CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 29557/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del Tribunale di Trieste del 22.12.2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Trieste, decidendo in sede di riesame delle misure cautelari personali, ha respinto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] contro l'ordinanza con cui il GIP presso il Tribunale di Pordenone, in data 5.12.2022, aveva applicato al predetto la misura della custodia cautelare in carcere avendo ravvisato gravi indizi di colpevolezza in ordine ai fatti qT( di rapina impropria pluriaggravata e resistenza a pubblico ufficiale ed il ricorso di esigenze cautelari non altrimenti fronteggiabili; 2. ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] tramite il difensore lamentando: 2.1 violazione di legge in relazione agli artt. 272 e 274 cod. proc. pen.; contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione quanto alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari: segnala la inadeguatezza della motivazione con cui il Tribunale ha confermato la valutazione operata dal GIP circa la sussistenza delle ravvisate esigenze cautelari e la impossibilità di fronteggiarle attraverso il ricorso ad una misura non custodiale; segnala, in particolare, che il pericolo di fuga è stato ritenuto sul solo rilievo della assenza di una dimora in Italia da parte del Gega e che la valutazione circa il rischio di reiterazione non ha considerato che si tratta di un soggetto giovane, incensurato ed alla prima esperienza restrittiva; segnala che l'allontanamento del ricorrente da contesti criminali era testimoniato dalla sua scelta pienamente collaborativa e dalle proposte risarcitorie avanzate nei confronti delle persone offese; richiama la giurisprudenza di questa Corte in punto di attualità e concretezza delle esigenze cautelari invocando, infine, il principio di proporzionalità ed adeguatezza della misura individuata al fine di contemperare le esigenze specialpreventive con il principio di minor compressione possibile della libertà personale; 3. la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'inammissibilità del ricorso: richiamati i termini del giudizio di legittimità sui provvedimenti in materia di cautela personale, rileva che la motivazione del provvedimento impugnato risulta adeguata ed immune da profili di manifesta illogicità o da errori in diritto specificamente con riguardo al ravvisato pericolo di fuga ed a quello di recidiva, fondanti le esigenze cautelari. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché articolato su censure manifestamente infondate. 1. Il GIP di Pordenone aveva applicato al ricorrente la misura della custodia cautelare in carcere per il delitto di rapina pluriaggravata e resistenza a pubblico ufficiale commessi in data 2.12.2022. Fermo restando che il ricorso attinge esclusivamente il profilo delle esigenze cautelari e della adeguatezza della misura, non è tuttavia inutile rilevare come il Tribunale avesse dato conto, in maniera puntuale, dell'episodio occorso nella serata del 2.12.2022, che aveva visto l'intervento di personale di PG che, allertato circa un furto in corso in una abitazione di via Udine in Pordenone, aveva intercettato la vettura a bordo della quale i malviventi erano stati visti allontanarsi; la vettura, dopo aver speronato la volante e tentato manovre pericolose, aveva finito la sua corsa scontrandosi frontalmente con un altro veicolo e, infine, contro altre auto parcheggiate; l'odierno ricorrente, unico tra i cinque occupanti del veicolo, era stato bloccato dagli operanti all'atto di scendere dall'auto (dal lato del conducente) per darsi alla fuga. Sulla persona del Gega erano stati nell'occasione rinvenuti un cacciavite, una torcia ed una ricetrasmittente unitamente a parte della refurtiva mentre altra refurtiva era stata rinvenuta, unitamente ad ulteriori attrezzi da scasso, all'interno della vettura. 2. Tanto premesso in punto di gravità indiziaria, il Tribunale ha motivato sulle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura in termini non sindacabili in questa sede, avendo in primo luogo valorizzato le modalità del fatto (posto in essere con l'utilizzo di una vettura predisposta per la fuga e munita a tal fine di una targa diversa da quella originale, con la disponibilità di attrezzi idonei allo scasso e distribuzione dei ruoli) ma, anche, le stesse modalità della fuga (con il Gega alla guida dell'auto). Questi elementi sono stati congruamente apprezzati al fine di sottolineare la preoccupante personalità del ricorrente che, al di là della sua formale incensuratezza, ha mostrato notevole pervicacia criminale non avendo avuto remora alcuna a mettere in pericolo la vita e la incolumità degli operanti e di terzi un rocambolesco quanto spericolato tentativo di sottrarsi all'intervento delle forze dell'ordine. I giudici del riesame, nel confermare la valutazione operata dal GIP sulla sussistenza e gravità del periculum libertatis, hanno inoltre considerato la attualità del pericolo di fuga dell'indagato, straniero senza fissa dimora, non mancando di vagliare la dichiarazione resa da tale [OSCURATO:PERSONA]., il quale si sarebbe reso disponibile a provvedere alle esigenze di vita e salute dell'indagato ma, almeno in apparenza, non a fornirgli una abitazione in cui poter disporre una misura custodiale extramuraria. L'ordinanza impugnata non ha infine trascurato di valutare, ai fini della riconsiderazione del quadro cautelare, le offerte risarcitorie che ha tuttavia stimato del tutto inconsistenti. In definitiva, il Tribunale, non ha trascurato alcun elemento sottoposto alla sua attenzione e, nel ritenere non soltanto il pericolo di fuga ma, anche, di reiterazione nel reato, ha motivato, in diritto, in termini coerenti con l'orientamento condiviso dal collegio secondo cui il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (cfr., Sez. 3 - , n. 9041 del 15/02/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282891 01;Sez. 6, n. 8211 del 11/02/2016, Ferrante, Rv. 266511 - 01; Sez. 2, n. 11511 del 14/12/2016, Verga, Rv. 269684 - 01). Va pur detto che l'apprezzamento della pericolosità dell'indagato sottoposto alla misura coercitiva ed in merito alla adeguatezza o meno di una misura rispetto ad altra al fine di garantire il pur ravvisato pericolo di reiterazione nel reato, è un giudizio riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se congruamente e logicamente motivato (cfr., Sez. 3 -, n. 7268 del 24/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275851 - 01; Sez. 6, n. 17314 del 20/04/2011, Soriato, Rv. 250093 - 01). 3. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di