CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 34385/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sulle conclusioni del fl~ittlnistzzo P [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Ancona il 21 novembre 2023 ha integralmente confermato la sentenza, appellata dagli imputati, con cui il G.u.p. del Tribunale di Macerata il 17 giugno 2022, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto, per quanto in questa sede rileva, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (detto Bangash) responsabili di più reati di detenzione illecita e di cessione di eroina e, in conseguenza, ritenuta la continuazione tra i vari fatti ed operata la diminuzione per il rito, li ha condannati alle pene, principali ed accessorie, tra cui la espulsione a pena espiata, ritenute di giustizia. In particolare, [OSCURATO:PERSONA] è stato riconosciuto responsabile di due violazioni dell'art. 73, comma 1, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere concorso con altri nella detenzione di 70 grammi di eroina, tra il 15 ed il 16 dicembre 2019 (capo n. 30), e per avere ulteriormente concorso nella detenzione di una quantità imprecisata di eroina, tra il 9 ed il 10 ottobre 2019 (capo n. 32); [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto colpevole di numerosi episodi di detenzione illecita e/o di cessione di eroina, talora in concorso con altri, reati descritti ai capi nn. 9), 17), 27), 41), 43-44-45), 48), 58), 61), 63), 65), 66), 74), 76) e 131) dell'editto, commessi tra il 25 dicembre 2029 e il 23 febbraio 2020, tutti fatti qualificati come violazioni del comma 1 dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990. 2. Ricorrono per la cassazione della sentenza gli imputati, tramite separati ricorsi con i quali denunziano promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione. 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è affidato ad un unico, complessivo, motivo con cui censura violazione degli artt. 110 cod. pen. e 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 e mancanza e manifesta illogicità della motivazione, che sarebbe elusiva delle questioni sollevate con l'atto di appello relative alla insussistenza dell'elemento psicologico e alla carenza dei presupposti per l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato. Si richiama parte della motivazione della sentenza di primo grado ed il contenuto dell'impugnazione di merito, ove si lamentava: in riferimento al capo n. 30), non avere i decidenti fornito adeguata risposta al tema della proprietà della vettura [OSCURATO:PERSONA], attribuita contraddittoriamente al ricorrente (alla p. 5 della sentenza del G.i.p) ma anche ad altra persona, tale [OSCURATO:PERSONA], figlio di [OSCURATO:PERSONA] (alla p. 43 della stessa sentenza), e, soprattutto, senza rispondere all'affermazione difensiva secondo cui, essendo Munir senza patente, [OSCURATO:PERSONA] lo accompagnava solo per cortesia, come - si afferma - si usa fare tra connazionali in terra straniera; quanto al capo n. 32), dal confronto testuale tra le pp. 5, 47, 149 e 150 della decisione del G.u.p. non si comprenderebbe se l'odierno ricorrente sia stato assolto da tale imputazione ovvero condannato. Le risposte della Corte di appello sarebbero elusive ed apparenti, con particolare riferimento al tema dell'elemento psicologico del dolo di concorso in capo all'imputato, peraltro affidate allo scarno riferimento, quanto al capo n. 32), ad ulteriori elementi probatori, non meglio precisati in sentenza alla p. 18, nei termini che il ricorrente riferisce, che presuppongono una responsabilità già accertata al di là di ogni ragionevole dubbio, ciò che, però, non è. 4. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a sei motivi con i quali si lamenta violazione di legge e, nel contempo, difetto di motivazione. 4.1. Con il primo motivo si lamenta violazione degli artt. 125, 192, 194, 266 e 533 cod. proc. pen., 110 cod. pen. e 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 e mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, con travisamento dei dati processuali, quanto alla ritenuta partecipazione dell'imputato a titolo di concorso ai reati di cui ai capi nn. 9), 27), 48) e 66) dell'editto. La sentenza di condanna in appello (v. pp. 14-15 e 19-21), basata sul contenuto di intercettazioni telefoniche non riportate, nemmeno sommariamente, nella motivazione, non consentirebbe di comprendere le ragioni della decisione, anche per il richiamo assai generico ad osservazioni, perquisizioni e sequestri di polizia giudiziaria, per l'assenza di "riscontri" e per la mancanza totale di autonomia della valutazione da parte del giudice di secondo grado rispetto a quella svolta dal Tribunale, che la Corte territoriale si limiterebbe a "difendere". Né il ricorso alla lettura della sentenza di primo grado, specc. di p. 35 (quanto al capo n. 9 dell'editto) e delle pp. 38-39 (quanto al capo n. 27), pp. 92-97 (quanto al capo n. 48) e pp. 110-116 (quanto al capo n. 66), varrebbe a colmare la lacuna motivazionale che si denuncia. 4.2. Con il secondo motivo lamenta violazione degli artt. 192, 194, 266 e 530 cod. proc. pen., 56 e 110 cod. pen. e 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 e mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'ipotesi tentata ex art. 56 cod. pen. quanto al delitto di cui al capo n. 41) dell'editto, non essendosi, in effetti, realizzata la cessione ivi contestata per effetto dell'intervento dei Carabinieri.Avendo svolto tale eccezione in appello, la Corte di merito avrebbe omesso qualsiasi risposta al riguardo, incappando nel vizio di omissione di pronunzia. 4.3. Oggetto del terzo motivo è la ritenuta violazione dell'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, che sarebbe di mero stile, quanto alla mancata derubricazione, che era stata invocata nell'appello, sussistendo, ad avviso della Difesa, che richiama precedenti di legittimità stimati pertinenti, gli estremi per ritenere i fatti di lieve entità (quali: incertezza sui quantitativi e mancato accertamento del grado di purezza della sostanza). 4.4. Tramite il quarto motivo censura violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e mancanza e manifesta illogicità della motivazione sul punto, nonostante gli elementi positivamente valutabili che erano stati offerti nell'atto di appello al punto n. 10 (cioè: incensuratezza; buona condotta processuale; condizioni di vita disagiate dell'imputato; opportunità di adeguare la pena al fatto). 4.5. Con il quinto motivo denunzia violazione degli artt. 81, 132 e 133 cod. pen. ed omissione di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio applicato all'imputato, anche quanto agli aumenti in continuazione, che vanno motivati singolarmente, come precisato dalle Sezioni Unite della S.C. nella sentenza n. 47127 del 24 giugno 2021, che si richiama. 4.6. Con l'ultimo motivo, infine, si lamenta violazione dell'art. 86 del d.P.R. n. 309 del 1990 ed omissione di motivazione, ridotta a mere clausole di stile, e manifesta illogicità della stessa relativamente alla ritenuta pericolosità sociale dell'imputato, peraltro con travisamento dei dati processuali, essendo il ricorrente incensurato ed avendo tenuto buona condotta processuale, in relazione alla disposta espulsione dal territorio dello Stato a pena espiata. Si chiede, dunque, da parte dei ricorrenti l'annullamento della sentenza impugnata. 5. Il P.G. della S.C. nella requisitoria scritta del 10 giugno 2024 ha chiesto: quanto al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al capo n. 32); quanto all'impugnazione di [OSCURATO:PERSONA], accoglimento del primo, del secondo e del sesto motivo, con conseguente annullaJnento con rinvio quanto ai capi nn. 9), 27), 48), 66) e 41) ed alla espulsione; e rigetto nel resto. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi sono parzialmente fondati, nei limiti e per le ragioni di cui appresso.2. Si prenda le mosse dal ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che, come si è visto, lamenta, con unico motivo, l'affermazione di responsabilità in relazione ai capi nn. 30) e 32) dell'editto. 2.1. Quanto alla censura relativa al capo n. 30), peraltro essenzialmente costruita in fatto, leggendo le pp. 13 e 17-19 della sentenza impugnata e le pp. 40-47 di quella di primo grado, si rinviene idonea spiegazione della responsabilità per il reato in questione, certamente idonea a superare l'eventuale imprecisione circa la - irrilevante, nel caso concreto - proprietà della [OSCURATO:PERSONA], che viene reiteratamente guidata dal ricorrente nel ruolo di accompagnatore di Munir con la consapevolezza di partecipare alla detenzione di droga. Peraltro, «In tema di giudizio di legittimità, la cognizione della Corte di cassazione è funzionale a verificare la compatibilità della motivazione della decisione con il senso comune e con i limiti di un apprezzamento plausibile, non rientrando tra le sue competenze lo stabilire se il giudice di merito abbia proposto la migliore ricostruzione dei fatti, né condividerne la giustificazione» (così, tra le numerose, Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rezzuto, Rv. 285504; v. altresì Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F, Rv. 280601; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, dep. 2004, Elia ed altri, Rv. 229369; Sez. 1, n. 12496 del 21/09/1999, Guglielmi ed altri, Rv. 214567). 2.2. A diversa soluzione deve giungersi quanto al capo n. 32), a proposito del quale coglie nel segno la censura del ricorrente, non comprendendosi su quali «elementi ulteriori rispetto al mero accertamento della presenza del Munir presso l'abitazione dell'imputato» (così alla p. 18 della decisione impugnata) [OSCURATO:PERSONA], di cui agli scarni passaggi alle pp. 46-47 della sentenza di primo grado (ove si legge soltanto essere compresente con Munir il 9 ottobre 2019 a [OSCURATO:PERSONA] allorchè Munir incontra [OSCURATO:PERSONA] e si fa rinvio al capo n. 30), si fondi l'affermazione di responsabilità. 2.3. Discende, l'annullamento della sentenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al reato di cui al capo n. 32), con rinvio alla Corte di appello di Perugia per nuovo giudizio sul punto; con declaratoria di inammissibilità nel resto. 3. Si passi ad esaminare il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], articolato, come si è visto, in sei motivi. Il primo motivo di ricorso risulta fondato, con assorbimento del terzo, quarto, quinto e sesto, mentre è inammissibile il secondo motivo; per le seguenti ragioni.3.1. Con il primo dei motivi si lamenta, in sostanza, la mancanza di motivazione quanto ai capi nn. 9), 27), 48) e 66) dell'editto: in effetti, la questione, che era stata posta con i motivi di appello nn. 1), 2), 5) e 6), non ha trovato alcuna risposta da parte della Corte di merito (cfr. infatti le pp. 19-21 della sentenza impugnata). La ravvisata omissione di pronunzia impone senz'altro la soluzione in dispositivo. 3.2. Diversamente deve ritenersi quanto al secondo motivo, con il quale si censura la omissione di risposta quanto alla configurabilità del mero tentativo nel capo n. 41), a causa dell'intervento dei Carabinieri prima della consegna della sostanza: infatti, la questione - di diritto (sulla quale cfr., ex plurimis, Sez. 4, n. 14276 del 02/12/2022, dep. 2023, A, Rv. 284604, secondo cui «Ai fini della consumazione del reato di cessione di sostanze stupefacenti, è sufficiente l'accordo delle parti sull'oggetto e sulle condizioni di vendita, non essendo necessaria la materiale consegna all'acquirente della sostanza») - era stata prospettata al giudice di appello con il terzo motivo in termini che risultano, però, assolutamente aspecifici e, quindi, senza il rispetto del generale canone in tema di ricorso per cassazione, secondo cui il ricorrente che intenda denunciare violazioni della legge ha l'onere (a pena di aspecificità e, quindi, di inammissibilità del ricorso) di indicare in cosa si sia concretizzata la presunta violazione costituente oggetto di doglianza. 3.3. Tutte le questioni poste con gli ulteriori motivi di impugnazione risultano assorbite dalla ravvisata necessità di nuovo giudizio quanto ai reati di cui ai capi nn. 9), 27), 48) e 66). Infatti, la qualificazione in termini di "ordinaria" gravità ovvero di lieve entità dei reati (terzo motivo di ricorso), il riconoscimento o meno delle attenuanti generiche (quarto motivo), la scelta del trattamento sanzionatorio adeguato, anche sotto il profilo degli aumenti da operarsi in continuazione (quinto motivo), e la valutazione circa la pericolosità dell'imputato giustificante l'espulsione dal territorio dello Stato a pena espiata possono logicamente essere influenzati dal riconoscimento - o meno - dei quattro reati in relazione ai quali è stato disposto l'annullamento per nuovo giudizio. Discendono, quindi, le statuizioni in dispositivo. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al reato di cui al capo n. 32) con rinvio alla Corte di appello di Perugia per nuovo giudizio sul punto.Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Annulla la medesima sentenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente ai capi n. 9), 27), 48) e 66) e rinvia alla Corte di appello di Perugi