CassazionesentenzaSezione LDecisione del 11 maggio 2023
Cassazione n. 24660/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2527/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocat i [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL] , [OSCURATO:PERSONA] O , [OSCURATO:EMAIL]; -controricorrente- avversola sentenza n. 3972/2016 della CORTE D'APPELLO NAPOLIdepositata il19/07/2016, R.G.N. 10825/2011; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/05/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. la Corte di appello di Napoli ha confermato la decisione di primo grado di rigetto del ricorso, promosso dai ricorrenti nei confronti del [OSCURATO:SOCIETA]., di cui erano stati dipendenti, avente ad oggetto l'accertamento del diritto ad includere - ai sensi delD.P.R. nr. 917 del 1986, art. 47, comma 1, lett. b) , nel reddito utile a formare la base di calcolo della contribuzione dovuta- le somme percepite a titolo di indennità per l'espletamento delle proprie mansioni presso lo sportello posto all'interno della Camera dei Deputati, nonché la condanna del [OSCURATO:SOCIETA] S .p. A a provvedere alla corrispondente regolarizzazione contributiva ed al pagamento della differenza tra quanto dovuto e quanto erogato a titolo di t.f.r; 2. avverso la decisione, hanno proposto ricorso per cassazione i ricorrenti in epigrafe con due motivi, successivamente illustrati con memoria; 3. il B anco di [OSCURATO:SOCIETA]. , al quale il ricorso è stato notificato il 18.1.2017, si è costituit o in giudizio, con atto notificato il 28.2.2017, cui ha fatto seguito il deposito di memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ.; 4. chiamata la causa all’adunanza camerale, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui all’art. 380 bis 1, comma 2, cod.proc.civ. [OSCURATO:PERSONA]: 5. va , preliminarmente , dichiarata l’inammissibilità della costituzione in giudizio del [OSCURATO:SOCIETA], avvenuta oltre il termine di cui all’art. 370 cod.proc.civ.; 6. di conseguenza, n on può tenersi conto neppure della memoria dallo stesso depositata, stante l’orientamento consolidato di questa Corte (vedi Cass. nr. 23921del 2020; conf. Cass. nr. 4428 del 2022) secondo cui: « Nell'ambito del procedimento camerale di cui all'art. 380 bis.1 cod.proc.civ., introdotto dall'art. 1 bis del d.l. nr. 168 del 2016, conv. con modif. dalla legge n r . 196 del 2016 e con riferimento ai giudizi introdotti con ricorso depositato successivamente all'entrata in vigore della predetta legge di conversione, l'inammissibilità del controricorso tardivo rende inammissibili anche le memorie depositate dalla parte intimata ai sensi dell'art. 380 biscod.proc.civ., in quanto, divenuta la regola la trattazione camerale e quella in udienza pubblica l'eccezione, deve trovare comunque applicazione la preclusione dell'art. 370 cod.proc.civ., di cui la parte inosservante delle regole del rito non può che subire le conseguenze pregiudizievoli, salvo il parziale recupero delle difese orali nel caso in cui sia fissata udienza di discussione, con la conseguenza che,venuta a mancare tale udienza, alcuna attività difensiva è più consentita»; 7. con il primo motivo - ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. - i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione delD.P.R. nr. 917 del 1986, art. 46( ora 49 a seguito della nuova struttura definit a dalD.Lgs. nr. 344 del 2003), art. 47 (poi 50) e art. 48 (poi 51) del DPR nr. 917 del 1986 (cd. TUIR) e della legge n r . 153 del 1969 , art.12, imputandosi alla sentenza impugnata di non aver riconosciuta soggetta alla contribuzione previdenziale l'indennità erogata ai dipendenti del [OSCURATO:SOCIETA]. dalla Camera dei Deputati durante il periodo in cui svolsero la propria attività all'interno della stessa. Censurano l’interpretazione data a lla normativa di riferimento; 8. il motivo è infondato; 9. o ccorre dare continuità all'orientamento espresso da questa Corte, in fattispecie sovrapponibile alla presente ( Cass. nr. 9601 del 2018),con argomentazioni che le osservazioni svolte da i ricorrenti , anche nella memoria illustrativa,non inducono a rimeditare ; 10.in particolare, la Corte ha osservato che: ✓ imponibilità fiscale ed imponibilità contributiva si differenziano, in ragione delle peculiarità del sistema previdenziale rispetto a quello tributario, come la stessa legge deleganr. 662 del 1996 ha previsto nell'imporre il raggiungimento della perfetta equiparazione degli imponibili ove possibile (art. 3, comma 19, lett. a). Pertanto, accertata la rilevanza tributaria di un emolumento, non si potrà automaticamente affermarne la necessaria rilevanza a fini contributivi, dovendosi prima valutare la compatibilità di tale affermazione con le specifiche disposizioni dettate in materia previdenziale (punto 13Cass. cit. ); ✓ il sistema di determinazione della contribuzione previdenziale definisce un'area di più ridotte dimensioni rispetto a quanto forma oggetto di imponibile fiscale, con un effetto che, in dottrina , è indicato come di sottoinsieme dell'area di imponibilità fiscale: ciò che rientra nella seconda non è detto che rientri anche nella prima, mentre ciò che non rientra nella seconda certamente non rientra nemmeno nella prima (punto 14Cass. cit.); ✓ il reddito da lavoro dipendente rilevante ai fini fiscali, allorché si procede alla determinazione dell'imponibile previdenziale, viene ulteriormente regolato dallalegge n r . 153 del 1969, art. 12 , il quale, al comma 2, richiama le disposizioni dell'art. 48 (poi 51) Tuired al contempo fa salvo quanto specificato nei commi successivi, compreso il quarto ( punto 17 Cass. cit. ). L'art. 12, comma 4, partecipa, dunque, con lo stesso art. 48 alla individuazione degli elementi che compongono la base contributiva (punto 18Cass. cit ). Tale disciplinacomporta la possibilità che talune somme rilevino sul piano dell'imposizione fiscale, per effetto della combinazione dell'art. 48, commi 1 e 2, ma rimangono comunque escluse dalla base di calcolo dei contributi previdenziali, in applicazione dellaL. n. 153 del 1969, art. 12,comma 4; ✓ i compensi oggetto di causa sono esclusi dalla base dell’imponibile contributivo, ai sensi dell’art. 12, lett. d). Si tratta, infatti, per la Corte di «compensi erogati per conto di terzi non aventi attinenza con la prestazione lavorativa». Le somme sono corrisposte in assolvimento di un'obbligazione, esterna al rapporto di lavoro, che per tale ragione non ha la sua causa nel rapporto di lavoro stesso; il datore di lavoro non corrisponde, con tali emolumenti, componenti della retribuzione che in qualche modo costituiscono una controprestazione per l'attività lavorativa prestata dal lavoratore, ma si tratta di prestazioni economiche che un terzo corrisponde al lavoratore per una causa diversa da quella derivante dal regime della corrispettività esistente tra datore di lavoro e lavoratore ( punto 21 Cass. cit.); 11. il supporto argomentativo del precedente citato, qui riportato nei passaggi essenzialima al quale si rinvia integralmente, anche ai sensi dell’art. 118 disp.att.cod.proc.civ., fonda il rigetto dei rilievi. La posizione degli odierni ricorrenti non è , infatti, diversa da quella già valutata: anche nel presente ricorso,sono carenti concreti riferimenti, utili a dimostrare che la corresponsione dei compensi erogati dalla Camera dei Deputati trovasse causa e non mera occasione nel rapporto di lavoro; 12.segue l’infondatezza anche del secondo motivo, con cui - ai sensi dell’art. 360 nr. 4 cod.proc.civ.-è dedotto error in procedendo: omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc.civ. del capo di domanda relativo alla riliquidazione del T.F.R.; 13.la sentenza impugnata dà esplicitamente con to de l capo di domanda relativo alla riliquidazione del trattamento di fine rapporto, respinto dal Tribunale ed oggetto d'impugnazione. La conferma integrale della decisione di primo grado, per la mancata inclusione degli emolumenti in questione nella nozione di retribuzione, implicitamente, ha comportato anche il rigetto della domanda di riliquidazione del T.F.R.; 14.non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la decisione adottata dal giudice del merito comporti una statuizione implicita dirigetto della domanda o della eccezione formulata dalla parte ( ex plurimis, Cass. nr. 6084 del 2020); 15.non deve provvedersi alla liquidazione delle spese di lite in favore del [OSCURATO:SOCIETA]., costituitosi tardivamente. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13,comma 1 quater , del dPR 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrentidell’ulteriore importo a titolo di contributo u