CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 gennaio 2026
Cassazione n. 05831/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3050/2022 R.G.proposto da: [OSCURATO:PERSONA]( [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] -RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] - CONTRORICORRENTE e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] SPAin persona del legale rappresentante pro tempore -INTIMATA avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 2858/2021 depositata il 21luglio 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 gennaio 2026 dal [OSCURATO:PERSONA]; esaminati gli atti; rilevato che: - con sentenza 1° settembre 2017, n. 8906 il Tribunale di Napoli, in accoglimento della domanda di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (g i à [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), all’epoca mandataria della Regione Campaniain forza di convenzione giù cessata al tempo del giudizio di secondo grado, aveva condannato il Comune di Grazzanise a pagare la somma di € 1.124.780,90, da cui andava sottratt a l a somma di € 107.785,15, Iva inclusa a titolo di canoni per depurazione, relativamente al periodo 01/01/1992 – 28/02/2005, oltre interessi dalle singole date di debenza periodica e fino al soddisfo, con spese processuali e costo della C.T.U. a carico del Comune; -con sentenza 21 luglio 2021 n. 2858 la Corte d’appello di Napoli ha rigettato l’appello del Comune di Grazzanise avverso la sentenza n. 8906/2017 del Tribunale di Napoli; -il Comune di Grazzanise ha impugnato la sentenza n. 2858/2021 della Corte d’appello di Napoli; -nel giudizio di legittimità si è costituita con controricorso unicamente la Regione [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che: -con atto congiunto depositato i n vista dell’adunanza camerale, l e parti costituite, richiamato l’accordo transattivo da esse raggiuntonel settembre 2023, hanno dichiarato di rinunciare ai rispettivi atti e di accettare la rinuncia della controparte, chiedendo dichiararsi l’estinzione del giudizio a spese compensate; -su tali premesse, va dichiarat a l’estinzione del processo; -la rinuncia al ricorso per cassazione è fuori del campo di applicazione dell’art. 13, comma 1 quater , d.P.R. n. 115 / 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. n. 228 /2012, poiché non rientra tra i casi tipici previsti dalla disciplina sul c.d. raddoppio del contributo unificato, insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica (Cass., sez. III, ord.5 dicembre 2023, n. 34025;Cass., sez. V, ord. 18 gennaio 2019, n. 1343; Cass., sez. VI-1, ord. 12 novembre 2015, n. 23175); P.Q.M Visti gli artt. 390 e 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del processo a spese compensate, come da accordo tra le par