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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 luglio 2022

Cassazione n. 24530/2022

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RMELO (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 63E27 D269Z), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato “ex lege” presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione, in Roma, piazza Cavour; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 33B17 D269M), rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale allegata in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata “ex lege” presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione, in Roma, piazza Cavour; -controricorrente - e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 34H65 D269V); -intimata - avverso la sentenza della Corte di appello di Bari n. 1059/2016 (pubblicata il 21 novembre 2016); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 luglio 2022 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie dei difensori di entrambe l e parti costituite, depositate ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. . [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto di citazione notificato nel novembre del 1997, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Foggia, [OSCURATO:PERSONA], deducendo che quest’ultimo aveva [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 01140/18 C.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] occupato alcune parti (con l’apposizione di numerose pietre) della strada interpoderale denominata “Salecchia” - ubicata nel fondo sito nel Comune di Bovino (in catasto al foglio 51, particelle 12 e 16), avente esclusiva funzione di strada per destinazione del padre di famiglia, come risultante dai titoli di proprietà prodotti in atti - nella titolarità di essi attori e dello stesso convenuto, modificandone il percorso ed appropriandosi di porzioni del terreno appartenente ai medesimi attori.

Chiedevano, pertanto, la condanna del citato convenuto al ripristino dello status quo ante, previa determinazione in via incidentale dell’accertamento dei confini tra i fondi dedotti in controversia.

Si costituiva il [OSCURATO:PERSONA], il quale eccepiva, preliminarmente, il difetto di legittimazione attiva del Mastromartino, poiché il fondo oggetto di causa era di proprietà della sola moglie [OSCURATO:PERSONA], instava per il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, formulava eccezione di usucapione in ordine all’acquisto delle porzioni di terreno dallo stesso possedute che non fossero risultate rientranti nella sua proprietà.

All’esito dell’istruzione probatoria, il Tribunale adito, con sentenza n. 2398/2002, accertava che il [OSCURATO:PERSONA] aveva violato i confini del terreno oggetto di causa ed adibito a strada, come individuati nella CTU, sicché lo condannava al ripristino dello stato dei luoghi, ordinando la liberazione del fondo di proprietà di essi attori dai massi e da qualunque altro ostacolo a sua cura e spese.

Disponeva, altresì, la reintegrazione degli attori e dell’intervenuta [OSCURATO:PERSONA] nel godimento del terreno illegittimamente occupato e nella facoltà di passaggio sull’intera estensione della strada, disponendo il rilascio delle parti di terreno occupate in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché in favore del possessore [OSCURATO:PERSONA] per le porzioni di terreno di appartenenza esclusiva occupate dal convenuto a seguito della traslazione della strada.

Infine, rigettava, perché non provata, la domanda di usucapione di [OSCURATO:PERSONA].

2. Pronunciandosi sull’appello avanzato dal soccombente [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello di Bari, con sentenza n. 485/2006, rilevava il difetto di contraddittorio nel giudizio instaurato con l’originario atto di citazione, in quanto il legittimato passivo non era soltanto il [OSCURATO:PERSONA], ma anche la moglie [OSCURATO:PERSONA], comproprietaria, che non aveva partecipato al processo di primo grado, pur essendo litisconsorte necessaria passiva, in quanto destinata a subire gli effetti del rilascio e del recupero del bene a favore degli attori.

Per effetto di tale vizio di costituzione del contraddittorio veniva ordinata la rimessione della causa al primo giudice.

Il giudizio veniva, quindi, riassunto dal [OSCURATO:PERSONA], il quale riproponeva tutte le difese ed eccezioni rassegnate in precedenza.

Si costituivano gli originari attori, nonché [OSCURATO:PERSONA], intervenuta nel giudizio di primo grado, i quali si riportavano alle domande e conclusioni precedentemente rassegnate e ne chiedevano l’estensione alla moglie pretermessa del convenuto Morra, [OSCURATO:PERSONA], comproprietaria di uno dei terreni frontisti rispetto alla strada “Salecchia” e, quindi, interessata all’accertamento dei confini.

Con sentenza n. 180/2013, il Tribunale di Foggia rigettava la domanda degli originari attori/convenuti in riassunzione, condannandoli in solido alla rifusione delle spese di lite supportate da [OSCURATO:PERSONA].

3. Decidendo sull’appello proposto da tutte le parti soccombenti e nella costituzione degli eredi di [OSCURATO:PERSONA] (nelle more deceduto), [OSCURATO:PERSONA] (anche in proprio) e [OSCURATO:PERSONA], nonché di [OSCURATO:PERSONA] (quale successore a titolo particolare nel diritto controverso), la Corte di appello di Bari, con sentenza n. 1059/2016 (pubblicata il 21 novembre 2016), rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], siccome quest’ultimo era difettante della titolarità del diritto dedotto in giudizio (in quanto il relativo immobile era stato acquistato dalla consorte quando i due coniugi non erano ancora in comunione legale dei beni), e dichiarava integralmente compensate le spese di causa relativamente al rapporto processuale instauratosi con l’appellato.

Rilevava, poi, che l’eccezione di usucapione riproposta a mezzo di gravame incidentale da [OSCURATO:PERSONA], quale avente causa di [OSCURATO:PERSONA], era infondata, siccome priva di riscontri probatori in ordine alla sussistenza dei relativi presupposti.

Accoglieva, invece, l’appello spiegato da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, per l’effetto, accertava che [OSCURATO:PERSONA] aveva violato i confini della strada “Salecchia” con l’apposizione di grossi massi di pietra, e – a causa della traslazione della strada – aveva, altresì, occup ato porzioni dei terreni frontisti rispetto a detta stradina, di proprietà esclusiva di [OSCURATO:PERSONA].

Condannava, quindi, gli eredi del citato [OSCURATO:PERSONA] (nelle more deceduto) a ripristinare lo stato dei luoghi con la rimozione dei massi di pietra ed a restituire il tratto della citata stradella, situato sul terreno contraddistinto al foglio 51 particelle 12 e 16, al libero godimento delle comproprietarie [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per tutta la sua giacitura e per il relativo percorso.

A fondamento dell’adottata pronuncia, la citata Corte barese, quanto ai motivi riguardanti la declaratoria di illegittimità della condotta invasiva attuata dal [OSCURATO:PERSONA] e alla conseguente incertezza dei confini tra i fondi, ne rilevava, sulla scorta delle risultanze della c.t.u. e degli altri esiti istruttori, la fondatezza in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e, quindi, ordinava – sulla base della delimitazione del confine reale tra i fondi contigui - la rimessione in pristino dello stato dei luoghi n ei sensi precedentemente indicati.

Il giudice di appello provvedeva, infine, alla regolamentazione delle complessive spese giudiziali.

3. Avverso la citata sentenza di appello ha formulato ricorso per cassazione, riferito a quattro motivi, il [OSCURATO:PERSONA], resistito con controricorso dalla sola intimata [OSCURATO:PERSONA].

Le altre parti non hanno svolto attività difensiva in questa.

I difensori delle parti costituite hanno anche depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. . [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato – in relazione all’art.360, comma 1, n. 4 c.p.c. – la violazione o falsa applicazione degli artt.115 e 324 c.p.c., nonché – con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. –la violazione o falsa applicazione degli artt. 111, comma 6, Cost. e 132, comma2, n. 4 c.p.c., per aver la Corte di Appello di Bari utilizzato prove (la c.t.u. espletata nel giudizio di primo grado), nonostante si dovesse ritenere formato il giudicato interno sul punto.

2. Con la seconda censura il ricorrente ha dedotto –ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 115 e 116 c.p.c., nonché - in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c. – la violazione o falsa applicazione degli artt. 111, comma 6, Cost., e 132, comma 2, n. 4,c.p.c., oltre che – in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c – l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, sul presupposto che il giudice di appello aveva erroneamente interpretato la domanda qualificando l’azione dedotta in giudizio quale azione di rivendica e non di regolamento dei confini, nonché omesso l’esame circa tutti gli elementi acquisti da cui emergeva la situazione reale della strada e dei confini ed, infine, essendo stata utilizzata la CTU, basata solo sulla mappa, quale unico elemento probatorio.

3. Con il terzo motivo il ricorrente ha dedotto – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione o falsa applicazione degli artt. 950, 1140 e 1158 c.c., nonché – in ordine all’ art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. – la violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., unitamente alla violazione o falsa applicazione degli artt. 111, comma 6, Cost. e 132, comma 2, n. 4, c.p.c., oltre che - ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. – l’omesso fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, essendo, in primo luogo, risultati violati i principi in tema di usucapione della linea di confine ed avendo la citata Corte di appello omesso l’esame degli stessi elementi decisivi, da cui si evinceva una situazione della strada consolidata da oltre 30 anni e, infine, risultando la motivazione dell’impugnata sentenza del tutto perplessa.

4. Con la quarta ed ultima doglianza il ricorrente ha dedotto – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. – la violazione o falsa applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., nonché –ai sensi dell’art. 360 comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c. –la violazione o falsa applicazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., per errata interpretazione della domanda ed ultrapetizione risultando la motivazione della sentenza del tutto perplessa.

5. Rileva il collegio che occorre, in via pregiudiziale, prendere in considerazione un aspetto sopravvenuto attinente alla svoltasi vicenda processuale e sulla stessa incidente.

Infatti, il difensore del ricorrente ha prodotto, ai sensi dell’art. 372 c.p.c. (procedendo alla prescritta notificazione alle controparti mediante elenco), copia conforme all’originale dell’intervenuta sentenza del Tribunale di Foggia n. 2358/2021 (pubblicata il 14 ottobre 2021), con attestazione del suo passaggio in giudicato da parte del competente cancelliere in data 21 aprile 2022, sulla base della quale detto difensore ha eccepito l’inammissibilità del controricorso della [OSCURATO:PERSONA].

Ciò perché, con la citata sentenza divenuta irrevocabile, è stata accertata la falsità della sottoscrizione della Lenoci come apparentemente apposta alla procura speciale conferita al difensore in calce al controricorso notificato in data 29 gennaio 2018 nel giudizio, di cui trattasi in questa sede, iscritto al n.

R.G. 1110/2018 di questa Corte.

Pertanto, da questa evenienza –riconducibile ad una decisione passata in giudicato –discende l’inammissibilità, per difetto di ius postulandi in capo al difensore della Lenoci, del controricorso di quest’ultima, per effetto della nullità assoluta della relativa costituzione in questo giudizio e di tutta l’attività processuale successiva, pacificamente rilevabile in ogni stato e grado del giudizio di riferimento.

Infatti, per essere legittimato a sottoscrivere il ricorso per cassazione l’avvocato, iscritto nell'apposito albo, deve essere munito di mandatospeciale sottoscritto dalla parte, la cui firma deve essere certificata come autografa dallo stesso difensore, con la conseguenza che è inammissibile, perché da intendersi sottoscritto da avvocato privo diprocura speciale, l’atto di costituzione in cassazione a margine del quale figuri unaprocura con firma della parte (nel caso di specie, quella della controricorrente), di cui, con sentenza passata in giudicato, sia stata accertata lafalsità.

Occorre, peraltro, aggiungere che l’accertata falsità materiale della procura alle liti non è riconducibile ad alcuna delle ipotesi disciplinate dall'art. 182 c.p.c., in quanto comporta l'invalidità assoluta, rilevabile (come detto) anche d'ufficio, di un elemento indispensabile per la formazione fenomenica dell'atto giudiziale, che incide sulla validità dell'instaurazione del rapporto processuale, impedendo la produzione di qualsiasi effetto giuridico, senza alcuna possibilità di sanatoria (cfr. Cass.n. 20511/2019 e, da ultimo, Cass. n. 38735/2021).

Per tali ragioni, il controricorso della Lenoci deve essere dichiarato inammissibile.

È solo il caso di precisare che gli eventuali vizi processuali interessanti il giudizio di falso definito con la sentenza irrevocabile in precedenza richiamata non possono avere alcun rilievo sul presente giudizio di cassazione, dovendo essere fatti valere dalla parte interessata con altri rimedi giudiziali eventualmente ammissibili, ma certamente non possono essere valutati in via incidentale con la presente sentenza, mediante la quale si è dovuto solo prendere atto della formazione del giudicato esterno sulla statuizione di falsità della sottoscrizione della Lenoci apposta alla procura speciale conferita al suo difensore in questo giudizio di legittimità, traendosene le conseguenze nei sensi appena evidenziati.

6. In linea preliminare, bisogna, altresì, rilevare che il ricorso risulta proposto e notificato nei soli confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (uniche parti vittoriose all’esito del giudizio di appello), ma il giudizio di secondo grado si era svolto –nel contraddittorio caratterizzato da litisconsorzio necessario – anche nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA] (ancorché rimasto soccombente in secondo grado), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali non risultano essere stati evocati nel giudizio di cassazione e nei cui confronti, quindi, dovrebbe essere ordinata l’integrazione del contraddittorio.

Tuttavia, poiché il ricorso va ritenuto manifestamente infondato in tutti i suoi motivi (per quanto si dirà in seguito), deve trovare applicazione il principio secondo cui, nel giudizio di cassazione, il rispetto del principio della ragionevole durata del processo impone, qualora il ricorso (oltre ad essere inammissibile) sia "prima facie" infondato, di definire con immediatezza il procedimento, senza la preventiva integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari cui il ricorso non risulti notificato, trattandosi di un'attività processuale del tutto ininfluente sull'esito del giudizio e non essendovi, in concreto, esigenze di tutela del contraddittorio, delle garanzie di difesa e del diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità (cfr., ad es., Cass. n. 6826/2010 e Cass.n. 11287/2018)

7. Tutto ciò premesso, il collegio ritiene – come già, per l’appunto, anticipato – che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, non potendosi ritenere formato alcun giudicato interno con riferimento alla utilizzazione - nella sentenza qui impugnata - delle risultanze della c.t.u. recepite nella prima sentenza del Tribunale, poi appellata con la conseguente rimessione da parte del giudice di appello a quello di prime cure per effetto della necessità dell’integrità del contraddittorio, mediante l’emissione, quindi, di una pronuncia avente solo carattere processuale e non un contenuto di merito.

È, infatti, evidente che, nella prosecuzione del giudizio riassunto a seguito della rimessione al primo giudice con la sentenza n. 485/2006 della Corte di appello di Bari (non contenente – come detto - alcuna statuizione di merito idonea al giudicato), gli esiti della c.t.u. già espletata - e formante parte del materiale istruttorio che già aveva avuto ingresso nello stesso giudizio, nel rispetto del contraddittorio, regolarmente instaurato -erano autonomamente valutabili ai fini della nuova decisione, anche in applicazione del generale principio di “acquisizione della prova”.

8. La seconda censura è inammissibile e, comunque, priva di ogni fondamento giuridico.

In primo luogo, perché la qualificazione operata dalla Corte di appello quale azione di rivendicazione, con valutazione incidentale dell’accertamento dell’eventuale sconfinamento (involgente, quindi, anche la delimitazione della linea di confine), è stata correttamente operata dalla Corte di appello.

Essa era, infatti, diretta – sulla base della legittima ricostruzione dei rispettivi titoli di proprietà –all’ottenimento del ripristino dello stato precedente (corrispondente alle aree dei rispettivi fondi) e alla rimozione degli ostacoli impeditivi del passaggio sulla stradina ivi esistente, oltre che alla conseguente restituzione, in favore degli attori, delle parti degli immobili di loro proprietà che fossero risultate illegittimamente occupate per effetto della condotta illecita del convenuto.

In secondo luogo, sotto l’apparenza di un vizio ricondotto al n. 5) dell’art.360 c.p.c., il ricorrente intende censurare l’apprezzamento di merito adeguatamente compiuto dalla Corte di appello nell’impugnata sentenza in ordine all’accertamento relativo allo sconfinamento realizzato dal ricorrente (secondo le illecite modalità dedotte con l’atto introduttivo), avuto riguardo alla ricostruzione del pregresso stato dei luoghi e delle rispettive proprietà delle parti per come individuate dal c.t.u.

In ogni caso, le circostanze relative all’attività illecita posta in essere dal ricorrente con riferimento allo stato deiluoghi e alla situazione petitoria sono state adeguatamente valorizzate – con valutazione di merito insindacabile nella presente sede di legittimità - dalla Corte di appello, senza che sia rimasto inesplorato alcun fatto decisivo nell’impugnata sentenza, non inficiata nemmeno da alcun vizio di contraddittorietà intrinseca, di illogicità manifesta o caratterizzata da una motivazione perplessa.

Costituisce principio pacifico che non è ammissibile invocare con il ricorso per cassazione la rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, realizzandosi, altrimenti, una surrettizia trasformazione delgiudizio di legittimità in un nuovo, non consentito,terzo grado di merito (cfr., ad es., Cass. n. 8758/2017 e 18721/2018).

9. La terza doglianza si profila inammissibile, poiché alla critica della compiuta valutazione di merito (v. pag. 7 dell’impugnata sentenza, in particolare) circa l’insussistenza delle condizioni della domanda di usucapione fatta propria dal [OSCURATO:PERSONA], il giudice di appello ha, infatti, desunto tale inesistenza da plurimi elementi, tutti idoneamente indicati e correttamente valorizzati, quali: l’incertezza delle porzioni di fondo costituentine oggetto; la contestata – e comunque non idoneamente riscontrata - data di i nizio del vantato possesso ad usucapionem; la mancata prova dell’emergenza del necessario animus possidendie l’insufficienza in ogni caso del periodo previsto dall’art. 1158 c.c. .

Secondo la giurisprudenza costante di questa Corte (cfr., tra le tante, Cass. n. 11410/2010 e Cass. n. 365/2017), l'accertamento relativo al possesso ad usucapionem , alla rilevanza delle prove ed alla determinazione del decorso del tempo utile al verificarsi dell'usucapioneè devoluto al giudice delmerito ed è incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici (come certamente verificatosi nel caso in questione).

10. Anche il quarto ed ultimo motivo va considerato inammissibile sia perché, ancora una volta, esso si risolve in una censura relativa ad accertamenti di fatto adeguatamente compiuti nell’impugnata sentenza, sia in quanto –sotto la prospettazione di una motivazione perplessa – si deduce una supposta insufficienza motivazionale, non più denunciabile secondo il nuovo n. 5) dell’art. 360 c.p.c. .

La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Pertanto, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (v., ex multis, Cass.

SU nn. 8053 e 8054 del 2014; Cass. n. 23940/2017 e Cass. n. 22598/2018), è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (tutti vizi insussistenti con riferimento alla sentenza qui impugnata), esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione.

11. In definitiva, alla stregua delle argomentazioni complessivamente svolte, il ricorso deve essere integralmente respinto.

Per effetto della ritenuta inammissibilità del controricorso, non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio.

Ai sensi del citato art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e dichiara inammissibile il controricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo un

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RMELO (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 63E27 D269Z), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato “ex lege” presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione, in Roma, piazza Cavour; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 33B17 D269M), rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale allegata in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata “ex lege” presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione, in Roma, piazza Cavour; -controricorrente - e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 34H65 D269V); -intimata - avverso la sentenza della Corte di appello di Bari n. 1059/2016 (pubblicata il 21 novembre 2016); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 luglio 2022 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie dei difensori di entrambe l e parti costituite, depositate ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. . [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di citazione notificato nel novembre del 1997, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Foggia, [OSCURATO:PERSONA], deducendo che quest’ultimo aveva [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 01140/18 C.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] occupato alcune parti (con l’apposizione di numerose pietre) della strada interpoderale denominata “Salecchia” - ubicata nel fondo sito nel Comune di Bovino (in catasto al foglio 51, particelle 12 e 16), avente esclusiva funzione di strada per destinazione del padre di famiglia, come risultante dai titoli di proprietà prodotti in atti - nella titolarità di essi attori e dello stesso convenuto, modificandone il percorso ed appropriandosi di porzioni del terreno appartenente ai medesimi attori. Chiedevano, pertanto, la condanna del citato convenuto al ripristino dello status quo ante, previa determinazione in via incidentale dell’accertamento dei confini tra i fondi dedotti in controversia. Si costituiva il [OSCURATO:PERSONA], il quale eccepiva, preliminarmente, il difetto di legittimazione attiva del Mastromartino, poiché il fondo oggetto di causa era di proprietà della sola moglie [OSCURATO:PERSONA], instava per il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, formulava eccezione di usucapione in ordine all’acquisto delle porzioni di terreno dallo stesso possedute che non fossero risultate rientranti nella sua proprietà. All’esito dell’istruzione probatoria, il Tribunale adito, con sentenza n. 2398/2002, accertava che il [OSCURATO:PERSONA] aveva violato i confini del terreno oggetto di causa ed adibito a strada, come individuati nella CTU, sicché lo condannava al ripristino dello stato dei luoghi, ordinando la liberazione del fondo di proprietà di essi attori dai massi e da qualunque altro ostacolo a sua cura e spese. Disponeva, altresì, la reintegrazione degli attori e dell’intervenuta [OSCURATO:PERSONA] nel godimento del terreno illegittimamente occupato e nella facoltà di passaggio sull’intera estensione della strada, disponendo il rilascio delle parti di terreno occupate in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché in favore del possessore [OSCURATO:PERSONA] per le porzioni di terreno di appartenenza esclusiva occupate dal convenuto a seguito della traslazione della strada. Infine, rigettava, perché non provata, la domanda di usucapione di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Pronunciandosi sull’appello avanzato dal soccombente [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello di Bari, con sentenza n. 485/2006, rilevava il difetto di contraddittorio nel giudizio instaurato con l’originario atto di citazione, in quanto il legittimato passivo non era soltanto il [OSCURATO:PERSONA], ma anche la moglie [OSCURATO:PERSONA], comproprietaria, che non aveva partecipato al processo di primo grado, pur essendo litisconsorte necessaria passiva, in quanto destinata a subire gli effetti del rilascio e del recupero del bene a favore degli attori. Per effetto di tale vizio di costituzione del contraddittorio veniva ordinata la rimessione della causa al primo giudice. Il giudizio veniva, quindi, riassunto dal [OSCURATO:PERSONA], il quale riproponeva tutte le difese ed eccezioni rassegnate in precedenza. Si costituivano gli originari attori, nonché [OSCURATO:PERSONA], intervenuta nel giudizio di primo grado, i quali si riportavano alle domande e conclusioni precedentemente rassegnate e ne chiedevano l’estensione alla moglie pretermessa del convenuto Morra, [OSCURATO:PERSONA], comproprietaria di uno dei terreni frontisti rispetto alla strada “Salecchia” e, quindi, interessata all’accertamento dei confini. Con sentenza n. 180/2013, il Tribunale di Foggia rigettava la domanda degli originari attori/convenuti in riassunzione, condannandoli in solido alla rifusione delle spese di lite supportate da [OSCURATO:PERSONA]. 3. Decidendo sull’appello proposto da tutte le parti soccombenti e nella costituzione degli eredi di [OSCURATO:PERSONA] (nelle more deceduto), [OSCURATO:PERSONA] (anche in proprio) e [OSCURATO:PERSONA], nonché di [OSCURATO:PERSONA] (quale successore a titolo particolare nel diritto controverso), la Corte di appello di Bari, con sentenza n. 1059/2016 (pubblicata il 21 novembre 2016), rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], siccome quest’ultimo era difettante della titolarità del diritto dedotto in giudizio (in quanto il relativo immobile era stato acquistato dalla consorte quando i due coniugi non erano ancora in comunione legale dei beni), e dichiarava integralmente compensate le spese di causa relativamente al rapporto processuale instauratosi con l’appellato. Rilevava, poi, che l’eccezione di usucapione riproposta a mezzo di gravame incidentale da [OSCURATO:PERSONA], quale avente causa di [OSCURATO:PERSONA], era infondata, siccome priva di riscontri probatori in ordine alla sussistenza dei relativi presupposti. Accoglieva, invece, l’appello spiegato da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, per l’effetto, accertava che [OSCURATO:PERSONA] aveva violato i confini della strada “Salecchia” con l’apposizione di grossi massi di pietra, e – a causa della traslazione della strada – aveva, altresì, occup ato porzioni dei terreni frontisti rispetto a detta stradina, di proprietà esclusiva di [OSCURATO:PERSONA]. Condannava, quindi, gli eredi del citato [OSCURATO:PERSONA] (nelle more deceduto) a ripristinare lo stato dei luoghi con la rimozione dei massi di pietra ed a restituire il tratto della citata stradella, situato sul terreno contraddistinto al foglio 51 particelle 12 e 16, al libero godimento delle comproprietarie [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per tutta la sua giacitura e per il relativo percorso. A fondamento dell’adottata pronuncia, la citata Corte barese, quanto ai motivi riguardanti la declaratoria di illegittimità della condotta invasiva attuata dal [OSCURATO:PERSONA] e alla conseguente incertezza dei confini tra i fondi, ne rilevava, sulla scorta delle risultanze della c.t.u. e degli altri esiti istruttori, la fondatezza in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e, quindi, ordinava – sulla base della delimitazione del confine reale tra i fondi contigui - la rimessione in pristino dello stato dei luoghi n ei sensi precedentemente indicati. Il giudice di appello provvedeva, infine, alla regolamentazione delle complessive spese giudiziali. 3. Avverso la citata sentenza di appello ha formulato ricorso per cassazione, riferito a quattro motivi, il [OSCURATO:PERSONA], resistito con controricorso dalla sola intimata [OSCURATO:PERSONA]. Le altre parti non hanno svolto attività difensiva in questa. I difensori delle parti costituite hanno anche depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. . [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato – in relazione all’art.360, comma 1, n. 4 c.p.c. – la violazione o falsa applicazione degli artt.115 e 324 c.p.c., nonché – con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. –la violazione o falsa applicazione degli artt. 111, comma 6, Cost. e 132, comma2, n. 4 c.p.c., per aver la Corte di Appello di Bari utilizzato prove (la c.t.u. espletata nel giudizio di primo grado), nonostante si dovesse ritenere formato il giudicato interno sul punto. 2. Con la seconda censura il ricorrente ha dedotto –ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 115 e 116 c.p.c., nonché - in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c. – la violazione o falsa applicazione degli artt. 111, comma 6, Cost., e 132, comma 2, n. 4,c.p.c., oltre che – in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c – l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, sul presupposto che il giudice di appello aveva erroneamente interpretato la domanda qualificando l’azione dedotta in giudizio quale azione di rivendica e non di regolamento dei confini, nonché omesso l’esame circa tutti gli elementi acquisti da cui emergeva la situazione reale della strada e dei confini ed, infine, essendo stata utilizzata la CTU, basata solo sulla mappa, quale unico elemento probatorio. 3. Con il terzo motivo il ricorrente ha dedotto – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione o falsa applicazione degli artt. 950, 1140 e 1158 c.c., nonché – in ordine all’ art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. – la violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., unitamente alla violazione o falsa applicazione degli artt. 111, comma 6, Cost. e 132, comma 2, n. 4, c.p.c., oltre che - ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. – l’omesso fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, essendo, in primo luogo, risultati violati i principi in tema di usucapione della linea di confine ed avendo la citata Corte di appello omesso l’esame degli stessi elementi decisivi, da cui si evinceva una situazione della strada consolidata da oltre 30 anni e, infine, risultando la motivazione dell’impugnata sentenza del tutto perplessa. 4. Con la quarta ed ultima doglianza il ricorrente ha dedotto – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. – la violazione o falsa applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., nonché –ai sensi dell’art. 360 comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c. –la violazione o falsa applicazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., per errata interpretazione della domanda ed ultrapetizione risultando la motivazione della sentenza del tutto perplessa. 5. Rileva il collegio che occorre, in via pregiudiziale, prendere in considerazione un aspetto sopravvenuto attinente alla svoltasi vicenda processuale e sulla stessa incidente. Infatti, il difensore del ricorrente ha prodotto, ai sensi dell’art. 372 c.p.c. (procedendo alla prescritta notificazione alle controparti mediante elenco), copia conforme all’originale dell’intervenuta sentenza del Tribunale di Foggia n. 2358/2021 (pubblicata il 14 ottobre 2021), con attestazione del suo passaggio in giudicato da parte del competente cancelliere in data 21 aprile 2022, sulla base della quale detto difensore ha eccepito l’inammissibilità del controricorso della [OSCURATO:PERSONA]. Ciò perché, con la citata sentenza divenuta irrevocabile, è stata accertata la falsità della sottoscrizione della Lenoci come apparentemente apposta alla procura speciale conferita al difensore in calce al controricorso notificato in data 29 gennaio 2018 nel giudizio, di cui trattasi in questa sede, iscritto al n. R.G. 1110/2018 di questa Corte. Pertanto, da questa evenienza –riconducibile ad una decisione passata in giudicato –discende l’inammissibilità, per difetto di ius postulandi in capo al difensore della Lenoci, del controricorso di quest’ultima, per effetto della nullità assoluta della relativa costituzione in questo giudizio e di tutta l’attività processuale successiva, pacificamente rilevabile in ogni stato e grado del giudizio di riferimento. Infatti, per essere legittimato a sottoscrivere il ricorso per cassazione l’avvocato, iscritto nell'apposito albo, deve essere munito di mandatospeciale sottoscritto dalla parte, la cui firma deve essere certificata come autografa dallo stesso difensore, con la conseguenza che è inammissibile, perché da intendersi sottoscritto da avvocato privo diprocura speciale, l’atto di costituzione in cassazione a margine del quale figuri unaprocura con firma della parte (nel caso di specie, quella della controricorrente), di cui, con sentenza passata in giudicato, sia stata accertata lafalsità. Occorre, peraltro, aggiungere che l’accertata falsità materiale della procura alle liti non è riconducibile ad alcuna delle ipotesi disciplinate dall'art. 182 c.p.c., in quanto comporta l'invalidità assoluta, rilevabile (come detto) anche d'ufficio, di un elemento indispensabile per la formazione fenomenica dell'atto giudiziale, che incide sulla validità dell'instaurazione del rapporto processuale, impedendo la produzione di qualsiasi effetto giuridico, senza alcuna possibilità di sanatoria (cfr. Cass.n. 20511/2019 e, da ultimo, Cass. n. 38735/2021). Per tali ragioni, il controricorso della Lenoci deve essere dichiarato inammissibile. È solo il caso di precisare che gli eventuali vizi processuali interessanti il giudizio di falso definito con la sentenza irrevocabile in precedenza richiamata non possono avere alcun rilievo sul presente giudizio di cassazione, dovendo essere fatti valere dalla parte interessata con altri rimedi giudiziali eventualmente ammissibili, ma certamente non possono essere valutati in via incidentale con la presente sentenza, mediante la quale si è dovuto solo prendere atto della formazione del giudicato esterno sulla statuizione di falsità della sottoscrizione della Lenoci apposta alla procura speciale conferita al suo difensore in questo giudizio di legittimità, traendosene le conseguenze nei sensi appena evidenziati. 6. In linea preliminare, bisogna, altresì, rilevare che il ricorso risulta proposto e notificato nei soli confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (uniche parti vittoriose all’esito del giudizio di appello), ma il giudizio di secondo grado si era svolto –nel contraddittorio caratterizzato da litisconsorzio necessario – anche nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA] (ancorché rimasto soccombente in secondo grado), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali non risultano essere stati evocati nel giudizio di cassazione e nei cui confronti, quindi, dovrebbe essere ordinata l’integrazione del contraddittorio. Tuttavia, poiché il ricorso va ritenuto manifestamente infondato in tutti i suoi motivi (per quanto si dirà in seguito), deve trovare applicazione il principio secondo cui, nel giudizio di cassazione, il rispetto del principio della ragionevole durata del processo impone, qualora il ricorso (oltre ad essere inammissibile) sia "prima facie" infondato, di definire con immediatezza il procedimento, senza la preventiva integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari cui il ricorso non risulti notificato, trattandosi di un'attività processuale del tutto ininfluente sull'esito del giudizio e non essendovi, in concreto, esigenze di tutela del contraddittorio, delle garanzie di difesa e del diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità (cfr., ad es., Cass. n. 6826/2010 e Cass.n. 11287/2018) 7. Tutto ciò premesso, il collegio ritiene – come già, per l’appunto, anticipato – che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, non potendosi ritenere formato alcun giudicato interno con riferimento alla utilizzazione - nella sentenza qui impugnata - delle risultanze della c.t.u. recepite nella prima sentenza del Tribunale, poi appellata con la conseguente rimessione da parte del giudice di appello a quello di prime cure per effetto della necessità dell’integrità del contraddittorio, mediante l’emissione, quindi, di una pronuncia avente solo carattere processuale e non un contenuto di merito. È, infatti, evidente che, nella prosecuzione del giudizio riassunto a seguito della rimessione al primo giudice con la sentenza n. 485/2006 della Corte di appello di Bari (non contenente – come detto - alcuna statuizione di merito idonea al giudicato), gli esiti della c.t.u. già espletata - e formante parte del materiale istruttorio che già aveva avuto ingresso nello stesso giudizio, nel rispetto del contraddittorio, regolarmente instaurato -erano autonomamente valutabili ai fini della nuova decisione, anche in applicazione del generale principio di “acquisizione della prova”. 8. La seconda censura è inammissibile e, comunque, priva di ogni fondamento giuridico. In primo luogo, perché la qualificazione operata dalla Corte di appello quale azione di rivendicazione, con valutazione incidentale dell’accertamento dell’eventuale sconfinamento (involgente, quindi, anche la delimitazione della linea di confine), è stata correttamente operata dalla Corte di appello. Essa era, infatti, diretta – sulla base della legittima ricostruzione dei rispettivi titoli di proprietà –all’ottenimento del ripristino dello stato precedente (corrispondente alle aree dei rispettivi fondi) e alla rimozione degli ostacoli impeditivi del passaggio sulla stradina ivi esistente, oltre che alla conseguente restituzione, in favore degli attori, delle parti degli immobili di loro proprietà che fossero risultate illegittimamente occupate per effetto della condotta illecita del convenuto. In secondo luogo, sotto l’apparenza di un vizio ricondotto al n. 5) dell’art.360 c.p.c., il ricorrente intende censurare l’apprezzamento di merito adeguatamente compiuto dalla Corte di appello nell’impugnata sentenza in ordine all’accertamento relativo allo sconfinamento realizzato dal ricorrente (secondo le illecite modalità dedotte con l’atto introduttivo), avuto riguardo alla ricostruzione del pregresso stato dei luoghi e delle rispettive proprietà delle parti per come individuate dal c.t.u. In ogni caso, le circostanze relative all’attività illecita posta in essere dal ricorrente con riferimento allo stato deiluoghi e alla situazione petitoria sono state adeguatamente valorizzate – con valutazione di merito insindacabile nella presente sede di legittimità - dalla Corte di appello, senza che sia rimasto inesplorato alcun fatto decisivo nell’impugnata sentenza, non inficiata nemmeno da alcun vizio di contraddittorietà intrinseca, di illogicità manifesta o caratterizzata da una motivazione perplessa. Costituisce principio pacifico che non è ammissibile invocare con il ricorso per cassazione la rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, realizzandosi, altrimenti, una surrettizia trasformazione delgiudizio di legittimità in un nuovo, non consentito,terzo grado di merito (cfr., ad es., Cass. n. 8758/2017 e 18721/2018). 9. La terza doglianza si profila inammissibile, poiché alla critica della compiuta valutazione di merito (v. pag. 7 dell’impugnata sentenza, in particolare) circa l’insussistenza delle condizioni della domanda di usucapione fatta propria dal [OSCURATO:PERSONA], il giudice di appello ha, infatti, desunto tale inesistenza da plurimi elementi, tutti idoneamente indicati e correttamente valorizzati, quali: l’incertezza delle porzioni di fondo costituentine oggetto; la contestata – e comunque non idoneamente riscontrata - data di i nizio del vantato possesso ad usucapionem; la mancata prova dell’emergenza del necessario animus possidendie l’insufficienza in ogni caso del periodo previsto dall’art. 1158 c.c. . Secondo la giurisprudenza costante di questa Corte (cfr., tra le tante, Cass. n. 11410/2010 e Cass. n. 365/2017), l'accertamento relativo al possesso ad usucapionem , alla rilevanza delle prove ed alla determinazione del decorso del tempo utile al verificarsi dell'usucapioneè devoluto al giudice delmerito ed è incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici (come certamente verificatosi nel caso in questione). 10. Anche il quarto ed ultimo motivo va considerato inammissibile sia perché, ancora una volta, esso si risolve in una censura relativa ad accertamenti di fatto adeguatamente compiuti nell’impugnata sentenza, sia in quanto –sotto la prospettazione di una motivazione perplessa – si deduce una supposta insufficienza motivazionale, non più denunciabile secondo il nuovo n. 5) dell’art. 360 c.p.c. . La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (v., ex multis, Cass. SU nn. 8053 e 8054 del 2014; Cass. n. 23940/2017 e Cass. n. 22598/2018), è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (tutti vizi insussistenti con riferimento alla sentenza qui impugnata), esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione. 11. In definitiva, alla stregua delle argomentazioni complessivamente svolte, il ricorso deve essere integralmente respinto. Per effetto della ritenuta inammissibilità del controricorso, non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio. Ai sensi del citato art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e dichiara inammissibile il controricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo un
Sentenza Cassazione n. 24530/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris