa la richiesta difensiva di riqualificare la condotta di cui al capo A) nelle distinte fattispecie concorrenti di sequestro di persona "semplice" (art. 605 cod. pen.) e di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393 cod. pen.). Doveva essere confermata anche l'integrazione del delitto di rapina, posto che il prelievo dell'importo di 260,00 euro non era stato certamente volontario da parte della persona offesa, in quei frangenti sottoposta a privazione della libertà di locomozione e di autodeterminazione, stante l'azione intimidatoria esercitata nei suoi confronti e costantemente mantenuta proprio dall'odierno ricorrente. Quanto al trattamento sanzionatorio, non si ravvisavano i presupposti per l'applicazione della diminuente prevista dall'art. 116 cod. pen., atteso che l'appellante aveva seguito e assistito lo zio fin dall'inizio dell'azione illecita, supportandolo nell'esecuzione della condotta programmata con un ruolo molto significativo, dapprima di portatore della pressione sui familiari di [OSCURATO:PERSONA], come la cognata Maria FALCONE, poi di concorrente nella privazione della libertà personale di Francesco BOVINO e di sorvegliante dello stesso fino all'arrivo dei Carabinieri di Merate. La pena, poco superiore al minimo, appariva congrua e conforme ai criteri determinativi di cui all'art. 133 cod. pen. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato per il tramite del difensore, sviluppando i seguenti motivi. 2.1. Erronea applicazione della fattispecie di cui all'art. 630 cod. pen. in luogo di quelle di cui agli artt. 605 e 56-393 (o 56-629) cod. pen. e omesso esame del secondo motivo di appello avente ad oggetto la riqualificazione del fatto a norma degli artt. 605 e 56-629 cod. pen. I giudici di merito hanno ritenuto di ravvisare, nella condotta dell'imputato, gli estremi del delitto di cui all'art. 630 cod. pen. nonostante fosse emerso dall'istruttoria che, al momento del sequestro di Francesco BOVINO, il fine perseguito dal creditore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e condiviso dai suoi complici era stato quello di recuperare quanto il [OSCURATO:PERSONA] asseriva essergli stato sottratto, come, del resto, confermato dalle dichiarazioni rese dallo stesso debitore [OSCURATO:PERSONA] BOVINO.Riprendendo i quattro elementi che, secondo la decisione impugnata, avrebbero giustificato tale conclusione, il difensore del ricorrente, criticamente, osserva: a) anche ammettendo che la scelta di pretendere la restituzione della somma coinvolgendo i familiari del debitore non potesse rientrare nella fattispecie dell'esercizio arbitrario, poiché non azionabile in giudizio, ciò non significava che il profitto perseguito fosse, in quanto tale, ingiusto, ma soltanto che, nel caso concreto, difettava uno dei requisiti per l'integrazione del reato di cui all'art. 393 cod. pen.; il che non determinava l'automatica sussistenza del delitto di cui all'art. 630 cod. pen., ma implicava che il Giudice, una volta escluso l'esercizio arbitrario, avesse verificato il fine effettivamente perseguito dall'agente e cioè se l'ingiustizia del profitto fosse da reputarsi "oggettiva" rispetto al risultato voluto (nel qual caso sarebbe stato configurabile il delitto più grave) oppure meramente "soggettiva", in quanto diretta anche verso soggetti diversi dal debitore (nel qual caso ci si sarebbe trovati in presenza di un sequestro ordinario accompagnato da una estorsione, nella specie, rimasta allo stadio del tentativo); b) priva di fondamento era la seconda ragione di conferma della qualificazione operata in primo grado, atteso che la richiesta avanzata dai rapitori era rimasta sempre di 5.000,00 euro, mentre la pretesa risultava raddoppiata da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] solo nella telefonata pervenuta alle ore 2,43 del 23 luglio 2019, mentre Luca BOVINO, figlio della persona offesa, si trovava presso la caserma dei Carabinieri di Merate; si trattava, dunque, di una richiesta temporanea e non reiterata, non idonea, pertanto, a modificare le ragioni per le quali [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] aveva posto in essere il sequestro e, in ogni caso, di certo non attribuibile ai due complici, che non risultava l'avessero condivisa e fatta propria in alcun modo: in conclusione, siccome il profitto perseguito in quanto tale non era ingiusto, mentre ingiusta era solo la minaccia del danno (poi non integratosi) nei confronti di soggetti diversi dal debitore, esclusa la fattispecie di cui all'art. 630 cod, pen., la condotta delittuosa avrebbe dovuto essere sussunta nell'alveo delle previsioni di cui agli artt. 605 e 56-629 cod. pen.; c) indifferente, per quanto detto, era il dubbio circa la non azionabilità del credito in sede giudiziale, atteso che ciò non escludeva la configurabilità dell'ipotesi delittuosa prima delineata; d) altrettanto ininfluente era il dubbio sulla liceità degli affari condivisi da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] BOVINO, peraltro dovendosi risolvere il dubbio al riguardo in favore dell'imputato. Il motivo di ricorso prosegue con il richiamo a giurisprudenza delle Sezioni Unite (in particolare, la sentenza n. 962/2004), che metterebbe a nudo, oltre all'erronea qualificazione del fatto come sequestro di persona a scopo di estorsione, la carenza della motivazione addotta dalla Corte di Assise di appello, sia perché avrebbe omesso di rispondere al secondo motivo di appello (circa la sussumibilità delle condotte nelle fattispecie di cui agli artt. 605 e 56-629 cod. pen.), sia perché non avrebbe risolto il vero nodo del processo, costituito dalla interpretazione della locuzione "potendo ricorrere al giudice", contenuta nell'art. 393 cod. pen., nel senso di chiarire se tale espressione sottendesse il riferimento esclusivo al petitum e alla causa petendi ovvero anche ai destinatari della richiesta. Ed invero, se la risposta al quesito fosse stata nel primo senso, non sarebbe stata preclusa la configurabilità, nel caso di specie, dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni, dalla direzione della pretesa verso più destinatari, mentre la seconda risposta avrebbe determinato l'associazione al reato di sequestro di persona ordinario di quello di tentata estorsione. 2.2. Manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla sussistenza della fattispecie di cui all'art. 630 cod. pen. in luogo di quella di cui agli artt. 605 e 56-393 cod. pen. (o 56-629 cod. pen.). Si lamenta una distonia tra premesse in fatto e conclusioni in diritto, atteso che la stessa ricostruzione dei fatti avrebbe dovuto portare ad escludere che il fine del sequestro fosse quello di ottenere un prezzo per la liberazione o un importo maggiore di quello che [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] poteva pretendere da [OSCURATO:PERSONA] BOVINO. 2.3. Erronea applicazione degli artt. 43 e 110 cod. gen. in relazione alla fattispecie di cui all'art. 630 cod. pen. e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla sussistenza del dolo di cui all'art. 630 cod. pen. in luogo di quello proprio di cui agli artt. 605 e 56-393 cod. pen. (o 56-629 cod. pen.). Sulla stessa base degli elementi valorizzati in sentenza, ad avviso del difensore, sarebbe impossibile ravvisare un concorso, con dolo specifico, di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] nel reato di cui all'art. 630 cod. pen., avendo egli da subito e fino alla fine accettato di partecipare a un sequestro volto al recupero di una somma effettivamente spettante al proprio congiunto, non risultando che lui e l'altro complice avessero condiviso la momentanea ed estemporanea scelta di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di elevare la pretesa da 5.000,00 a 10.000,00 euro nella sola telefonata delle ore 2,43 del 23 luglio 2019. 2.4. In subordine, erronea applicazione dell'art. 116 cod. pen. ed apparenza e/o manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'esclusione della diminuente. La sentenza non aveva fornito risposta alla specifica doglianza dedotta in appello, affrontando, viceversa, la questione utilizzando argomenti suscettibili di rilievo se la richiesta avanzata dalla difesa fosse stata diretta ad ottenere il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. Il punto nodale, non esaminato, era costituito dal fatto che l'eventuale mutamento del fine perseguito da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] non poteva essere, in assenza dei necessari requisiti, riferito ai suoi complici, che, al di là dall'aver partecipato alle condotte fattuali contestate ai capi A) e B), non risultavano aver mai condiviso con l'imputato principale la volontà di ottenere un profitto diverso da quello che a loro risultava oggettivamente spettare allo zio. 2.5. Erronea applicazione della fattispecie di cui all'art. 628 cod. pen. in luogo di quella di cui all'art. -393 cod. pen. e delle previsioni di cui agli artt. 43 e 110 cod. pen. con riferimento al dolo di rapina in luogo del dolo proprio dei reati di cui agli artt. 605 e 56-393 cod. pen. (o 56-629 cod. pen.); apparenza e manifesta illogicità della motivazione. Essendo pacifico che i due complici di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] avevano agito nella convinzione di aiutare lo zio dell'appellante a riscuotere un suo legittimo credito, la prima ragione spesa dalla sentenza appellata nell'escludere il meno grave reato di cui all'art. 393 cod. pen. - cioè che [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] non fosse creditore della persona offesa - risulta disattesa da Sez. U, n. 29541/2020, che ha ammesso il concorso del terzo nel reato di cui all'art. 393 citato, laddove il terzo abbia agito su mandato del creditore e non abbia un interesse esclusivo proprio diverso e ulteriore rispetto a quello vantato dal titolare del diritto. Anche la seconda ragione doveva ritenersi infondata (l'estraneità di Francesco BOVINO al rapporto commerciale intercorrente tra il figlio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]), poiché, da un lato, egli si era offerto di trovare una soluzione col creditore, e, dall'altro, il prelievo effettuato era di gran lunga inferiore al debito del figlio, di tal che la Corte territoriale avrebbe dovuto valutare se l'azionabilità in giudizio della pretesa dovesse essere intesa in termini oggettivi (petitum e causa petendi) o anche in relazione al fatto che uno o più dei suoi destinatari non fosse tenuto ad adempierla. 2.6. Omessa indicazione del criterio di calcolo della pena con riguardo alla concessione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen. Ci si duole, in particolare, che la motivazione addotta dalla Corte di secondo grado non consenta di comprendere perché il primo giudice, dopo aver applicato il minimo della pena per il reato base e concesso l'attenuante di cui all'art. 311 cod. pen. nella massima estensione, non abbia utilizzato lo stesso criterio per l'attenuante forse più significativa (del risarcimento del danno) per poi riapplicare la massima estensione per le attenuanti generiche. 3. In data 29 marzo 2022 l'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del ricorrente, ha depositato "motivo nuovo", rappresentando che, il 7 ottobre 2021, la Corte di Assise di appello di Milano, in diversa composizione, previa riqualificazione dei reati di cui al capo 1) nelle fattispecie di cui agli artt. 605 e 393 cod. pen., ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in sei anni, sei mesi di reclusione e 1.400,00 euro di multa e quella inflitta a [OSCURATO:PERSONA] ARNESTO in quattro anni, sei mesi di reclusione e 1.000,00 euro di multa. La diversa valutazione dei fatti, operata nel giudizio celebrato nei confronti dei suddetti imputati, non potrebbe che riverberarsi, secondo il difensore, anche a beneficio di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. 4. In data 13 aprile 2022 lo stesso difensore ha trasmesso nota di deposito, con allegata, fra l'altro, copia del dispositivo emesso dalla Settima sezione penale di questa Corte, all'udienza del 5 aprile 2022, sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ARNESTO avverso la citata sentenza della Corte milanese: la decisione è stata quella di restituire gli atti alla Seconda sezione penale per il necessario approfondimento sulla qualificazione giuridica del fatto (di cui al capo B, unico oggetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] depositato in copia dal difensore). [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso va accolto limitatamente al trattamento sanzionatorio, dovendosi, rigettare, nel resto, perché, nel complesso, infondato. 1. Il tema principale posto dall'impugnazione, sviluppato nei primi tre motivi, è quello della qualificazione giuridica della condotta contestata nel primo capo d'accusa. La difesa del ricorrente censura come errata in diritto la qualificazione di tale condotta, ravvisata dai giudici di merito, in termini di sequestro di persona a scopo di estorsione, sostenendo, diversamente, che ci si troverebbe in presenza di due reati concorrenti e, segnatamente: a) di sequestro di persona in concorso con l'ipotesi tentata di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, in presenza di causale lecita della pretesa coincidente con il prezzo della liberazione dell'ostaggio; b) in subordine, di sequestro di persona in concorso con l'ipotesi tentata di estorsione, nel caso in cui non potesse ritenersi lecita la predetta causale. Ritiene il Collegio che la tesi difensiva sia infondata. 2. Giova premettere che, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cd. "doppia conforme" quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019, E., Rv. 277218). 3. La lettura congiunta delle due sentenze d'interesse permette di condividere la soluzione giuridica raggiunta dai giudici di merito sulla qualificazione della condotta contestata nel primo capo d'accusa nell'alveo della fattispecie prevista dall'art. 630 cod. pen. Soccorrono, al riguardo, i seguenti principi di diritto enunciati da questa Corte: a) il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione si distingue da quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alla persona, posto in essere in concorso con il sequestro di persona, non già in base alla intensità della violenza o della minaccia che connota la condotta, bensì in ragione del fine perseguito dal suo autore che, nel primo caso, è volta al conseguimento di un profitto ingiusto, e, nell'altro, alla realizzazione, con modi arbitrari, di una pretesa giuridicamente azionabile (Sez. 6, n. 58087 del 13/9/2017, [OSCURATO:PERSONA] e altri, Rv. 271963: in motivazione la Corte ha precisato che l'ingiusto profitto sussiste sia nel caso in cui il vantaggio ricercato dal reo coincide con il prezzo della liberazione sia nel caso in cui detto vantaggio derivi dall'esecuzione di un pregresso rapporto illecito con la vittima del reato, trattandosi di una pretesa non tutelabile dinanzi all'autorità giudiziaria);b) la violenta privazione della libertà personale della parte offesa per un rilevante periodo di tempo al fine di ottenere la corresponsione di una somma di denaro, quale prezzo della liberazione, esclude ogni ragionevole intento di far valere un presunto diritto, con la conseguenza che è da ritenere insussistente l'ipotesi di cui all'art. 393 cod. pen. (Sez. 6, n. 43650 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Ganci, Rv. 277561; Sez. 6, n. 47533 del 14/11/2013, Fonzo, Rv. 257391; Sez. 1, n. 14802 del 7/3/2012, Sulger e altro, Rv. 252263); c) integra il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione di cui all'art. 630 cod. pen., e non il concorso del delitto di sequestro di persona con quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone (artt. 605 e 393 dello stesso codice), la privazione della libertà di una persona finalizzata a conseguire, come prezzo della liberazione, una prestazione patrimoniale eccedente il credito, azionabile in sede giudiziaria, vantato nei confronti della persona offesa (Sez. 6, n. 45064 del 12/6/2014, Sevdari e altro, Rv. 260662; Sez. 5, n. 37980 del 20/9/2001, Leitner U.W., Rv. 220003); d) la condotta criminosa consistente nella privazione della libertà di una persona finalizzata a conseguire come prezzo della liberazione una prestazione patrimoniale, pretesa in esecuzione di un precedente rapporto illecito, integra il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione di cui all'art. 630 cod. pen. e non il concorso del delitto di sequestro di persona (art. 605) con quello di estorsione, consumata o tentata (artt. 629 e 56 stesso codice: Sez. U, n. 962 del 17/12/2003, dep. 2004, [OSCURATO:PERSONA] e altri, Rv. 226489). Di quest'ultima sentenza del [OSCURATO:PERSONA] è utile riportare le considerazioni conclusive: «In definitiva può affermarsi che il delitto previsto dall'art. 630 c.p. è un reato plurioffensivo, nel quale l'elemento obiettivo del sequestro viene tipizzato dallo scopo di conseguire un profitto ingiusto dal prezzo della liberazione; ne consegue che ove ricorrano i due elementi della privazione della libertà personale e della finalità di ottenere un profitto come prezzo della liberazione, si verifica quella forma particolare di delitto che è prevista dall'art. 630 c.p; ogni scissione del fatto unitario è priva di qualsiasi fondamento nella legge, in quanto si lucra un prezzo per la liberazione anche quando la vittima sia sequestrata per riscuotere, a mezzo della sua liberazione, un vantaggio patrimoniale ingiusto che trovi la sua causa in un rapporto già esistente tra sequestratore e vittima. La menzione specifica del "prezzo della liberazione" ha la funzione di sottrarre all'area di applicabilità dell'art. 630 c.p. fatti di sequestro di persona in cui l'ingiusta utilità perseguita non si pone come corrispettivo per la liberazione dell'ostaggio, ma ad altro titolo, come ad esempio quando l'agente pretenda un compenso per rendere meno gravosa la condizione del sequestrato [...] Se, invero, tale reato ha natura plurioffensiva, poiché l'oggetto della tutela penale si identifica sia nella libertà personale, sia nell'inviolabilità nel patrimonio, il tratto che ha sempre costituito il suo elemento fondante è la "mercificazione della persona umana": la persona è strumentalizzata in tutte le sue dimensioni, anche affettive e patrimoniali, rispetto al fine dell'agente; è, in altre parole, resa merce di scambio contro un prezzo, come risulta dalla stretta correlazione posta tra il fine del sequestro, che è il profitto ingiusto, e il suo titolo, cioè, appunto, il prezzo della liberazione». Secondo le Sezioni Unite, quindi, l'estremo dell'ingiusto profitto sussiste sia quando il vantaggio ricercato sia il prezzo della liberazione, sia quando il vantaggio derivi da un pregresso rapporto illecito. In tale uitima ipotesi, infatti, l'agente non ha una pretesa tutelabile dalla legge da far valere; sicché, in realtà, l'utilità non dovuta che il sequestratore persegue rappresenta null'altro che il prezzo della liberazione dell'ostaggio. 4. Calando i richiamati principi nel caso di specie, si ricorda, per come si legge nel capo d'imputazione, che il ricorrente è accusato di concorso con [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ARNESTO nel sequestro di Francesco BOVINO "a fronte di un asserito credito di C 5.000,00", vantato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] BOVINO, figlio di Francesco. Già dalla semplice descrizione della condotta criminosa traspare evidente un elemento, correttamente valorizzato dai giudici territoriali, che avrebbe precluso in radice l'azionabilità della pretesa di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] davanti a un giudice: il fatto, cioè, che il sequestrato (Francesco BOVINO) non fosse il presunto debitore della somma di denaro richiesta ([OSCURATO:PERSONA] BOVINO). Tale elemento assume valenza talmente risolutiva, al fine escludere l'ipotesi difensiva di concorso del reato di sequestro di persona con quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, da rendere affatto superfluo interrogarsi sulla natura lecita o illecita del rapporto commerciale, sottostante il sequestro, intrattenuto dagli imputati con il "vero" debitore. Secondo la motivazione integrata delle due decisioni di merito, sono stati, inoltre, correttamente ritenuti ostativi a ravvisare la concorrente sussistenza del reato di cui all'art.393 cod. pen. e, viceversa, dimostrativi della sussistenza dell'ingiustizia del profitto perseguito, altri due pregnanti elementi: a) la violenta privazione della libertà personale della parte offesa per una notte (Sez. 6, n. 43650/2019, cit.; Sez. 6, n. 47533/2013, cit.; Sez. 1, n. 14802/2012, cit.); b) la richiesta, come prezzo della liberazione, di una somma (C 10.000,00) eccedente il credito, in ipotesi azionabile in sede giudiziaria, vantato nei confronti della persona offesa (C 5.000,00: Sez. 6, n. 45064/2014, cit.; Sez. 5, n. 37980/2001, cit.). A quest'ultimo riguardo, la censura difensiva circa il carattere "estemporaneo" e "occasionale" della richiesta di 10.000,00 euro come prezzo della liberazione tradisce una disattenta lettura della sentenza di primo grado, non smentita sul punto da quella d'appello, nella parte in cui si sottolinea come, già dall'inizio del sequestro, mentre si trovavano tutti a bordo della stessa autovettura, imputati e sequestrato, appena fatto salire, fossero stati richiesti a quest'ultimo proprio 10.000,00 euro per la liberazione, somma, poi, ribadita, dopo telefonate interlocutorie in cui venne indicata la somma inferiore di 5.000,00 euro, nell'ultimo decisivo contatto telefonico. Corretta si rivela, pertanto, la qualificazione della condotta ascritta al ricorrente quale sequestro a scopo di estorsione, non potendo aderirsi, alla luce dei principi sanciti da Sez. U, [OSCURATO:PERSONA], e dalla ulteriore giurisprudenza di legittimità richiamata, alle tesi difensive, principale e subordinata, volte a ravvisare la configurabilità del concorso del reato di sequestro di persona con il reato di "ragion fattasi" o di tentata estorsione. È evidente che nessuna influenza può esercitare nel presente giudizio la decisione del 7 ottobre 2021, prodotta dalla difesa, con la quale, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., la Corte di Assise di appello di Milano, in diversa composizione, ha riqualificato, nei confronti dei coimputati, la condotta più grave nelle fattispecie di cui agli artt. 605 e 393 cod. pen. 4.1. Per logica conseguenza derivante dalla ravvisata sussistenza del delitto di cui all'art. 630 cod. pen., devono considerarsi infondate le censure su pretesi vizi motivazionali afferenti alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato o, in subordine, alla mancata applicazione della diminuente di cui all'art. 116 cod. pen., avendo la Corte di merito adeguatamente evidenziato che l'odierno ricorrente ha, sin dall'inizio dell'azione di sequestro, supportato lo zio [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in tutte le attività poste in essere con la consapevolezza e accettazione delle modalità prescelte per l'esecuzione (pag. 18 della sentenza impugnata), rivestendo, tra l'altro, un ruolo molto significativo di "portatore della pressione" sui familiari di [OSCURATO:PERSONA] BOVINO, come la cognata Maria FALCONE, e di preposto alla sorveglianza del sequestrato al fine di impedirgli di allontanarsi dal luogo della segregazione, ruolo protrattosi per tutta la notte, fino all'arrivo della polizia giudiziaria al mattino successivo (pag. 25 della sentenza impugnata). 5. Parimenti infondato è il motivo sulla rapina, reato la cui sussistenza è stata convenientemente argomentata dai giudici di merito sul rilievo della non volontarietà, da parte del sequestrato, del prelievo, con la sua tessera, della somma di euro 260,00 dallo sportello bancomat, come riferito agli inquirenti dalla stessa persona offesa e come emergente dal contesto complessivo in cui si sono svolti i fatti, con la vittima sottoposta a privazione della libertà di locomozione e autodeterminazione per l'azione intimidatoria costantemente esercitata nei suoi confronti anche da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. 6. Deve, viceversa, reputarsi fondato il motivo sul trattamento sanzionatorio. In effetti, così come prospettato dalla difesa, né la motivazione del primo giudice (soprattutto) né quella della Corte di appello consentono di comprendere perché, dopo aver individuato il minimo della pena (25 anni di reclusione) per il reato più grave (art. 630 cod. pen.) e aver concesso l'attenuante di cui all'art. 311 cod. pen. nella massima estensione, i decidenti non abbiano utilizzato lo stesso criterio per l'attenuante del risarcimento del danno, per poi riapplicare la massima estensione nell'operare la riduzione per le attenuanti generiche.La totale assenza di motivazione sul punto induce a ritenere che si sia trattato di una mera svista, emendabile da questa stessa Corte ai sensi dell'art. 620, lett. I), cod. proc. pen. Partendo, quindi, dalla pena-base di 25 anni di reclusione per il reato più grave di cui all'art. 630 cod. pen., devono, poi, applicarsi le seguenti riduzioni: - di 1/3 per l'attenuante prevista dall'art. 311 cod. pen., onde pervenire alla pena di sedici anni e otto mesi di reclusione; - di 1/3 per l'attenuante ex art. 62, n. 6), cod. pen., onde pervenire alla pena di undici anni, un mese e venti giorni di reclusione; - di 1/3 per il riconoscimento delle attenuanti generiche, onde pervenire alla pena di sette anni, cinque mesi e tre giorni di reclusione. Sulla pena così determinata va operato (in quanto non contestato) l'aumento per la continuazione con il reato di rapina nella misura di un anno, pervenendosi, così, alla pena di otto anni, cinque mesi e tre giorni di reclusione, che, ridotta di un terzo per il rito, viene definitivamente fissata in cinque anni, sette mesi e dodici giorni di reclusione. In tali termini, pertanto, va annullata senza rinvio la sentenza imp