CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 03286/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 4165 / 20 1 7 R.G. propost o da : Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]); [OSCURATO:PERSONA], IRAP, IVA r.g. n. 4165/2017a.c.28 /11/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] –intimata – Avverso la sentenza della C O [OSCURATO:PERSONA] n. 1 313 /2016 , depositat a in data 12 / 7 /20 1 6 ; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] camer a di consiglio del 28 novembre 2024 ; Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA](d’ora in poi, anche “la contribuente”) ricevette un avviso di accertamento per l’anno 2010, in esito al quale l’Agenzia delle Entrate ritenne che aveva dedotto alcuni costiprivi di documentazione. La contribuente impugnò l’avviso di accertamento dinanzi alla C.T.P. di Siena, chiedendo la deduzione dei costi sostenuti per interessi e competenze negative. La C.T.P. respinseil ricorso . Su appello della contribuente, la C.T.R. riformòin parte, in suo favore , la sentenza di primo grado. Avvero la sentenza di appello, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. E’ rimasta intimata la contribuente, cui il ricorso risulta essere stato correttamente notificato a mezzo posta presso il domicilio eletto in secondo grado. Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 36 comma 2 del d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 132 c.p.c. comma 2 n. 4, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.”, l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata per motivazione apparente. r.g. n. 4165/2017a.c.28 /11/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] motivazionale della sentenza non consentirebbe di ricostruire l’iterlogico sotteso alla decisione del giudice di appello e non hanno dato conto degli elementi portati a sostegno delle ragioni della parte pubblica. 2. Con il terzo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., art. 109 d.P.R. Tuir e art. 19 d.P.R. n. 633 /1972, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”, l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata per aver consentito la deduzione di alcuni costiin maniera forfettaria, senza che la contribuente abbia assolto all’onere della prova dell’inerenza, su di lei incombente. Ai fini dell’assolvimento dell’onere della prova non basta che vi siano documenti che provino che si siano sostenute determinate spese, ma è necessario dimostrare che quelle spese siano inerenti all’attività professionale svolta dalla contribuente. Tale prova non sarebbe stata data. Analogo discorso varrebbe ai fini della detraibilità dell’iva assolta. 2.1. Il primo e il terzo motivo di ricorso, che per la loro connessione possono essere esaminati e decisi congiuntamente, sono fondati. L’apparato motivazionale della sentenza impugnata è molto scarno. Per quel che in questa sede interessa, la C.T.R. si è limitata adapplicare delle deduzioni forfettarie di alcuni costi documentati senza accertare per ogni costo il profilo dell’inerenza all’attività svolta dalla contribuentee senza nulla motivare sul punto. 3. Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Violazione o falsa applicazione delle norme di diritto Art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c.”, l’Agenzia delle Entratecensura la sentenza impugnata nella parte in cui non ha rilevato chela domanda volta ad ottenere la deduzionedel 50% delle spese esposte era nuova perché era stata fatta solo in appello e, dunque, inammissibile. r.g. n. 4165/2017a.c.28 /11/2024 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3.1. Il motivo è infondato. Questa Corte ha già da tempo chiarito che le variazioni puramente quantitative del "petitum", che non alterino i termini sostanziali della controversia e non introducano nuovi temi di indagine, non sono vietate, perché non comportano alcuna violazione del principio del contraddittorio, né menomazione del diritto di difesa dell'altra parte (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 9522 del 20/04/2007, Rv. 596384 -01). 4. Il ricorso è accolto in relazione al primo e al terzo motivo , ed è rigettato in relazione al secondo motivo. L a sentenza impugnata è cassatain relazione ai motivi accolti e la causa è rinviata, anche per le spese, alla Cote di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione. P.Q.M. Accoglie ilprimo e il terzo motivo di ricorso , rigettato il secondo. Cassa la sentenza impugnatain relazione ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo gra