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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 marzo 2023

Cassazione n. 12714/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (RINUNCIANTE), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA'di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

L'avv. [OSCURATO:PERSONA], nonostante la richiesta di trattazione orale del procedimento, non si è presentato in udienza. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale del riesame di Catanzaro - adito da [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen. - ha confermato la custodia in carcere dell'indagato per fatti di detenzione e porto di armi clandestine, aggravati ex art. 416 bis.1 cod. pen., commessi in [OSCURATO:PERSONA] (Kr) il [OSCURATO:DATA_NASCITA].

2. Avverso detta ordinanza avevano proposto ricorso per cassazione i difensori del condannato, avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ma nelle more della trattazione è intervenuta rituale rinuncia all'impugnazione, con dichiarazione del 16/2/2023 a firma dei difensori, muniti di procura speciale.

3. Il ricorso deve essere dunque dichiarato inammissibile per rinuncia, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.

A tale pronuncia segue la condanna alle spese del procedimento e al versamento della equa somma determinata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non risultando l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alla stregua della sentenza della Corte Costituzionale n. 186/2000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro cinquecento in favore della cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso il giorno 10 marzo 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (RINUNCIANTE), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA'di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], nonostante la richiesta di trattazione orale del procedimento, non si è presentato in udienza. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale del riesame di Catanzaro - adito da [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen. - ha confermato la custodia in carcere dell'indagato per fatti di detenzione e porto di armi clandestine, aggravati ex art. 416 bis.1 cod. pen., commessi in [OSCURATO:PERSONA] (Kr) il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 2. Avverso detta ordinanza avevano proposto ricorso per cassazione i difensori del condannato, avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ma nelle more della trattazione è intervenuta rituale rinuncia all'impugnazione, con dichiarazione del 16/2/2023 a firma dei difensori, muniti di procura speciale. 3. Il ricorso deve essere dunque dichiarato inammissibile per rinuncia, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d) cod. proc. pen. A tale pronuncia segue la condanna alle spese del procedimento e al versamento della equa somma determinata in dispositivo in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non risultando l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alla stregua della sentenza della Corte Costituzionale n. 186/2000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il giorno 10 marzo 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 12714/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris