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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 02165/2023

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23/2018 [OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 30623/2018proposto da: [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; tutti in qualità di fideiussori della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., elett.te domic.presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale sono rappres. e difesi, con procura speciale in calce al ricorso; -Ricorrenti- -contro- [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , in persona del legale rap pres. p.t.; -Intimata- avverso la sentenza n. 1436/2018della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 17/7/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/11/2022dal Cons. rel. dott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 3.12.12, il Tribunale di Ancona, revocato il decreto ingiuntivo emesso su istanza della Unione di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e opposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti fideiussori della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., condannò gli opponenti in solidoal pagamento della somma di € 48.493,83oltre interessi.

I soggetti sopraindicati proposero appello, formulando due motivi: il primo concernente la riconosciuta legittimità dell’applicazione degli interessi anatocistici a partire dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; il secondo afferente all’erroneità dell’affermato mancato superamento dei tassi-soglia usurari, non avendo il ctu tenuto conto delle commissioni di massimo scoperto nella determinazione dei tassi effettivamente applicati dalla banca.

Con sentenza depositata il 17.7.18, la Corte d’appello di Ancona respinsel’impugnazione proposta dagli opponenti, osservando che: gli interessi passivi addebitati agli appellanti erano conformi alle prescrizioni di cui all’art. 2 della delibera CICR del 9 febbraio 2000, in quanto applicati con identica periodicità rispetto agli interessi attivi e capitalizzati secondo le disposizioni contrattuali specificamente approvate nel contratto di conto corrente; correttamente il ctu non avevaconteggiato le commissioni di massimo scoperto nel calcolo degli interessi effettivamente applicati, ai fini della verifica del superamento del tasso-soglia di usura e, comunque, se anche lo avesse fatto, nel caso di specie non si sarebbe verificato il superamento del tasso soglia.

Avverso questa decisione ricorrono per cassazione gli appellanti, sulla base di sei motivi; non siè costituita la parte intimata.[OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2, commi 2 e 3, l . 10 ottobre 1990, n. 287, ai sensi del l’art. 360 , comma 1°,n. 3, cod. proc. c iv., in quanto la sentenza impugnata ha ritenuto valide le fideiussioni, mentre esse sono affette da nullità assoluta rispecchiando appieno le condizioni qualificate illegittime dalla normativa antitrust .

In particolare, i ricorrenti lamentano che il contratto di fideiussione contiene clausole relative alla reviviscenza, alla rinuncia ai termini exart. 1957 cod. civ., alla sopravvivenza della garanzia stessa, dichiarate dalla Banca d’Italia contrarie alla normativa antitrust perché aventi lo scopo di addos sare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dalla negligenza della banca o da eventuali vizi dell’obbligazione principale.

Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 33, commi 1 e 2, 34 , commi 1 e 2 , d. lgs. 6 settembre 2005 , n. 206, ai sensi dell’art. 360,comma 1°, n. 3 , cod. proc. civ. , in quanto la sentenza impugnata ha ritenuto valida la fideiussione, mentre essa è affetta da nullità assoluta per violazione delle suddette norme a tutela del consumatore, tale essendo il fideiussore.

In particolare, il contratto di fideiussione contiene clausole dal carattere vessatorio.

Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 116, commi 1 e 3, 117, commi 1, 4, 6 e 7, t.u.b.,6 e 7 CICR, ai sensi dell’art. 360, comma 1°, n. 3, cod. proc. civ., in quanto la sentenza impugnata ha ritenuto validi i contratti di conto corrente stipulati con la banca, mentre invece essi sarebbero nulli per omessa indicazione del TAE e del TAEG.

Il quarto motivo denuncia violazione e falsa applicazione de gli art t . 1283 cod. civ., 120, commi 2 e 3 e successive modifiche , t.u.b. , ai sensi dell’art. 360, comma 1 °, n. 3 , cod. proc. civ., in quanto la sentenza impugnata ha ritenuto la regolarità della capitalizzazione trimestrale degli interessi mentre invece questi sarebbero illegittimi in quanto applicati non sul solo capitale ma sul capitale rivalutato con interessi maturati trimestralmente e quindi anatocistici.

Con il quinto motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt.644 cod. pen., 1 e 4 l. 7 marzo 1996, n. 108, ai sensi dell’art. 360, comma 1°,n. 3, cod. proc. civ., in quanto la sentenza impugnata ha ritenuto corretta la formula applicata dal ctu al fine di veri ficare il superamento del tasso-soglia d’usura, mentre invece il CTU avrebbe dovuto includere nel calcolo anche le c.m.s.

Il sesto motivo denunciaviolazione e falsa applicazione dell’art. 117 - bis, commi 1, 2, 3 e 4 t.u.b. , a i sensi de ll’art. 360 , comma 1 °, n. 3 , cod. proc. civ., in quanto la sentenza impugnata ha ritenuto valide le c.m.s. applicate, mentre esse sono nulle per difetto del requisito della determinatezza.

Il ricorso è inammissibile.

I motivi primo, secondo, terzo e sesto, esaminabili congiuntamente poichétra loro connessi, sono inammissibili .

Invero, le corrispondenti questionidi nullità contrattuale non erano state sollevate nel giudizio dimerito.

Anche nel giudizio di legittimità, infatti, secondo Cass.

S.U. 26242/2014,può essere sollevata una questione di nullità contrattuale nonsollevata o rilevata d’ufficio nel giudizio di merito; occorre però che ifatti posti a base della nullità siano stati accertati nel giudizio di merito erisultino dalla sentenza impugnata, atteso che in sede di legittimità non possono essere effettuati accertamenti di fatto .

Nella specie, appunto,i presupposti di fatto delle questioni di nullità sollevate con i motividi ricorso non risultano per nulla dalla sentenza impugnata (cfr, exmultis, Cass. 204 38/2019, 21243/2019, 4175/2020).Il quartomotivo è inammissibile in quanto generico e non contenente critiche pertinenti alla ratio decidendi.

Invero, la Corte territoriale ha respinto il primo motivo d’appello escludendo l’illegittimità delle clausole anatocistiche contenute nei contratti di conto corrente per il periodo anteriore alla delibera del CICR del 9.2.2000 (sino al 31.3.2000), rilevando altresì che per il periodo successivo gli interessi passivi addebitati agli appellanti erano stati calcolati in maniera conforme alle prescrizioni di cui all’art. 2 della suddetta delibera CICR, con identica periodicità rispetto agli interessi passivi, come accertato dal ctu, e capitalizzati secondo le norme contrattuali stipulate con atto del 25.3.99 con pattuizione da ritenersi valida per il periodo successivo all’[OSCURATO:DATA_NASCITA].

Il quinto motivo è parimenti inammissibile, sia in quanto diretto al riesame dei fatti, sia perché privo di decisività; infatti, la Corte d’appello, sulla base della ctu, ha osservato , con motivazione esauriente, non censurabile in questa sede, che nella fattispecie, pur tenendo conto delle c.m.s. nel calcolo degli interessi, non si sarebbe verificato alcun superamento del tasso-soglia dell’usura.

Nulla per le spese, non essendosi costituita la parte intimata.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti , dell’ulteriore importo a titolo di contribut

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
23/2018 [OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 30623/2018proposto da: [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; tutti in qualità di fideiussori della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., elett.te domic.presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale sono rappres. e difesi, con procura speciale in calce al ricorso; -Ricorrenti- -contro- [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , in persona del legale rap pres. p.t.; -Intimata- avverso la sentenza n. 1436/2018della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 17/7/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/11/2022dal Cons. rel. dott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 3.12.12, il Tribunale di Ancona, revocato il decreto ingiuntivo emesso su istanza della Unione di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e opposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti fideiussori della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., condannò gli opponenti in solidoal pagamento della somma di € 48.493,83oltre interessi. I soggetti sopraindicati proposero appello, formulando due motivi: il primo concernente la riconosciuta legittimità dell’applicazione degli interessi anatocistici a partire dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; il secondo afferente all’erroneità dell’affermato mancato superamento dei tassi-soglia usurari, non avendo il ctu tenuto conto delle commissioni di massimo scoperto nella determinazione dei tassi effettivamente applicati dalla banca. Con sentenza depositata il 17.7.18, la Corte d’appello di Ancona respinsel’impugnazione proposta dagli opponenti, osservando che: gli interessi passivi addebitati agli appellanti erano conformi alle prescrizioni di cui all’art. 2 della delibera CICR del 9 febbraio 2000, in quanto applicati con identica periodicità rispetto agli interessi attivi e capitalizzati secondo le disposizioni contrattuali specificamente approvate nel contratto di conto corrente; correttamente il ctu non avevaconteggiato le commissioni di massimo scoperto nel calcolo degli interessi effettivamente applicati, ai fini della verifica del superamento del tasso-soglia di usura e, comunque, se anche lo avesse fatto, nel caso di specie non si sarebbe verificato il superamento del tasso soglia. Avverso questa decisione ricorrono per cassazione gli appellanti, sulla base di sei motivi; non siè costituita la parte intimata.[OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2, commi 2 e 3, l . 10 ottobre 1990, n. 287, ai sensi del l’art. 360 , comma 1°,n. 3, cod. proc. c iv., in quanto la sentenza impugnata ha ritenuto valide le fideiussioni, mentre esse sono affette da nullità assoluta rispecchiando appieno le condizioni qualificate illegittime dalla normativa antitrust . In particolare, i ricorrenti lamentano che il contratto di fideiussione contiene clausole relative alla reviviscenza, alla rinuncia ai termini exart. 1957 cod. civ., alla sopravvivenza della garanzia stessa, dichiarate dalla Banca d’Italia contrarie alla normativa antitrust perché aventi lo scopo di addos sare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dalla negligenza della banca o da eventuali vizi dell’obbligazione principale. Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 33, commi 1 e 2, 34 , commi 1 e 2 , d. lgs. 6 settembre 2005 , n. 206, ai sensi dell’art. 360,comma 1°, n. 3 , cod. proc. civ. , in quanto la sentenza impugnata ha ritenuto valida la fideiussione, mentre essa è affetta da nullità assoluta per violazione delle suddette norme a tutela del consumatore, tale essendo il fideiussore. In particolare, il contratto di fideiussione contiene clausole dal carattere vessatorio. Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 116, commi 1 e 3, 117, commi 1, 4, 6 e 7, t.u.b.,6 e 7 CICR, ai sensi dell’art. 360, comma 1°, n. 3, cod. proc. civ., in quanto la sentenza impugnata ha ritenuto validi i contratti di conto corrente stipulati con la banca, mentre invece essi sarebbero nulli per omessa indicazione del TAE e del TAEG. Il quarto motivo denuncia violazione e falsa applicazione de gli art t . 1283 cod. civ., 120, commi 2 e 3 e successive modifiche , t.u.b. , ai sensi dell’art. 360, comma 1 °, n. 3 , cod. proc. civ., in quanto la sentenza impugnata ha ritenuto la regolarità della capitalizzazione trimestrale degli interessi mentre invece questi sarebbero illegittimi in quanto applicati non sul solo capitale ma sul capitale rivalutato con interessi maturati trimestralmente e quindi anatocistici. Con il quinto motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt.644 cod. pen., 1 e 4 l. 7 marzo 1996, n. 108, ai sensi dell’art. 360, comma 1°,n. 3, cod. proc. civ., in quanto la sentenza impugnata ha ritenuto corretta la formula applicata dal ctu al fine di veri ficare il superamento del tasso-soglia d’usura, mentre invece il CTU avrebbe dovuto includere nel calcolo anche le c.m.s. Il sesto motivo denunciaviolazione e falsa applicazione dell’art. 117 - bis, commi 1, 2, 3 e 4 t.u.b. , a i sensi de ll’art. 360 , comma 1 °, n. 3 , cod. proc. civ., in quanto la sentenza impugnata ha ritenuto valide le c.m.s. applicate, mentre esse sono nulle per difetto del requisito della determinatezza. Il ricorso è inammissibile. I motivi primo, secondo, terzo e sesto, esaminabili congiuntamente poichétra loro connessi, sono inammissibili . Invero, le corrispondenti questionidi nullità contrattuale non erano state sollevate nel giudizio dimerito. Anche nel giudizio di legittimità, infatti, secondo Cass. S.U. 26242/2014,può essere sollevata una questione di nullità contrattuale nonsollevata o rilevata d’ufficio nel giudizio di merito; occorre però che ifatti posti a base della nullità siano stati accertati nel giudizio di merito erisultino dalla sentenza impugnata, atteso che in sede di legittimità non possono essere effettuati accertamenti di fatto . Nella specie, appunto,i presupposti di fatto delle questioni di nullità sollevate con i motividi ricorso non risultano per nulla dalla sentenza impugnata (cfr, exmultis, Cass. 204 38/2019, 21243/2019, 4175/2020).Il quartomotivo è inammissibile in quanto generico e non contenente critiche pertinenti alla ratio decidendi. Invero, la Corte territoriale ha respinto il primo motivo d’appello escludendo l’illegittimità delle clausole anatocistiche contenute nei contratti di conto corrente per il periodo anteriore alla delibera del CICR del 9.2.2000 (sino al 31.3.2000), rilevando altresì che per il periodo successivo gli interessi passivi addebitati agli appellanti erano stati calcolati in maniera conforme alle prescrizioni di cui all’art. 2 della suddetta delibera CICR, con identica periodicità rispetto agli interessi passivi, come accertato dal ctu, e capitalizzati secondo le norme contrattuali stipulate con atto del 25.3.99 con pattuizione da ritenersi valida per il periodo successivo all’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Il quinto motivo è parimenti inammissibile, sia in quanto diretto al riesame dei fatti, sia perché privo di decisività; infatti, la Corte d’appello, sulla base della ctu, ha osservato , con motivazione esauriente, non censurabile in questa sede, che nella fattispecie, pur tenendo conto delle c.m.s. nel calcolo degli interessi, non si sarebbe verificato alcun superamento del tasso-soglia dell’usura. Nulla per le spese, non essendosi costituita la parte intimata. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti , dell’ulteriore importo a titolo di contribut
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