CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30146/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 0415I9U) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/01/2026 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ULL.e n. 58 N. 8248/26 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 336 cod. pen. alla pena di mesi quattro di reclusione); Ritenuto che l'unico motivo dedotto con il ricorso, con il quale si censura l'omessa motivazione in ordine alla determinazione della pena e violazione di legge per mancato mantenimento nei minimi edittali è inammissibile perché manifestamente infondato; Considerato, invero, che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento alla determinazione del trattamento sanzionatorio, alla luce delle caratteristiche e delle circostanze di tempo e di luogo (pubblico) dell'aggressione, evidenziando che la pena, anche in ragione della concessione delle circostanze attenuanti generiche, è stata determinata in misura prossima al minimo edittale, ciò che, peraltro, attenua l'obbligo di motivazione del giudice, talché è sufficiente anche il solo richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Rv. 256464-01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento P.Q.M