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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 05879/2026

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 6911 del Ruolo Generale dell’anno 2024, proposto [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], come in atti domiciliata, RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, come in atti domiciliata, CONTRORICORRENTE avverso la sentenza numero 5205/23 della Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, pubblicata in data 19 settembre 2023.

Udita la relazione del Consigliere designato, dott. [OSCURATO:PERSONA], nella camera di consiglio del 13 febbraio 2026. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] del Lazio rigettava l’appello del [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza numero 516/19 della [OSCURATO:PERSONA] di Roma, con la quale era stato rigettato il ricorso da esso proposto avverso l’avviso di rettifica e liquidazione delle maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale numero 20151T004044000, di importo complessivo di euro 50.847,47, emesso in virtù dell’atto di transazione autenticato nelle firme in data 26 giugno 2015 e registrato in data 21 luglio 2015, avente ad oggetto la retrocessione di un ramo d’azienda, antecedentemente ceduto alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., avente un valore reputato incongruo dall’amministrazione finanziaria.

2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza, affidandone l’accoglimento a tre motivi di impugnazione ed illustrando ulteriormente le sue difese con memoria.

3. L’Agenzia delle Entrate resisteva, depositando controricorso ed invocando la reiezione delle avverse argomentazioni e richieste.

4. La causa, all’adunanza camerale del 13 febbraio 2026, udita la relazione del Consigliere designato, dott. [OSCURATO:PERSONA], veniva decisa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso non è fondato ed, in quanto tale, non merita accoglimento.

2. Con il primo motivo il ricorrente, ai sensi dell’art. 360, comma primo, num. 5, c.p.c., denuncia l’illegittimità o la nullità della sentenza impugnata, per violazione o falsa applicazione dell’art. 132, comma secondo, num. 4, c.p.c. e dell’art. 36, comma secondo, num. 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, non essendo la decisione corredata da una motivazione idonea ad esplicitare le ragioni ad essa sottese, avuto riguardo ai motivi d’appello ed agli elementi complessivamente sottoposti all’attenzione della corte di merito.

3. Il motivo è infondato.

3.1. La riformulazione dell’art. 360, comma primo, num. 5, c.p.c., disposta dal d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla legge n. 134 del 2012, deve essere interpretata alla luce dei criteri ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sullamotivazione.

E, quindi, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si atteggi quale violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza dellamotivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazioneapparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazioneperplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualsiasi rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” dellamotivazione (cfr. Cass., sez. un., n. 8053/14).

Secondo questi canoni assiologici, quindi, non sono più configurabili, in seno ad un ricorso per cassazione, le censure di contraddittorietà ed insufficienza dellamotivazione, perché il sindacato di legittimità su di essa non può che essere circoscritto alla mera verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma sesto, Cost. (cfr. Cass. n. 22598/18).

La mancanza della motivazione, rilevante ai sensi dell’art. 132, comma secondo, num. 4, c.p.c. e riconducibile all’ipotesi di nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360, comma primo, num. 4, c.p.c., si configura quando essa manchi del tutto -nel senso che alla premessa dell’oggetto del decidere, risultante dallo svolgimento del processo, segua l’enunciazione della decisione, senza alcuna argomentazione- o quando essa formalmente esista come parte del documento, ma le argomentazioni in essa contenute siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, di riconoscerla, cioè, come giustificazione del decisum (cfr. Cass.n. 6626/22).La motivazione, invece, è solo apparente - e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo - allorquando, benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, siccome recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudicante per la formazione del proprio convincimento e, quindi, tali da lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie ed ipotetiche congetture (cfr. Cass., sez. un., n. 22232/16, Cass., sez. un., n. 16159/18, Cass. n. 13977/19, Cass. n. 6758/22 e Cass. n. 1986/25).

3.2. Nel caso di specie, la Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, sia pure in maniera sintetica, ma, in ogni caso, nell’alveo del “minimo costituzionale” precedentemente menzionato, ha spiegato le ragioni in forza delle quali ha reputato immeritevole di accoglimento l’appello, precisando che: a) l’atto transattivo -come aveva sostenuto anche l’autorità giudiziaria adita in prime cure (e, richiamandone, quindi, le argomentazioni)- consisteva in un atto traslativo o costitutivo di diritti reali e non meramente recettivo del provvedimento giudiziale di autorizzazione che lo aveva preceduto; b) che la risoluzione, in cui la transazione si era sostanzialmente concretata, era dipesa da mutuo consenso, con la conseguenza che doveva applicarsi la disciplina dettata dall’art. 28 del d.P.R. n. 131 del 1986 per le ipotesi diverse rispetto a quelle derivanti dalla pattuizione di clausole risolutive espresse; c) che le ulteriori censure articolate avverso la sentenza di primo grado dovevano reputarsi assorbite (cfr. la sentenza impugnata, a pagina 3).

4. Con il secondo motivo il ricorrente, ai sensi dell’art. 360, comma primo, num. 5, c.p.c., prospetta l’illegittimità o la nullità della sentenza impugnata, per violazione o falsa applicazione dell’art. 132, comma secondo, num. 4, c.p.c. e dell’art. 36, comma 2, num. 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto l’atto di transazione, diversamente da quanto sostenuto dalla corte territoriale, non consisteva in un atto traslativo a titolo oneroso, attenendo meramente alla retrocessione del ramo di azienda che aveva precedentemente ceduto, ed era, altresì, recettivo di un provvedimento giudiziale.

Con l’accordo transattivo, del resto, le parti avevano ripristinato lo status quo ante e, cioè, la situazione antecedente alla stipula dell’originario negozio traslativo, in virtù di un atto privo di contenuto patrimoniale, che imponeva l’applicazione dell’imposta in misura fissa e non in misura proporzionale.

5. Il motivo -che, sebbene evochi, in rubrica, la violazione o falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, comma primo, num. 5, c.p.c., dell’art. 132, comma secondo, num. 4, c.p.c. e dell’art. 36, comma 2, num. 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, è sostanzialmente incentrato su una prospettata violazione o falsa applicazione di legge, scaturente dalla “miope applicazione” degli artt. 28, comma 2, e 52 del d.P.R. n. 131 del 1986 (cfr. il ricorso introduttivo del giudizio, alle pagine 11, 12 e 13) -è inammissibile.

5.1. Esso è imperniato, infatti, sul risultato interpretativo - avversato dal ricorrente- al quale è pervenuta la Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, sulla scia, peraltro, del convincimento -del tutto conforme- maturato dai giudici di prime cure, che non può essere sindacato in sede di legittimità.

In tema di interpretazione di un atto negoziale, invero, lo scrutinio di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sé, che appartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati alle corti di prossimità, ma può attenere solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica -la cui violazione deve essere compiutamente ed esaurientemente dedotta- e dei principi che presiedono all’elaborazione della motivazione, con conseguente inammissibilità delle critiche alla ricostruzione della volontà negoziale che sollecitino una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto esaminati in sede di merito (cfr. Cass. n. 7605/22, Cass. n. 26986/23 e Cass.7007/24).

5.2. Inoltre, la risoluzione del contratto permutuo dissenso - a riprova anche dell’infondatezza del motivo de quo - è assoggettata a tassazione in misura proporzionale, ai sensi dell’art. 28, comma 2, del d.P.R. n. 131 del 1986, che detta una norma avente carattere “residuale” (rispetto alla regola generale, dettata dall’art. 28, comma 1, del d.P.R. n. 131 del 1986), applicabile ove lo scioglimento del vincolo negoziale non si basi su clausole o condizioni contenute nell’atto da risolvere (o in un patto autonomo stipulato entro il secondo giorno successivo alla sua conclusione), che non è in contrasto con il principio di capacità contributiva, tenuto conto del nuovo passaggio di ricchezza correlato agli effetti ripristinatori e restitutori scaturenti dalmutuo dissenso, non essendo suscettibile di applicazione, invece, l’art. 8, parte I, della tariffa, che riguarda la diversa ipotesi della risoluzione giudiziale, che ha quale presupposto un vizio di funzionamento del rapporto e non la concorde volontà delle parti (cfr. Cass.4134/15, Cass. n. 24506/18 e Cass. n. 32217/25).

Peraltro, la risoluzione del contratto per mutuo dissenso -con conseguente retrocessione dell’immobile (o, come nella vicenda in esame, del ramo d’azienda)- è soggetta a tassazione in misura proporzionale indipendentemente dalla pattuizione di un corrispettivo, perché integra -come è stato più volte affermato- un nuovo contratto, avente contenuto uguale e contrario a quello originario ed effetti di natura retro- traslativa di diritti, come tale espressione di un’autonoma capacità contributiva e, quindi, tassabile in base alla tariffa propria di tutti i contratti produttivi di quei determinati effetti (cfr. Cass. n. 17631/21, Cass. n. 26212/21 e Cass. n. 16681/24).

6. Con il terzo motivo il ricorrente, ai sensi dell’art. 360, comma primo, num. 4, c.p.c., deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c., con conseguente illegittimità o nullità della sentenza impugnata, per aver omesso la corte regionale laziale di pronunciarsi sulla censura inerente alla violazione dell’art. 42 del d.P.R. n. del 1973.

7. Il motivo è infondato.

7.1. Al fine di intravedere gli estremi del vizio di omessa pronuncia, innanzi tutto, non è sufficiente la mancanza di un’espressa statuizione del giudicante, ma è necessaria la totale pretermissione del provvedimento indispensabile alla soluzione del caso concreto, dovendosi, al contrario, ravvisare una statuizione implicita di rigetto di una o più domande o eccezioni quando l’accoglimento di esse risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della decisione (cfr. Cass. n. 20311/11, Cass. n. 24155/17, Cass. n. 20718/18, Cass. n. 15255/19, Cass. n. 2151/21 e Cass. n. 10290/25).

Il giudice di merito, d’altro canto, è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prova che ritenga più attendibili, né gli è richiesto didare conto, nella motivazione, dell’esame di tutte le allegazioni e prospettazioni delleparti e di tutte le prove acquisite al processo, essendo sufficiente che egli esponga - in maniera concisa, ma logicamente adeguata- gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione e le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi implicitamente disattesi tutti gliargomenti, le tesi ed i rilievi che, sebbene non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l’iter logico - giuridico che la sorregge (cfr. 3601/06, Cass. n. 29730/20 e Cass. n. 7014/24).

7.2. Nella vicenda in esame, la Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, lungi dall’incorrere nell’omessa pronuncia prospettata dal ricorrente, dopo avere motivato riguardo alla natura dell’atto tassato ed alle ragioni che, in virtù dell’applicazione dell’art. 28, comma 2, del d.P.R. n. 131 del 1986, imponevano l’applicazione dell’imposta in misura proporzionale, ha espressamente dichiarato assorbiti “tutti gli altri motivi”, in tal modo reputando superfluo il loro esame ed evidentemente satisfattive le ragioni di doglianza scrutinate, quali riportate nella motivazione della sentenza impugnata, alla reiezione dell’impugnazione.

Ed, a prescindere dalla condivisibilità o meno di tale convincimento, il ricorrente, più che denunciare il vizio di omessa pronuncia, che non ricorre, essendo stato rigettato l’appello, anche in virtù del succitato assorbimento di “tutti gli altri motivi”, avrebbe dovuto formulare le sue critiche con riferimento alla correttezza di quel convincimento e, cioè, di quel convincimento che ha portato i giudici di secondo grado a reputare assorbita la censura precedentemente citata o alla motivazione esplicativa di tale convincimento, vieppiù considerando che, in termini generali, l’assorbimentonon comporta un’omissione dipronuncia (se non in senso formale), giacché la decisione assorbente disvela la decisione implicita - di rigetto o di accoglimento- sulle questioni reputate assorbite, la cui motivazione risiede proprio in quella dell’assorbimento (cfr. Cass. n. 2334/20, Cass. n. 18832/21 e Cass. n. 25621/23).

8. Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte, il ricorso deve essere rigettato.

9. Le spese di lite conseguono alla soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenendo a mente che, essendo l’Agenzia delle Entrate un’amministrazione pubblica che fruisce di tale beneficio, le spese sono prenotate a debito.

10. Il rigetto del ricorso impone, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2012, come integrato dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, entrata in vigore in data 31 gennaio 2013, di dare atto della sussistenza dei presupposti richiesti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari all’ammontare già dovuto.

Ed, infatti, la parte che abbia proposto un’impugnazione, anche incidentale, respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, e l’autorità giudiziaria adita è tenuta a dare atto, nel provvedimento, della sussistenza dei relativi presupposti.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alla refusione, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese di lite, che liquida in euro 5.500,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito; dà atto della sussistenza de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 6911 del Ruolo Generale dell’anno 2024, proposto [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], come in atti domiciliata, RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, come in atti domiciliata, CONTRORICORRENTE avverso la sentenza numero 5205/23 della Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, pubblicata in data 19 settembre 2023. Udita la relazione del Consigliere designato, dott. [OSCURATO:PERSONA], nella camera di consiglio del 13 febbraio 2026. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] del Lazio rigettava l’appello del [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza numero 516/19 della [OSCURATO:PERSONA] di Roma, con la quale era stato rigettato il ricorso da esso proposto avverso l’avviso di rettifica e liquidazione delle maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale numero 20151T004044000, di importo complessivo di euro 50.847,47, emesso in virtù dell’atto di transazione autenticato nelle firme in data 26 giugno 2015 e registrato in data 21 luglio 2015, avente ad oggetto la retrocessione di un ramo d’azienda, antecedentemente ceduto alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., avente un valore reputato incongruo dall’amministrazione finanziaria. 2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza, affidandone l’accoglimento a tre motivi di impugnazione ed illustrando ulteriormente le sue difese con memoria. 3. L’Agenzia delle Entrate resisteva, depositando controricorso ed invocando la reiezione delle avverse argomentazioni e richieste. 4. La causa, all’adunanza camerale del 13 febbraio 2026, udita la relazione del Consigliere designato, dott. [OSCURATO:PERSONA], veniva decisa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non è fondato ed, in quanto tale, non merita accoglimento. 2. Con il primo motivo il ricorrente, ai sensi dell’art. 360, comma primo, num. 5, c.p.c., denuncia l’illegittimità o la nullità della sentenza impugnata, per violazione o falsa applicazione dell’art. 132, comma secondo, num. 4, c.p.c. e dell’art. 36, comma secondo, num. 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, non essendo la decisione corredata da una motivazione idonea ad esplicitare le ragioni ad essa sottese, avuto riguardo ai motivi d’appello ed agli elementi complessivamente sottoposti all’attenzione della corte di merito. 3. Il motivo è infondato. 3.1. La riformulazione dell’art. 360, comma primo, num. 5, c.p.c., disposta dal d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla legge n. 134 del 2012, deve essere interpretata alla luce dei criteri ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sullamotivazione. E, quindi, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si atteggi quale violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza dellamotivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazioneapparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazioneperplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualsiasi rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” dellamotivazione (cfr. Cass., sez. un., n. 8053/14). Secondo questi canoni assiologici, quindi, non sono più configurabili, in seno ad un ricorso per cassazione, le censure di contraddittorietà ed insufficienza dellamotivazione, perché il sindacato di legittimità su di essa non può che essere circoscritto alla mera verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma sesto, Cost. (cfr. Cass. n. 22598/18). La mancanza della motivazione, rilevante ai sensi dell’art. 132, comma secondo, num. 4, c.p.c. e riconducibile all’ipotesi di nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360, comma primo, num. 4, c.p.c., si configura quando essa manchi del tutto -nel senso che alla premessa dell’oggetto del decidere, risultante dallo svolgimento del processo, segua l’enunciazione della decisione, senza alcuna argomentazione- o quando essa formalmente esista come parte del documento, ma le argomentazioni in essa contenute siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, di riconoscerla, cioè, come giustificazione del decisum (cfr. Cass.n. 6626/22).La motivazione, invece, è solo apparente - e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo - allorquando, benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, siccome recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudicante per la formazione del proprio convincimento e, quindi, tali da lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie ed ipotetiche congetture (cfr. Cass., sez. un., n. 22232/16, Cass., sez. un., n. 16159/18, Cass. n. 13977/19, Cass. n. 6758/22 e Cass. n. 1986/25). 3.2. Nel caso di specie, la Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, sia pure in maniera sintetica, ma, in ogni caso, nell’alveo del “minimo costituzionale” precedentemente menzionato, ha spiegato le ragioni in forza delle quali ha reputato immeritevole di accoglimento l’appello, precisando che: a) l’atto transattivo -come aveva sostenuto anche l’autorità giudiziaria adita in prime cure (e, richiamandone, quindi, le argomentazioni)- consisteva in un atto traslativo o costitutivo di diritti reali e non meramente recettivo del provvedimento giudiziale di autorizzazione che lo aveva preceduto; b) che la risoluzione, in cui la transazione si era sostanzialmente concretata, era dipesa da mutuo consenso, con la conseguenza che doveva applicarsi la disciplina dettata dall’art. 28 del d.P.R. n. 131 del 1986 per le ipotesi diverse rispetto a quelle derivanti dalla pattuizione di clausole risolutive espresse; c) che le ulteriori censure articolate avverso la sentenza di primo grado dovevano reputarsi assorbite (cfr. la sentenza impugnata, a pagina 3). 4. Con il secondo motivo il ricorrente, ai sensi dell’art. 360, comma primo, num. 5, c.p.c., prospetta l’illegittimità o la nullità della sentenza impugnata, per violazione o falsa applicazione dell’art. 132, comma secondo, num. 4, c.p.c. e dell’art. 36, comma 2, num. 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto l’atto di transazione, diversamente da quanto sostenuto dalla corte territoriale, non consisteva in un atto traslativo a titolo oneroso, attenendo meramente alla retrocessione del ramo di azienda che aveva precedentemente ceduto, ed era, altresì, recettivo di un provvedimento giudiziale. Con l’accordo transattivo, del resto, le parti avevano ripristinato lo status quo ante e, cioè, la situazione antecedente alla stipula dell’originario negozio traslativo, in virtù di un atto privo di contenuto patrimoniale, che imponeva l’applicazione dell’imposta in misura fissa e non in misura proporzionale. 5. Il motivo -che, sebbene evochi, in rubrica, la violazione o falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, comma primo, num. 5, c.p.c., dell’art. 132, comma secondo, num. 4, c.p.c. e dell’art. 36, comma 2, num. 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, è sostanzialmente incentrato su una prospettata violazione o falsa applicazione di legge, scaturente dalla “miope applicazione” degli artt. 28, comma 2, e 52 del d.P.R. n. 131 del 1986 (cfr. il ricorso introduttivo del giudizio, alle pagine 11, 12 e 13) -è inammissibile. 5.1. Esso è imperniato, infatti, sul risultato interpretativo - avversato dal ricorrente- al quale è pervenuta la Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, sulla scia, peraltro, del convincimento -del tutto conforme- maturato dai giudici di prime cure, che non può essere sindacato in sede di legittimità. In tema di interpretazione di un atto negoziale, invero, lo scrutinio di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sé, che appartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati alle corti di prossimità, ma può attenere solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica -la cui violazione deve essere compiutamente ed esaurientemente dedotta- e dei principi che presiedono all’elaborazione della motivazione, con conseguente inammissibilità delle critiche alla ricostruzione della volontà negoziale che sollecitino una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto esaminati in sede di merito (cfr. Cass. n. 7605/22, Cass. n. 26986/23 e Cass.7007/24). 5.2. Inoltre, la risoluzione del contratto permutuo dissenso - a riprova anche dell’infondatezza del motivo de quo - è assoggettata a tassazione in misura proporzionale, ai sensi dell’art. 28, comma 2, del d.P.R. n. 131 del 1986, che detta una norma avente carattere “residuale” (rispetto alla regola generale, dettata dall’art. 28, comma 1, del d.P.R. n. 131 del 1986), applicabile ove lo scioglimento del vincolo negoziale non si basi su clausole o condizioni contenute nell’atto da risolvere (o in un patto autonomo stipulato entro il secondo giorno successivo alla sua conclusione), che non è in contrasto con il principio di capacità contributiva, tenuto conto del nuovo passaggio di ricchezza correlato agli effetti ripristinatori e restitutori scaturenti dalmutuo dissenso, non essendo suscettibile di applicazione, invece, l’art. 8, parte I, della tariffa, che riguarda la diversa ipotesi della risoluzione giudiziale, che ha quale presupposto un vizio di funzionamento del rapporto e non la concorde volontà delle parti (cfr. Cass.4134/15, Cass. n. 24506/18 e Cass. n. 32217/25). Peraltro, la risoluzione del contratto per mutuo dissenso -con conseguente retrocessione dell’immobile (o, come nella vicenda in esame, del ramo d’azienda)- è soggetta a tassazione in misura proporzionale indipendentemente dalla pattuizione di un corrispettivo, perché integra -come è stato più volte affermato- un nuovo contratto, avente contenuto uguale e contrario a quello originario ed effetti di natura retro- traslativa di diritti, come tale espressione di un’autonoma capacità contributiva e, quindi, tassabile in base alla tariffa propria di tutti i contratti produttivi di quei determinati effetti (cfr. Cass. n. 17631/21, Cass. n. 26212/21 e Cass. n. 16681/24). 6. Con il terzo motivo il ricorrente, ai sensi dell’art. 360, comma primo, num. 4, c.p.c., deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c., con conseguente illegittimità o nullità della sentenza impugnata, per aver omesso la corte regionale laziale di pronunciarsi sulla censura inerente alla violazione dell’art. 42 del d.P.R. n. del 1973. 7. Il motivo è infondato. 7.1. Al fine di intravedere gli estremi del vizio di omessa pronuncia, innanzi tutto, non è sufficiente la mancanza di un’espressa statuizione del giudicante, ma è necessaria la totale pretermissione del provvedimento indispensabile alla soluzione del caso concreto, dovendosi, al contrario, ravvisare una statuizione implicita di rigetto di una o più domande o eccezioni quando l’accoglimento di esse risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della decisione (cfr. Cass. n. 20311/11, Cass. n. 24155/17, Cass. n. 20718/18, Cass. n. 15255/19, Cass. n. 2151/21 e Cass. n. 10290/25). Il giudice di merito, d’altro canto, è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prova che ritenga più attendibili, né gli è richiesto didare conto, nella motivazione, dell’esame di tutte le allegazioni e prospettazioni delleparti e di tutte le prove acquisite al processo, essendo sufficiente che egli esponga - in maniera concisa, ma logicamente adeguata- gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione e le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi implicitamente disattesi tutti gliargomenti, le tesi ed i rilievi che, sebbene non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l’iter logico - giuridico che la sorregge (cfr. 3601/06, Cass. n. 29730/20 e Cass. n. 7014/24). 7.2. Nella vicenda in esame, la Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, lungi dall’incorrere nell’omessa pronuncia prospettata dal ricorrente, dopo avere motivato riguardo alla natura dell’atto tassato ed alle ragioni che, in virtù dell’applicazione dell’art. 28, comma 2, del d.P.R. n. 131 del 1986, imponevano l’applicazione dell’imposta in misura proporzionale, ha espressamente dichiarato assorbiti “tutti gli altri motivi”, in tal modo reputando superfluo il loro esame ed evidentemente satisfattive le ragioni di doglianza scrutinate, quali riportate nella motivazione della sentenza impugnata, alla reiezione dell’impugnazione. Ed, a prescindere dalla condivisibilità o meno di tale convincimento, il ricorrente, più che denunciare il vizio di omessa pronuncia, che non ricorre, essendo stato rigettato l’appello, anche in virtù del succitato assorbimento di “tutti gli altri motivi”, avrebbe dovuto formulare le sue critiche con riferimento alla correttezza di quel convincimento e, cioè, di quel convincimento che ha portato i giudici di secondo grado a reputare assorbita la censura precedentemente citata o alla motivazione esplicativa di tale convincimento, vieppiù considerando che, in termini generali, l’assorbimentonon comporta un’omissione dipronuncia (se non in senso formale), giacché la decisione assorbente disvela la decisione implicita - di rigetto o di accoglimento- sulle questioni reputate assorbite, la cui motivazione risiede proprio in quella dell’assorbimento (cfr. Cass. n. 2334/20, Cass. n. 18832/21 e Cass. n. 25621/23). 8. Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte, il ricorso deve essere rigettato. 9. Le spese di lite conseguono alla soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenendo a mente che, essendo l’Agenzia delle Entrate un’amministrazione pubblica che fruisce di tale beneficio, le spese sono prenotate a debito. 10. Il rigetto del ricorso impone, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2012, come integrato dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, entrata in vigore in data 31 gennaio 2013, di dare atto della sussistenza dei presupposti richiesti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari all’ammontare già dovuto. Ed, infatti, la parte che abbia proposto un’impugnazione, anche incidentale, respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, e l’autorità giudiziaria adita è tenuta a dare atto, nel provvedimento, della sussistenza dei relativi presupposti. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alla refusione, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese di lite, che liquida in euro 5.500,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito; dà atto della sussistenza de
Sentenza Cassazione n. 05879/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris