CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04074/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17 marzo 2022 della Corte d'appello di Bologna; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente deduce il travisamento della prova in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 73, quinto comma, D.P.R. 309/1990, è inammissibile perché, in parte è manifestamente infondato e in parte perché formulato in termini non consentiti dalla legge, in quanto volto a prefigurare una lettura alternativa delle fonti probatorie, che non è permessa al giudice di legittimità. In particolare, le prospettazioni difensive censurano il provvedimento impugnato sotto il profilo dell'erronea indicazione del luogo di arresto e delle modalità di occultamento della droga. In senso contrario, deve rilevarsi che la valutazione probatoria effettuata dal giudice di merito appare immune da censure, tenuto conto, quanto al luogo di arresto, che la sentenza correttamente ricostruisce l'attività di sorveglianza del ricorrente effettuata dalla polizia giudiziaria, iniziata in [OSCURATO:PERSONA] e conclusasi in [OSCURATO:PERSONA], come precisato in dibattimento dall'ufficiale di polizia giudiziaria operante; e che, con riferimento alle modalità di occultamento della sostanza, la decisione della Corte d'appello ha ritenuto attendibili le dichiarazioni al riguardo rese dall'anzidetto ufficiale di p.g., su circostanze che sinteticamente erano state riportate nel verbale di arresto. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa