CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 11998/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Marche, n. 1154/04/2022, depositata in data 19 ottobre2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 aprile 2026dal [OSCURATO:PERSONA].1. Il ricorrente chiedeva, in data 3 giugno 2002, il rimborsodell’IRAP per gli anni dal 1998 al 2001, per complessivi Euro14.739,16; formatosi il silenzio-rifiuto, il contribuente intimava, l’11agosto 2012, all’Agenzia di provvedere alla restituzione delleNumero registro generale 9488/2023Numero sezionale 2962/2026somme; dopo l’ulteriore silenzio dell’Ufficio, proponeva ricorsoNumero di raccolta generale 11998/2026innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Macerata.D ata pubblicazione 30/04/2026L’Agenzia si costituiva eccependo la prescrizione del diritto alrimborso, in quanto maturato il termine decennale, decorrente dal 3giugno 2002 alla data (11 agosto 2012) di presentazionedell’intimazione.La CTP dichiarava inammissibile il ricorso.2. Il contribuente proponeva appello innanzi alla Commissionetributaria regionale (poi Corte di giustizia tributaria di secondogrado) delle Marche, che confermava la sentenza dei giudici diprossimità; riteneva, infatti, che la presentazione di un’istanza dirimborso fosse già un atto di esercizio del diritto, a nulla rilevando iltermine di 90 giorni previsto dalla legge, concernente ‘unicamentela formazione del presupposto procedimentale per l’eventualeimpugnativa’.3. Il contribuente propone ricorso per cassazione affidato adun motivo. L’ADE ha depositato atto con il quale ha chiesto dipartecipare all’udienza di discussione.È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per l’8 aprile 2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo il contribuente deduce la «violazione e/ofalsa applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 2935 delc.c. e 21, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992 in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c.». Lamenta, in particolare, che la CGT-2 avrebbeerroneamente fissato il dies a quo del termine decennale diprescrizione nel giorno di presentazione dell’istanza di rimborso inluogo di quello successivo alla scadenza del termine di 90 giorniprevisto dalla legge per la formazione del silenzio-rifiuto sull’istanza.1.1. Il motivo è fondato.1.2. Infatti, secondo l'art. 21 (Termine per la proposizione delricorso) del d.lgs. n. 546 del 1992 (Disposizioni sul processotributario): «1. Il ricorso deve essere proposto a pena diinammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazioneNumero registro generale 9488/2023Numero sezionale 2962/2026dell'atto impugnato. La notificazione della cartella di pagamento valeNumero di raccolta generale 11998/2026anche come notificazione del ruolo. Data pubblicazione 30/04/20262. Il ricorso avverso il rifiuto tacito della restituzione di cui all'articolo 19, comma 1, lettera g), può essere proposto dopo ilnovantesimo giorno dalla domanda di restituzione presentata entroi termini previsti da ciascuna legge d'imposta e fino a quando il dirittoalla restituzione non è prescritto. La domanda di restituzione, inmancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopodue anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si èverificato il presupposto per la restituzione».Secondo questa Corte alla domanda di rimborso o restituzionedel credito maturato dal contribuente si applica, in mancanza di unadisciplina specifica posta dalla legislazione speciale in materia, lanorma generale residuale di cui all'art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546del 1992, che prevede il termine biennale di decadenza per lapresentazione dell'istanza, che non esclude tuttavia, una voltamaturato il silenzio-rifiuto, la decorrenza del termine decennale diprescrizione ex art. 2946 c.c. Ne consegue che il decorso dellaprescrizione, che comincia solo se e quando il diritto può essere fattovalere (art. 2935 c.c.), è sospeso durante il tempo di formazione delsilenzio-rifiuto a norma dell'art. 21, d.lgs. n. 546 del 1992, laddovela richiesta al fisco di un rimborso s'intende respinta, a tutti gli effettidi legge, quando siano trascorsi 90 giorni dalla data della suapresentazione, senza che l'ufficio si sia pronunciato (Cass.26/10/2021, n. 20083).3. La CGT-2 non si è attenuta ai suddetti principi laddove haindividuato il dies a quo del termine decennale di prescrizione nelgiorno di presentazione della domanda di rimborso; il detto terminedeve, di contro, ritenersi sospeso nel periodo di tempo previsto dallegislatore per la decisione dell’Ufficio sulla domanda e nel caso incui detto periodo scada senza che l’Ufficio adotti alcunprovvedimento, la prescrizione inizia il suo decorso dal giornosuccessivo alla scadenza del detto periodo.Numero registro generale 9488/2023Numero sezionale 2962/2026Numero di raccolta generale 11998/20264. Il ricorso va, in definitiva, accolto; la sentenza gravata vaData pubblicazione 30/04/2026cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodelle Marche, in altra composizione, perché provveda al nuovoesame in conformità ai principi esposti ed alla liquidazione dellespese di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, in diversacomposizione, per nuovo esame e perché provveda anche sullespese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’8 aprile 2026.Il PresidenteGian [OSCURATO:PERSONA]