Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 ottobre 1970

Cassazione n. 06920/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 9/10/1970 avverso la sentenza del 15/7/2020 della CORTE ASSISE APPELLO di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di assise di appello di Perugia, quale giudice del rinvio a seguito di annullamento disposto "limitatamente al trattamento sanzionatorio" dalla Corte di cassazione con sentenza in data 7 novembre 2019, ha parzialmente riformato la pronuncia con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], rideterminando, dopo avere escluso la recidiva, la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in anni 8 mesi 4 di reclusione.

Preso atto della fissazione della pena base nella misura di anni 11 e mesi 7 di reclusione, la Corte di merito ha determinato l'aumento relativo alle due circostanze aggravanti residue di cui agli artt. 585, primo comma, e 61, primo comma, n. 5), cod. pen. in un anno di reclusione (tenuto conto della pericolosità sociale e l'assenza di scrupoli morali) così da pervenire alla pena complessiva di anni 12 e mesi 7, ridotta poi, per la scelta del giudizio abbreviato, ad anni 8 e mesi 4 di reclusione.

2. Ricorre l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, sviluppando un unico motivo con cui denuncia omessa motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in punto di mancata rideterminazione della pena base pur ritualmente richiesta con le note di udienza depositate in data 7 luglio 2020 al fine di ricalibrarla con l'avvenuta esclusione della aggravante ad effetto speciale della recidiva.

Anziché rispondere ai rilievi difensivi, la Corte distrettuale si è limitata a prendere atto della pena base fissata dalla Corte di appello Ancona, ritenendo erroneamente sussistenti limiti imposti dalla sentenza di annullamento che, invece, aveva devoluto al giudice del rinvio non solo l'operazione di sottrazione del quantum di pena applicato in virtù del riconoscimento della recidiva, ma la rivisitazione dell'intero trattamento. sanzionatorio.

D'altra parte, la Corte territoriale, ben consapevole del mandato ricevuto, ha provveduto a rivalutare, riducendoli, gli aumenti di pena relativi alle residue aggravanti.

In tal modo, la Corte territoriale non ha adempiuto all'onere motivazionale relativo alla determinazione della pena-base anche al solo fine di confermare la misura stabilita dalla sentenza annullata.

3. Con note di replica alle conclusioni del Procuratore generale, il ricorrente ha ribadito che la sentenza impugnata ha illegittimamente omesso di motivare le ragioni per cui, elisa l'aggravante di cui all'art. 99 c.p., le mutate caratteristiche soggettive dell'imputato certamente rilevanti ex art. 133, secondo comma, cod. pen., non abbiano comportato una, altrettanto rilevante, diminuzione della pena base." [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato.

1. La Corte di appello di Perugia Corte, investita del giudizio di rinvio disposto dalla sentenza di annullamento per un nuovo esame del trattamento sanzionatorio del ricorrente, dopo avere escluso la recidiva in adesione al principio di diritto fissato dal giudice rescindente, si è limitata a "prendere atto della fissazione della og) pena base nella misura di anni undici e mesi sette di reclusione" per poi rideterminare in un anno di reclusione in luogo dei 18 mesi stabiliti dalla sentenza annullata l'aumento complessivo per le aggravanti previste dagli artt. 585, primo comma, e 61 n. 5 cod. pen.

Nonostante la difesa dell'imputato l'avesse compulsata con il deposito di memoria scritta, con cui si chiedeva la rimodulazione della pena per la violazione più grave, determinata dal Giudice per le indagini preliminari in misura notevolmente superiore al minimo edittale, per renderla più aderente alla personalità dell'imputato e alla sua capacità a delinquere, come risultanti dall'esclusione della recidiva, la Corte territoriale non ha giustificato la scelta discrezionale sulla commisurazione della pena in alcun modo: né richiamando, anche implicitamente o con espressioni evocative, le valutazioni del giudice del primo grado né facendo riferimento ad alcuno degli indici di cui all'art. 133 cod. pen. né infine confrontandosi con i rilevi difensivi.

2. Tale difetto di motivazione, non spiegabile né con le limitazioni previste dalla legge per il giudizio di rinvio (art. 627, comma 1, cod. proc. pen.) né con l'obbligo di uniformarsi alle questioni di diritto decise dalla sentenza della Corte di cassazione e alle loro premesse logico-giuridiche poste a base dell'annullamento sulle quali si è formato il cosiddetto giudicato implicito interno (art. 627, comma 3, cod. proc. pen.), concerne un punto centrale della decisione ritualmente devoluto alla cognizione del giudice di rinvio, ossia la commisurazione della pena per la violazione più grave alla stregua dei criteri fissati dall'art. 133, cod. pen La centralità e l'importanza della quantificazione della pena è stata più volte sottolineata dal Giudice delle leggi che ha ribadito che «il potere discrezionale del giudice nella determinazione della pena forma oggetto, nell'ambito del sistema penale, di un principio di livello costituzionale», perché strettamente correlato alla finalità rieducativa della pena che non viene in considerazione sola fase dell'esecuzione, ma costituisce «una delle qualità essenziali e generali che caratterizzano la pena nel suo contenuto ontologico, e l'accompagnano da quando nasce, nell'astratta previsione normativa, fino a quando in concreto si estingue» (sentenza n. 313 del 1990; si vedano anche le sentenze n. 129 del 2008, n. 257 del 2006, n. 341 del 1994 e la n. 183 del 10/06/2011) La giurisprudenza di legittimità, nel solco tracciato dalla Consulta, ha ripetutamente affermato che la quantificazione della pena non può essere frutto di scelte immotivate né arbitrarie, ma nemmeno di valutazioni esasperatamente analitiche.

Ciò che conta è che dell'uso del potere discrezionale il giudice dia conto rendendo noti gli elementi che lo giustificano (art. 132, cod. pen.) sicché il giudice 3 nell'apparato motivazionale relativo alla misura della pena può anche limitarsi ad indicare l'elemento, tra quelli di cui all'art. 133 cod. pen., ritenuto prevalente e di dominante rilievo senza procedere ad una analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti, purché, in una visione globale di ogni particolarità del caso, dia l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti e decisivi (così, in motivazione, anche Sez. 3, n. 19639 del 27/1/2012, Gallo; Sez. 5, n. 7562 del 17/1/2013, [OSCURATO:PERSONA]; Sez.

U, n. 5519 del 21/4/1979, Pelosi, Rv. 142252) Quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente quali, tra i criteri, oggettivi o soggettivi, enunciati dall'art. 133 c.p., siano stati ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio.

E' consentito far ricorso esclusivo a clausole di stile, quali il generico richiamo alla "entità del fatto" e alla "personalità dell'imputato, così come a espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa", "congruo aumento", solo quando il giudice non si discosti molto dai minimi edittali (Sez. 3, n. 28852 del 8/5/2013, Taurasi, Rv. 256464; Sez. 1, n. 1059 dei 14/2/1997, Gagliano; Sez. 3, n. 33773 del 29/5/2007, Ruggieri).

Non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione ma è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale ed il parametro valutativo sia comunque desumibile dal testo della sentenza nel suo complesso argomentativo e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena (Sez.

U, n. 47127 del 24/6/2021, Pizzone in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 46412 del 5/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 4, n. 21294 del 20/3/2013, Serratore, Rv. 256197; Sez. 2, n. 36245 del 26/6/2009, Denaro, Rv. 245596).

In sede di appello è inoltre necessario che il giudice si confronti anche con gli argomenti devoluti a sostegno del più mite trattamento sanzionatorio rivendicato dall'imputato purché tali argomenti siano connotati dal requisito della specificità (Sez. 1, n. 707 del 13/11/1997, Ingardia, Rv. 209443; Sez. 1, n. 8677 del 06/12/2000, Gasparro, Rv. 218140; Sez. 4, n. 110 del 5/12/1989, Buccilli, Rv. 182965).

3. Le individuate lacune motivazionali sul trattamento sanzionatorio impongono l'annullamento della sentenza impugnata ed il rinvio alla Corte di assise di appello di Firenze per nuovo esame alla luce delle osservazioni appena svolte.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di assise di appello di Firenze.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 9/10/1970 avverso la sentenza del 15/7/2020 della CORTE ASSISE APPELLO di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di assise di appello di Perugia, quale giudice del rinvio a seguito di annullamento disposto "limitatamente al trattamento sanzionatorio" dalla Corte di cassazione con sentenza in data 7 novembre 2019, ha parzialmente riformato la pronuncia con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], rideterminando, dopo avere escluso la recidiva, la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in anni 8 mesi 4 di reclusione. Preso atto della fissazione della pena base nella misura di anni 11 e mesi 7 di reclusione, la Corte di merito ha determinato l'aumento relativo alle due circostanze aggravanti residue di cui agli artt. 585, primo comma, e 61, primo comma, n. 5), cod. pen. in un anno di reclusione (tenuto conto della pericolosità sociale e l'assenza di scrupoli morali) così da pervenire alla pena complessiva di anni 12 e mesi 7, ridotta poi, per la scelta del giudizio abbreviato, ad anni 8 e mesi 4 di reclusione. 2. Ricorre l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, sviluppando un unico motivo con cui denuncia omessa motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in punto di mancata rideterminazione della pena base pur ritualmente richiesta con le note di udienza depositate in data 7 luglio 2020 al fine di ricalibrarla con l'avvenuta esclusione della aggravante ad effetto speciale della recidiva. Anziché rispondere ai rilievi difensivi, la Corte distrettuale si è limitata a prendere atto della pena base fissata dalla Corte di appello Ancona, ritenendo erroneamente sussistenti limiti imposti dalla sentenza di annullamento che, invece, aveva devoluto al giudice del rinvio non solo l'operazione di sottrazione del quantum di pena applicato in virtù del riconoscimento della recidiva, ma la rivisitazione dell'intero trattamento. sanzionatorio. D'altra parte, la Corte territoriale, ben consapevole del mandato ricevuto, ha provveduto a rivalutare, riducendoli, gli aumenti di pena relativi alle residue aggravanti. In tal modo, la Corte territoriale non ha adempiuto all'onere motivazionale relativo alla determinazione della pena-base anche al solo fine di confermare la misura stabilita dalla sentenza annullata. 3. Con note di replica alle conclusioni del Procuratore generale, il ricorrente ha ribadito che la sentenza impugnata ha illegittimamente omesso di motivare le ragioni per cui, elisa l'aggravante di cui all'art. 99 c.p., le mutate caratteristiche soggettive dell'imputato certamente rilevanti ex art. 133, secondo comma, cod. pen., non abbiano comportato una, altrettanto rilevante, diminuzione della pena base." [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. La Corte di appello di Perugia Corte, investita del giudizio di rinvio disposto dalla sentenza di annullamento per un nuovo esame del trattamento sanzionatorio del ricorrente, dopo avere escluso la recidiva in adesione al principio di diritto fissato dal giudice rescindente, si è limitata a "prendere atto della fissazione della og) pena base nella misura di anni undici e mesi sette di reclusione" per poi rideterminare in un anno di reclusione in luogo dei 18 mesi stabiliti dalla sentenza annullata l'aumento complessivo per le aggravanti previste dagli artt. 585, primo comma, e 61 n. 5 cod. pen. Nonostante la difesa dell'imputato l'avesse compulsata con il deposito di memoria scritta, con cui si chiedeva la rimodulazione della pena per la violazione più grave, determinata dal Giudice per le indagini preliminari in misura notevolmente superiore al minimo edittale, per renderla più aderente alla personalità dell'imputato e alla sua capacità a delinquere, come risultanti dall'esclusione della recidiva, la Corte territoriale non ha giustificato la scelta discrezionale sulla commisurazione della pena in alcun modo: né richiamando, anche implicitamente o con espressioni evocative, le valutazioni del giudice del primo grado né facendo riferimento ad alcuno degli indici di cui all'art. 133 cod. pen. né infine confrontandosi con i rilevi difensivi. 2. Tale difetto di motivazione, non spiegabile né con le limitazioni previste dalla legge per il giudizio di rinvio (art. 627, comma 1, cod. proc. pen.) né con l'obbligo di uniformarsi alle questioni di diritto decise dalla sentenza della Corte di cassazione e alle loro premesse logico-giuridiche poste a base dell'annullamento sulle quali si è formato il cosiddetto giudicato implicito interno (art. 627, comma 3, cod. proc. pen.), concerne un punto centrale della decisione ritualmente devoluto alla cognizione del giudice di rinvio, ossia la commisurazione della pena per la violazione più grave alla stregua dei criteri fissati dall'art. 133, cod. pen La centralità e l'importanza della quantificazione della pena è stata più volte sottolineata dal Giudice delle leggi che ha ribadito che «il potere discrezionale del giudice nella determinazione della pena forma oggetto, nell'ambito del sistema penale, di un principio di livello costituzionale», perché strettamente correlato alla finalità rieducativa della pena che non viene in considerazione sola fase dell'esecuzione, ma costituisce «una delle qualità essenziali e generali che caratterizzano la pena nel suo contenuto ontologico, e l'accompagnano da quando nasce, nell'astratta previsione normativa, fino a quando in concreto si estingue» (sentenza n. 313 del 1990; si vedano anche le sentenze n. 129 del 2008, n. 257 del 2006, n. 341 del 1994 e la n. 183 del 10/06/2011) La giurisprudenza di legittimità, nel solco tracciato dalla Consulta, ha ripetutamente affermato che la quantificazione della pena non può essere frutto di scelte immotivate né arbitrarie, ma nemmeno di valutazioni esasperatamente analitiche. Ciò che conta è che dell'uso del potere discrezionale il giudice dia conto rendendo noti gli elementi che lo giustificano (art. 132, cod. pen.) sicché il giudice 3 nell'apparato motivazionale relativo alla misura della pena può anche limitarsi ad indicare l'elemento, tra quelli di cui all'art. 133 cod. pen., ritenuto prevalente e di dominante rilievo senza procedere ad una analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti, purché, in una visione globale di ogni particolarità del caso, dia l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti e decisivi (così, in motivazione, anche Sez. 3, n. 19639 del 27/1/2012, Gallo; Sez. 5, n. 7562 del 17/1/2013, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. U, n. 5519 del 21/4/1979, Pelosi, Rv. 142252) Quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente quali, tra i criteri, oggettivi o soggettivi, enunciati dall'art. 133 c.p., siano stati ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio. E' consentito far ricorso esclusivo a clausole di stile, quali il generico richiamo alla "entità del fatto" e alla "personalità dell'imputato, così come a espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa", "congruo aumento", solo quando il giudice non si discosti molto dai minimi edittali (Sez. 3, n. 28852 del 8/5/2013, Taurasi, Rv. 256464; Sez. 1, n. 1059 dei 14/2/1997, Gagliano; Sez. 3, n. 33773 del 29/5/2007, Ruggieri). Non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione ma è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale ed il parametro valutativo sia comunque desumibile dal testo della sentenza nel suo complesso argomentativo e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena (Sez. U, n. 47127 del 24/6/2021, Pizzone in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 46412 del 5/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 4, n. 21294 del 20/3/2013, Serratore, Rv. 256197; Sez. 2, n. 36245 del 26/6/2009, Denaro, Rv. 245596). In sede di appello è inoltre necessario che il giudice si confronti anche con gli argomenti devoluti a sostegno del più mite trattamento sanzionatorio rivendicato dall'imputato purché tali argomenti siano connotati dal requisito della specificità (Sez. 1, n. 707 del 13/11/1997, Ingardia, Rv. 209443; Sez. 1, n. 8677 del 06/12/2000, Gasparro, Rv. 218140; Sez. 4, n. 110 del 5/12/1989, Buccilli, Rv. 182965). 3. Le individuate lacune motivazionali sul trattamento sanzionatorio impongono l'annullamento della sentenza impugnata ed il rinvio alla Corte di assise di appello di Firenze per nuovo esame alla luce delle osservazioni appena svolte. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di assise di appello di Firenze. Così de
Sentenza Cassazione n. 06920/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris