CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 4 gennaio 2022
Cassazione n. 48575/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD. SORVEGLIANZA di FOGGIAudita la re zione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/se tite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, il quale ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con provvedimento del 4 gennaio 2022, il Magistrato di sorveglianza di Foggia dichiarava inammissibile l'istanza proposta nell'interesse del detenuto in espiazione pena [OSCURATO:PERSONA], tendente ad ottenere la misura alternativa della detenzione domiciliare. La declaratoria era ricondotta al rilievo che la pena in espiazione era stata inflitta per un reato ostativo, in quanto contemplato dall'art. 4 I. 26 luglio 1975, n. 354, ord. pen. 2. Il difensore dell'interessato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e sostenendo che il reato di cui all'art. 609-bis, terzo comma, cod. pen., per il quale è stata inflitta la pena in espiazione, non rientra fra quelli previsti dall'art. 4 I. 26 luglio 1975, n. 354, ord. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] rileva l'incompetenza funzionale del Magistrato di sorveglianza di Foggia, perché la detenzione domiciliare rientra fra le materie rimesse alla competenza dei tribunali di sorveglianza dall'art. 70 I. 26 luglio 1975, n. 354, ord. pen. 2. In conclusione, data la rilevata incompetenza funzionale l'ordinanza impugnata va annullata senza rinvio, disponendo la trasmissione degli atti, per il prosieguo, al Tribunale di sorveglianza di Bari. P. Q. M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Bari. Così deciso in Roma, 30 giugn