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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 34304/2025

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resto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza del 25 settembre 2024, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi dieci di reclusione ed euro duemila di multa, per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 commesso il 3 novembre 2021 quando l'imputato veniva controllato in strada e trovato in possesso di due confezioni di stupefacenti costituita, una, da un involucro di 12 gr. di hashish (da cui erano ricavabili n. 175,3 dosi medie) e l'altra da una confezione contenente 2 gr. di marijuana (da cui erano ricavabili n. 6,6 dosi medie), sostanza la cui destinazione allo spaccio veniva convalidata dal sequestro, nella camera da letto dell'imputato, di,,, un bilancino di precisione, un grinder e un rotolo di carità di alluminio.

Fin dal primo grado erano state applicate all'imputato r4-) le circostanze attenuanti generiche, con giudizio di equivalenza alla recidiva semplice, con applicazione della diminuente per il rito abbreviato.

2. Con i motivi di ricorso, sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, [OSCURATO:PERSONA] denuncia:

2.1. violazione di legge e cumulativi vizi di motivazione in relazione alla ritenuta destinazione alla cessione a terzi dello stupefacente, fondata sulla erronea valutazione dei dati di prova relativi alla destinazione a terzi e, in particolare, sulla disponibilità di mezzi utilizzabili per il frazionamento in dosi che non venivano trovati indosso all'imputato al momento del controllo e costituiti, comunque, di utensili o accessori di uso comune nelle abitazioni; sul numero di dosi medie singole ricavabili dall'hashish, sproporzionato rispetto al peso della sostanza; sulla omessa valutazione della documentazione prodotta dalla difesa che attestava l'utilizzazione, da parte dell'imputato, di cannabis terapeutica per ragioni sanitarie;

2.2. vizio di motivazione sulla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla recidiva, come richiesto con il motivo di appello che evidenziava la risalenza nel tempo (anni 2007 e 2008) delle precedenti condanne.

3. Il ricorso è stato trattato con procedura scritta, ai sensi dell'art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato. 2.11 primo motivo di ricorso è proposto per motivi generici e manifestamente infondati alla stregua delle argomentazioni, logiche e fondate su dati significativi, della sentenza impugnata sulla destinazione della droga detenuta alla cessione a terzi e non al consumo personaleiche il ricorrente ha giustificato richiamando l'uso personale di cannabis terapeutica, sostanza che, come noto, è cosa diversa, in ragione dei principi attivi, della percentuale del principio attivo di THC e delle modalità di uso, dalla marijuana detenuta dall'imputato e dalla quale erano ricavabili 6,6 dosi medie.Il difensore evidenzia che presso l'abitazione del ricorrente sono stati rinvenuti strumenti di uso comune — bilancino di precisione e altro - trascurando che veniva lì il (Lt) rinvenuto anche un grinder, un piccolo tritino, utilizzabile per trinciare vegetali e, in generale, marijuana.

Soprattutto, le argomentazioni difensive non si confrontano con il dato quantitativo dell'hashish detenuto — correlato alla presenza e al quantitativo di sostanza psicoattiva e non al peso della droga detenuta - e, quindi al numero di dosi ricavabili e alle modalità e circostanze del fatto poiché l'imputato veniva controllato in strada, sicché non appare manifestamente illogica la conclusione della Corte di appello secondo cui la droga, se destinata al consumo personale, non sarebbe stata portata indosso in tali quantitativi. 3.Il secondo motivo di ricorso è infondato.

La Corte di appello ha escluso, esaminando la censura dell'imputato sulla risalenza nel tempo dei precedenti, che le circostanze attenuanti generiche potessero essere applicate con giudizio di prevalenza sulla recidiva e, quindi, ha respinto il rilievo difensivo ribadendo il giudizio di equivalenza i dando adeguatamente conto delle ragioni che giustificavano il giudizio di maggiore pericolosità dell'imputato e valorizzando la "ricaduta" nella commissione di fatti illeciti.

In materia di bilanciamento tra opposte circostanze, nell'esercizio del potere ampiamente discrezionale del giudice del merito, il giudice compie una valutazione complessiva 1:12:12TP21~a sulla personalità dell'imputato e le conclusioni raggiunte sono incensurabili quando, come nel caso in esame, abbia esaminato le deduzioni difensive ( ma le abbia ritenute recessive, alla stregua delle concrete modalità dei fatti, nella formulazione del giudizio di pericolosità sociale posto a base del giudizio di mera equivalenza dell/circostanze attenuanti generiche. (&)

4. Consegue al rigetto del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese rocessuali. _j 1106re- Così deciso il leti=

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
resto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza del 25 settembre 2024, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi dieci di reclusione ed euro duemila di multa, per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 commesso il 3 novembre 2021 quando l'imputato veniva controllato in strada e trovato in possesso di due confezioni di stupefacenti costituita, una, da un involucro di 12 gr. di hashish (da cui erano ricavabili n. 175,3 dosi medie) e l'altra da una confezione contenente 2 gr. di marijuana (da cui erano ricavabili n. 6,6 dosi medie), sostanza la cui destinazione allo spaccio veniva convalidata dal sequestro, nella camera da letto dell'imputato, di,,, un bilancino di precisione, un grinder e un rotolo di carità di alluminio. Fin dal primo grado erano state applicate all'imputato r4-) le circostanze attenuanti generiche, con giudizio di equivalenza alla recidiva semplice, con applicazione della diminuente per il rito abbreviato. 2. Con i motivi di ricorso, sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, [OSCURATO:PERSONA] denuncia: 2.1. violazione di legge e cumulativi vizi di motivazione in relazione alla ritenuta destinazione alla cessione a terzi dello stupefacente, fondata sulla erronea valutazione dei dati di prova relativi alla destinazione a terzi e, in particolare, sulla disponibilità di mezzi utilizzabili per il frazionamento in dosi che non venivano trovati indosso all'imputato al momento del controllo e costituiti, comunque, di utensili o accessori di uso comune nelle abitazioni; sul numero di dosi medie singole ricavabili dall'hashish, sproporzionato rispetto al peso della sostanza; sulla omessa valutazione della documentazione prodotta dalla difesa che attestava l'utilizzazione, da parte dell'imputato, di cannabis terapeutica per ragioni sanitarie; 2.2. vizio di motivazione sulla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla recidiva, come richiesto con il motivo di appello che evidenziava la risalenza nel tempo (anni 2007 e 2008) delle precedenti condanne. 3. Il ricorso è stato trattato con procedura scritta, ai sensi dell'art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato. 2.11 primo motivo di ricorso è proposto per motivi generici e manifestamente infondati alla stregua delle argomentazioni, logiche e fondate su dati significativi, della sentenza impugnata sulla destinazione della droga detenuta alla cessione a terzi e non al consumo personaleiche il ricorrente ha giustificato richiamando l'uso personale di cannabis terapeutica, sostanza che, come noto, è cosa diversa, in ragione dei principi attivi, della percentuale del principio attivo di THC e delle modalità di uso, dalla marijuana detenuta dall'imputato e dalla quale erano ricavabili 6,6 dosi medie.Il difensore evidenzia che presso l'abitazione del ricorrente sono stati rinvenuti strumenti di uso comune — bilancino di precisione e altro - trascurando che veniva lì il (Lt) rinvenuto anche un grinder, un piccolo tritino, utilizzabile per trinciare vegetali e, in generale, marijuana. Soprattutto, le argomentazioni difensive non si confrontano con il dato quantitativo dell'hashish detenuto — correlato alla presenza e al quantitativo di sostanza psicoattiva e non al peso della droga detenuta - e, quindi al numero di dosi ricavabili e alle modalità e circostanze del fatto poiché l'imputato veniva controllato in strada, sicché non appare manifestamente illogica la conclusione della Corte di appello secondo cui la droga, se destinata al consumo personale, non sarebbe stata portata indosso in tali quantitativi. 3.Il secondo motivo di ricorso è infondato. La Corte di appello ha escluso, esaminando la censura dell'imputato sulla risalenza nel tempo dei precedenti, che le circostanze attenuanti generiche potessero essere applicate con giudizio di prevalenza sulla recidiva e, quindi, ha respinto il rilievo difensivo ribadendo il giudizio di equivalenza i dando adeguatamente conto delle ragioni che giustificavano il giudizio di maggiore pericolosità dell'imputato e valorizzando la "ricaduta" nella commissione di fatti illeciti. In materia di bilanciamento tra opposte circostanze, nell'esercizio del potere ampiamente discrezionale del giudice del merito, il giudice compie una valutazione complessiva 1:12:12TP21~a sulla personalità dell'imputato e le conclusioni raggiunte sono incensurabili quando, come nel caso in esame, abbia esaminato le deduzioni difensive ( ma le abbia ritenute recessive, alla stregua delle concrete modalità dei fatti, nella formulazione del giudizio di pericolosità sociale posto a base del giudizio di mera equivalenza dell/circostanze attenuanti generiche. (&) 4. Consegue al rigetto del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese rocessuali. _j 1106re- Così deciso il leti=
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