CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 22429/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a delle conclusioni. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’unico motivo di ricorso denuncia la violazione e\o falsa applicazione del D.M. 131/2007, art. 4 (art. 360 n. 3 c.p.c.), sostenendosi che esso attribuirebbe il diritto al completamento orario solo quando ab origine il docente non avesse avuto la possibilità di scegliere una cattedra ad orario intero. 2. In fatto, è accaduto che la Longhi, iscritta nella Graduatorie (allora) Permanenti quale docente abilitata per l’insegnamento della matematica ed anche nelle Graduatorie di Istituto di alcune scuole della Provincia di Pavia, tra cui, per l’insegnamento della musica, l’[OSCURATO:PERSONA], fosse stata convocata per l’attribuzione delle supplenze per l’a.s. 2008-2009 e, pur a fronte dell’esistenza di una cattedra ad orario completo di matematica disponibile a supplenza, avesse preferito una cattedra di nove ore presso l’[OSCURATO:PERSONA] per la stessa materia. Dopo l’attribuzione di quella supplenza di nove ore, essa aveva quindi chiesto il completamento orario, presso l’[OSCURATO:PERSONA], con l’attribuzione delle ore disponibili di insegnamento della musica. [OSCURATO:PERSONA] aveva tuttavia denegato tale completamento, sul presupposto che esso non potesse spettare chi avesse rinunciato ad altra cattedra intera e da ciò è derivata l’azione risarcitoria, sul presupposto dell’illegittimità del comportamento del MIUR, accolta dal Tribunale mediante condanna al pagamento della somma di euro 6.000,00. 3. In diritto l’art. 40 del CCNL di comparto prevede, all’art. 40, co. 7, che il personale a tempo determinato e quindi i supplenti, «con orario settimanale inferiore alla cattedra oraria, ha diritto, in presenza della disponibilità delle relative ore, al completamento o, comunque, all'elevazione del medesimo orario settimanale». L’art. 4, co. 1, prima parte, del D.M. 131/2007, norma regolamentare di disciplina del conferimento delle supplenze, emanata ai sensi dell’art. 4 L. 124/1999, stabilisce a propria volta che «l’aspirante cui viene conferita, in caso di assenza di posti interi, una supplenza ad orario non intero, anche nei casi di attribuzione di supplenze con orario ridotto in conseguenza della costituzione di posti di lavoro a tempo parziale per il personale di ruolo, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d’orario, esclusivamente nell'ambito di una sola provincia, fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo». È da ritenere che tali disposizioni siano tra loro compatibili e che dunque la questione non si ponga in termini, quali ritenuto dalla Corte territoriale, di disapplicazione del D.M. perché in contrasto con il diritto sancito dalla norma collettiva. La portata normativa della norma del D.M., nell’unico articolato periodo in cui essa è formulata, non è infatti da cogliere nel richiamo al «caso di assenza di posti interi», ma nel fatto che, nella fattispecie di attribuzione di un posto ad orario incompleto, il completamento orario può essere conseguito «esclusivamente nell’ambito di una sola provincia». Il comma citato si inserisce infatti nel contesto di una norma - l’art. 4 del D.M. – destinata a predeterminare le modalità organizzative dell’attribuzione dei completamenti orari, al fine, da essa espresso, di evitare la disarticolazione della cattedra su più province, con aggravio anche per l’attività amministrativa, senza che da essa possa desumersi una regola decadenziale rispetto alle scelte assunte dal docente al momento dell’attribuzione della cattedra. Anche perché non è dato percepire - né di ciò è cenn o nelle difese dei ricorrenti - quale disservizio potrebbe derivarne al MIUR dal fatto che il docente, pur essendo disponibili cattedre ad orario pieno su altre scuole, scelga la cattedra ad orario ridotto, chiedendo poi il completamento su quella stessa scuola sulle ore ivi disponibili, perché comunque si tratta di ore che dovrebbero essere coperte in qualche modo e che, costituendo pur sempre uno spezzone, non potrebbero che essere attribuite a completamento, rispetto al quale è indifferente che l’attribuzione avvenga a docente già interno, seppure per altra materia o ad altro supplente esterno. In altre parole, è logico che le necessità organizzative del MIUR consentano ai D.M. di tempo in tempo chiamati a regolare le vicende annuali sulle supplenze, di definire a priori un quadro oggettivo di modalità attraverso cui procedere ai completamenti orari, di modo che ciò non avvenga secondo articolazioni che rendano ingestibile il posto e l’orario di lavoro sia per la P.A., sia per il docente (l’art. 4 delimitainfatti le modalità di completamento sul piano provinciale, comunale e delle sedi scolastiche), ma non vi è ragione di estendere quelle regole oltre il perimetro regolativo loro proprio fino ad individuare ipotesi di decadenza che non hanno ragion d’essere e, insistendo in tal senso, di porre in contrasto, pur in assenza di ragioni organizzative effettive, la previsione con il diritto al completamento sancito dalla contrattazione. Alla dizione in ordine alla “assenza di posti interi” va dunque riconosciuto portata meramente descrittiva della fattispecie, tale per cui, nella scuola prescelta, l’orario ridotto è attribuito appunto perché per la supplenza in quella materia non vi è la disponibilità di una cattedra intera e ne resta in tal modo salvaguardata ogni compatibilità con l’art. 40 del CCNL. La effettiva portata normativa dell’art. 4, co. 1, del D.M. sta invece nell’escludere in completamento fra più province, ma non è questo il profilo che viene qui in evidenza. 4. Pertanto il ricorso, così corretta la motivazione ai sensi dell’art. 384, u.c., c.p.c., va disatteso e le spese del grado restano regolate secondo soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.700,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12.