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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 11 maggio 2022

Cassazione n. 15015/2022

Testo disponibile della fonte

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso per conflitto di competenza iscritto al nr.

R.G. 14630/2021, sollevato dal Tribunale di Massa con ordinanza n.

R.G. 394/17 del 17/05/2021, nel procedimento di accertamento di obbligo del terzo promosso da [OSCURATO:PERSONA], nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:SOCIETA]. - non costituiti in questa fase - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 14630/2021 Numero sezionale 2939/2022 Numero di raccolta generale 15015/2022 Data pubblicazione 11/05/2022 udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non partecipata del 17/03/2022, dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA], che visto l'art. 380 ter cod. proc. civ., chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, dichiari inammissibile il presente regolamento. osserva quanto segue.

L’INPS ha proposto opposizione dinanzi al Tribunale di Massa, ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ., avverso l’ordinanza di assegnazione del credito in procedura di pignoramento presso terzi, promossa, davanti lo stesso Tribunale, da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA].; esaurita la fase sommaria, con il rigetto dell’istanza di provvedimenti indilazionabili e urgenti, il giudice dell’esecuzione del detto Tribunale ha rimesso la causa, per il merito, innanzi al giudice della sezione lavoro del medesimo Tribunale, il quale, con sentenza, si è dichiarato incompetente per materia in favore del giudice dell’esecuzione del medesimo ufficio; riassunto da parte dell’INPS, mediante deposito di ricorso in riassunzione dinanzi al giudice dell’esecuzione, il giudizio di opposizione, il giudice dell’esecuzione dello stesso Tribunale, con ordinanza, resa alla prima udienza, ha trasmesso gli atti al giudice tabellarmente indicato per la fase sommaria ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ.; detto giudice ha restituito gli atti al giudice dell’esecuzione, il quale ha richiesto, con ordinanza del 17 – 18/05/2021, il regolamento di competenza di ufficio nei confronti della sentenza del giudice della sezione lavoro dello stesso Tribunale.

Ciò posto La Corte ritiene che il regolamento di competenza di ufficio è stato tardivamente richiesto, in quanto che alla prima udienza il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Massa, anziché sollevare il conflitto, ha F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 14630/2021 Numero sezionale 2939/2022 Numero di raccolta generale 15015/2022 Data pubblicazione 11/05/2022 trasmesso gli atti ad altro giudice del medesimo ufficio (ossia dello stesso Tribunale), decadendo in tal modo dalla possibilità di sollevare il conflitto stesso (si veda, con riferimento al processo ordinario di cognizione, con affermazione, tuttavia, di carattere generale, Cass. n. 27731 del 29/10/2019 Rv. 655646 - 01); deve, ad ogni buon conto, ribadirsi che la ripartizione delle funzioni tra la sezione lavoro e le sezioni ordinarie del medesimo tribunale non implica l'insorgenza di una questione di competenza, attenendo piuttosto alla distribuzione degli affari giurisdizionali all'interno dello stesso ufficio, potendo, se del caso porre una questione di rito, da risolvere alla stregua degli artt. 426 e 427 cod. proc. civ. (si vedano, in tema: Cass. n. 08905 del 05/05/2015 Rv. 635212 - 01, Cass. n. 14790 del 19/07/2016 Rv. 640707 – 01 e Sez.

U n. 19882 del 23/07/2019 Rv. 654837 - 01, che ha affermato quanto segue: il rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata in materia di impresa, nello specifico caso in cui entrambe le sezioni facciano parte del medesimo ufficio giudiziario, non attiene alla competenza, ma rientra nella mera ripartizione degli affari interni all'ufficio giudiziario, da cui l'inammissibilità del regolamento di competenza, richiesto d'ufficio ai sensi dell'art. 45 c.p.c.).

Il regolamento di ufficio, richiesto dal giudice dell’esecuzione del Tribunale di Massa, deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese di lite, trattandosi di istanza di regolamento sollevata d’ufficio per il quale non vi è partecipazione delle parti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il regolamento; nulla spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, in data 17 marzo 2022.

Il presidente [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso per conflitto di competenza iscritto al nr. R.G. 14630/2021, sollevato dal Tribunale di Massa con ordinanza n. R.G. 394/17 del 17/05/2021, nel procedimento di accertamento di obbligo del terzo promosso da [OSCURATO:PERSONA], nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:SOCIETA]. - non costituiti in questa fase - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 14630/2021 Numero sezionale 2939/2022 Numero di raccolta generale 15015/2022 Data pubblicazione 11/05/2022 udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non partecipata del 17/03/2022, dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA], che visto l'art. 380 ter cod. proc. civ., chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, dichiari inammissibile il presente regolamento. osserva quanto segue. L’INPS ha proposto opposizione dinanzi al Tribunale di Massa, ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ., avverso l’ordinanza di assegnazione del credito in procedura di pignoramento presso terzi, promossa, davanti lo stesso Tribunale, da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA].; esaurita la fase sommaria, con il rigetto dell’istanza di provvedimenti indilazionabili e urgenti, il giudice dell’esecuzione del detto Tribunale ha rimesso la causa, per il merito, innanzi al giudice della sezione lavoro del medesimo Tribunale, il quale, con sentenza, si è dichiarato incompetente per materia in favore del giudice dell’esecuzione del medesimo ufficio; riassunto da parte dell’INPS, mediante deposito di ricorso in riassunzione dinanzi al giudice dell’esecuzione, il giudizio di opposizione, il giudice dell’esecuzione dello stesso Tribunale, con ordinanza, resa alla prima udienza, ha trasmesso gli atti al giudice tabellarmente indicato per la fase sommaria ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ.; detto giudice ha restituito gli atti al giudice dell’esecuzione, il quale ha richiesto, con ordinanza del 17 – 18/05/2021, il regolamento di competenza di ufficio nei confronti della sentenza del giudice della sezione lavoro dello stesso Tribunale. Ciò posto La Corte ritiene che il regolamento di competenza di ufficio è stato tardivamente richiesto, in quanto che alla prima udienza il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Massa, anziché sollevare il conflitto, ha F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 14630/2021 Numero sezionale 2939/2022 Numero di raccolta generale 15015/2022 Data pubblicazione 11/05/2022 trasmesso gli atti ad altro giudice del medesimo ufficio (ossia dello stesso Tribunale), decadendo in tal modo dalla possibilità di sollevare il conflitto stesso (si veda, con riferimento al processo ordinario di cognizione, con affermazione, tuttavia, di carattere generale, Cass. n. 27731 del 29/10/2019 Rv. 655646 - 01); deve, ad ogni buon conto, ribadirsi che la ripartizione delle funzioni tra la sezione lavoro e le sezioni ordinarie del medesimo tribunale non implica l'insorgenza di una questione di competenza, attenendo piuttosto alla distribuzione degli affari giurisdizionali all'interno dello stesso ufficio, potendo, se del caso porre una questione di rito, da risolvere alla stregua degli artt. 426 e 427 cod. proc. civ. (si vedano, in tema: Cass. n. 08905 del 05/05/2015 Rv. 635212 - 01, Cass. n. 14790 del 19/07/2016 Rv. 640707 – 01 e Sez. U n. 19882 del 23/07/2019 Rv. 654837 - 01, che ha affermato quanto segue: il rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata in materia di impresa, nello specifico caso in cui entrambe le sezioni facciano parte del medesimo ufficio giudiziario, non attiene alla competenza, ma rientra nella mera ripartizione degli affari interni all'ufficio giudiziario, da cui l'inammissibilità del regolamento di competenza, richiesto d'ufficio ai sensi dell'art. 45 c.p.c.). Il regolamento di ufficio, richiesto dal giudice dell’esecuzione del Tribunale di Massa, deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Nulla per le spese di lite, trattandosi di istanza di regolamento sollevata d’ufficio per il quale non vi è partecipazione delle parti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il regolamento; nulla spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, in data 17 marzo 2022. Il presidente [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l #
Sentenza Cassazione n. 15015/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris