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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 settembre 2026

Cassazione n. 25821/2026

Testo disponibile della fonte

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datario della [OSCURATO:SOCIETA]. -3485 Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati edifesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- resistenti con mandato -avverso la sentenza n. 5153/2021 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 15/11/2021 R.G.N. 2991/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del15/09/2026 dalla Consigliera Dott. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 13417/2022Numero sezionale 3485/2026Numero di raccolta generale 25821/2026Data pubblicazione 25/09/20261.

Con sentenza n. 5153 del 2021, la Corte d’appello di Napoliha accolto l’appello dell’INPS e, in riforma della sentenza n. 2518del 2019 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ha rigettato l’opposizioneproposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso la richiesta di pagamentodi euro 2.577,47 per contributi e sanzioni dovuti alla Gestioneseparata, ai sensi dell’art. 2, comma 26, della legge n. 335 del1995, in relazione all’anno 2010.2.

La Corte territoriale ha richiamato l’orientamento dilegittimità secondo cui, in tema di contributi dovuti a percentuale,il fatto costitutivo dell’obbligazione contributiva è rappresentatodall’avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di undeterminato reddito, ai sensi dell’art. 1, comma 4, della legge n.233 del 1990, ed ha individuato il dies a quo della prescrizione deicontributi, ai sensi dell’art. 3, comma 9, della legge n. 335 del1995, nella scadenza del termine per il relativo pagamento, e nonnel momento, eventualmente successivo, in cui l’Agenzia delleentrate accerti, ai sensi dell’art. 1 del d.lgs. n. 462 del 1997, ilmaggior reddito.3.

Ha ritenuto, quindi, che il differimento del termine dipagamento disposto dal d.P.C.m. 6 luglio 2011 riguardasse tutti icontribuenti esercenti attività economiche per le quali erano statielaborati gli studi di settore e non soltanto coloro che fossero inconcreto assoggettati alle relative risultanze fiscali, con esclusione,quindi, della rilevanza della scelta di un diverso regime impositivo,quale quello previsto dall’art. 1, commi 96 e seguenti, della leggen. 244 del 2007.Su tali premesse, ha reputato tempestiva l’interruzione dellaprescrizione quinquennale mediante l’avviso di pagamentoricevuto il 4 luglio 2016.Numero registro generale 13417/20224.

Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricNourmseoro sezionale 3485/2026Numero di raccolta generale 25821/2026per cassazione, affidato a tre motivi.Data pubblicazione 25/09/20265.

L’INPS in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]è rimasto intimato.6.

La causa è stata decisa all’adunanza camerale del 15settembre 2026, in cui il Collegio si è riservato il termine disessanta giorni per il deposito della motivazione.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame del fattodecisivo costituito dall’accoglimento, nelle more del giudizio e indata 12 settembre 2017, della domanda di retrodatazionedell’iscrizione alla [OSCURATO:PERSONA] all’anno 2010 e dal versamento,per la medesima annualità, dei contributi soggettivo e integrativo,per complessivi euro 1.634,01.

Deduce di avere documentato talicircostanze mediante la produzione dell’estratto contributivo edella quietanza di pagamento e di averle segnalate all’INPS primadell’udienza, con missiva Pec del 17 aprile 2018.2.

Con il secondo motivo, deduce violazione degli artt. 2935cod. civ., 3, comma 9, della legge n. 335 del 1995 e 17 del d.P.R.n. 435 del 2001, censurando l’applicazione del differimentodisposto dal d.P.C.m. 6 luglio 2011 e la conseguente esclusionedella prescrizione.3.

Con il terzo motivo, lamenta la violazione dell’art. 116,comma 8, lettera b), della legge n. 388 del 2000, in relazione allesanzioni civili applicate.4.

Il primo motivo è inammissibile.5.

La deduzione del vizio di cui all’art. 360, primo comma, n.5, cod. proc. civ. richiede, nel rispetto degli artt. 366, primocomma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ.,l’indicazione del fatto storico omesso, del dato testuale oNumero registro generale 13417/2022extratestuale dal quale esso risulti, del momento e dellN’aumtteoro sezionale 3485/2026Numero di raccolta generale 25821/2026processuale in cui sia stato introdotto e discusso, nonché della suaData pubblicazione 25/09/2026decisività.

Il ricorrente deve inoltre localizzare i documenti posti afondamento della censura, riproducendone il contenuto essenziale(Cass., Sez.

Un., nn. 8053 e 8054 del 2014; Cass., Sez.

Un., n.34469 del 2019).6.

Il ricorrente, invece, si limita a riportare che “nel corso delgiudizio di primo grado e davanti alla Corte di appello”, ilprofessionista aveva dedotto l’accoglimento, in data 12 settembre2017, dell’istanza di retrodatazione dell’iscrizione alla Cassaintegrativo per complessivi euro 1.634,01, la produzione dellarelativa delibera, dell’estratto contributivo e delle quietanze,nonché la comunicazione all’INPS mediante PEC del 17 aprile2018.7.

Il motivo non si confronta, inoltre, con l’autonomastatuizione contenuta a pagina 6 della sentenza impugnata, con laquale la Corte d’appello ha affermato testualmente: «In assenzadi appello incidentale, non possono essere esaminate le questionisollevate dal Borgese sul merito della pretesa vantata dall’INPS».Tale statuizione, che ha escluso la devoluzione al giudice d’appellodelle questioni concernenti l’insussistenza del presuppostodell’obbligo contributivo per effetto della dedotta iscrizioneretroattiva alla [OSCURATO:PERSONA], non risulta specificamenteimpugnata.8.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte,quando il giudice d’appello abbia espressamente dichiarato cheuna domanda, un’eccezione o una questione di merito non è stataritualmente devoluta per difetto di appello incidentale, la parteinteressata deve censurare tale statuizione con uno specificomotivo di ricorso.

In mancanza, su di essa si forma il giudicatoNumero registro generale 13417/2022interno, che preclude nel giudizio di legittimità l’esame dNuemllearo sezionale 3485/2026Numero di raccolta generale 25821/2026questione sostanziale rimasta estranea al thema decidendum delData pubblicazione 25/09/2026grado precedente (Cass. n. 7293 del 2024; Cass. n. 26835 del2024; Cass., Sez.

Un., n. 31136 del 2024).9.

A fronte di una statuizione espressa di mancata devoluzione,la semplice riproposizione, nella memoria di costituzione inappello, dell’eccezione di duplicazione contributiva fondata sullaretrodatazione dell’iscrizione non vale a sostituire l’impugnazioneincidentale della decisione sfavorevole e non impedisce laformazione del giudicato interno.10.

Ne consegue che le deduzioni relative alla perdita delpresupposto dell’iscrizione alla Gestione separata, in ragione dellaretrodatazione dell’iscrizione alla [OSCURATO:PERSONA] e del pagamentodei contributi soggettivo e integrativo per l’anno 2010, nonpossono essere esaminate per la prima volta nel giudizio dicassazione, essendo coperte dal giudicato interno formatosi sullastatuizione processuale della Corte territoriale.11.

Resta quindi irrilevante, ai fini del presente giudizio, lapotenziale decisività sostanziale della documentazione richiamatadal ricorrente: la Corte non può scrutinare il merito di unaquestione che non ha costituito oggetto del giudizio d’appello erispetto alla quale la relativa statuizione di mancata devoluzionenon è stata censurata.12.

Il primo motivo è, pertanto, inammissibile sia per ilmancato assolvimento degli oneri di specifica indicazione elocalizzazione degli atti e documenti sui quali si fonda, sia perchénon censura la distinta ratio decidendi concernente la mancatadevoluzione in appello delle questioni attinenti al merito dellapretesa contributiva.13.

Il secondo motivo è infondato.Numero registro generale 13417/202214.

In tema di contributi dovuti a percentuale, il fNaumtteoro sezionale 3485/2026Numero di raccolta generale 25821/2026costitutivo dell’obbligazione contributiva è rappresentato dallaData pubblicazione 25/09/2026produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinatoreddito, ai sensi dell’art. 1, comma 4, della legge n. 233 del 1990.La prescrizione quinquennale decorre, tuttavia, dalla scadenza deltermine previsto per il pagamento dei contributi, e non dalmomento, eventualmente successivo, in cui l’Agenzia delle entrateaccerti, ai sensi dell’art. 1 del d.lgs. n. 462 del 1997, il maggiorreddito.

Ai fini dell’individuazione del dies a quo rileva anche ildifferimento del termine disposto con decreto del Presidente delConsiglio dei ministri ai sensi dell’art. 12, comma 5, del d.lgs. n.241 del 1997, poiché tale fonte proroga direttamente la scadenzadell’obbligazione contributiva (Cass. n. 10273 del 2021; Cass. n.28786 del 2022; Cass. n. 16055 del 2025).15.

Il differimento disposto dal d.P.C.m. 6 luglio 2011 si applicaa tutti i contribuenti che esercitino attività economiche per le qualisiano stati elaborati gli studi di settore, senza che rilevi la loroconcreta soggezione alle relative risultanze.

Ne beneficiano,pertanto, anche i contribuenti che abbiano optato per il regimefiscale dei cosiddetti «minimi», previsto dall’art. 1, commi 96 eseguenti, della legge n. 244 del 2007: l’ambito soggettivo dellaproroga è individuato in base al dato oggettivo dell’attivitàesercitata, mentre la scelta del regime agevolato attiene alladistinta disciplina di determinazione del reddito imponibile.

Ildifferimento della scadenza fiscale si riflette, conseguentemente,anche sul termine di versamento dei contributi dovuti apercentuale e sul relativo dies a quo prescrizionale.16.

La Corte territoriale ha pertanto correttamente computatola prescrizione dalla scadenza differita al 6 luglio 2011.

L’avviso dipagamento ricevuto il 4 luglio 2016 è intervenuto entro ilquinquennio ed è idoneo a interrompere la prescrizione.Numero registro generale 13417/202217.

Il terzo motivo è fondato.

Numero sezionale 3485/2026Numero di raccolta generale 25821/202618.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 104 del 2022,Data pubblicazione 25/09/2026ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, comma 12,del d.l. n. 98 del 2011, convertito dalla legge n. 111 del 2011,nella parte in cui non prevede che gli avvocati del libero foro, noniscritti alla [OSCURATO:PERSONA] per mancato raggiungimento delle sogliereddituali o di volume d’affari e tenuti alla Gestione separata, sianoesonerati dal pagamento delle sanzioni civili per l’omessaiscrizione relativamente al periodo anteriore all’entrata in vigoredella norma interpretativa.19.

Il principio è stato successivamente applicato dallagiurisprudenza di legittimità, che, ferma la debenza dei contributi,ha escluso le sanzioni civili relative all’anno 2010 per gli avvocatiassoggettati alla Gestione separata (Cass. n. 21682 del 2024).20.

Poiché la pretesa riguarda l’anno 2010, anterioreall’entrata in vigore dell’art. 18, comma 12, citato, le sanzioni civilinon sono dovute.

Il terzo motivo deve quindi essere accolto.21.

La sentenza impugnata va, pertanto, cassatalimitatamente al capo concernente le sanzioni civili, ai sensidell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., non essendonecessari ulteriori accertamenti di fatto; la pretesa dell’INPS deveessere dichiarata insussistente per la sola componentesanzionatoria.22.

In considerazione dell’accoglimento solo parziale delricorso e della complessità delle questioni trattate, sussistono ipresupposti per compensare integralmente tra le parti le spesedell’intero processo.

P.Q.MLa Corte accoglie il terzo motivo, dichiarato inammissibile ilprimo e rigettato il secondo; cassa la sentenza impugnata inNumero registro generale 13417/2022Numero sezionale 3485/2026relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, dNicuhmeiarordai r anccolnta generale 25821/2026Data pubblicazione 25/09/2026dovute le sanzioni civili per l’anno 2010.Compensa tra le parti le spese dell’intero processo.Roma, così deciso nell’adunanza camerale del 15 settembre2026.La PresidenteRossana Mancino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
datario della [OSCURATO:SOCIETA]. -3485 Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati edifesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- resistenti con mandato -avverso la sentenza n. 5153/2021 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 15/11/2021 R.G.N. 2991/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del15/09/2026 dalla Consigliera Dott. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 13417/2022Numero sezionale 3485/2026Numero di raccolta generale 25821/2026Data pubblicazione 25/09/20261. Con sentenza n. 5153 del 2021, la Corte d’appello di Napoliha accolto l’appello dell’INPS e, in riforma della sentenza n. 2518del 2019 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ha rigettato l’opposizioneproposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso la richiesta di pagamentodi euro 2.577,47 per contributi e sanzioni dovuti alla Gestioneseparata, ai sensi dell’art. 2, comma 26, della legge n. 335 del1995, in relazione all’anno 2010.2. La Corte territoriale ha richiamato l’orientamento dilegittimità secondo cui, in tema di contributi dovuti a percentuale,il fatto costitutivo dell’obbligazione contributiva è rappresentatodall’avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di undeterminato reddito, ai sensi dell’art. 1, comma 4, della legge n.233 del 1990, ed ha individuato il dies a quo della prescrizione deicontributi, ai sensi dell’art. 3, comma 9, della legge n. 335 del1995, nella scadenza del termine per il relativo pagamento, e nonnel momento, eventualmente successivo, in cui l’Agenzia delleentrate accerti, ai sensi dell’art. 1 del d.lgs. n. 462 del 1997, ilmaggior reddito.3. Ha ritenuto, quindi, che il differimento del termine dipagamento disposto dal d.P.C.m. 6 luglio 2011 riguardasse tutti icontribuenti esercenti attività economiche per le quali erano statielaborati gli studi di settore e non soltanto coloro che fossero inconcreto assoggettati alle relative risultanze fiscali, con esclusione,quindi, della rilevanza della scelta di un diverso regime impositivo,quale quello previsto dall’art. 1, commi 96 e seguenti, della leggen. 244 del 2007.Su tali premesse, ha reputato tempestiva l’interruzione dellaprescrizione quinquennale mediante l’avviso di pagamentoricevuto il 4 luglio 2016.Numero registro generale 13417/20224. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricNourmseoro sezionale 3485/2026Numero di raccolta generale 25821/2026per cassazione, affidato a tre motivi.Data pubblicazione 25/09/20265. L’INPS in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]è rimasto intimato.6. La causa è stata decisa all’adunanza camerale del 15settembre 2026, in cui il Collegio si è riservato il termine disessanta giorni per il deposito della motivazione.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame del fattodecisivo costituito dall’accoglimento, nelle more del giudizio e indata 12 settembre 2017, della domanda di retrodatazionedell’iscrizione alla [OSCURATO:PERSONA] all’anno 2010 e dal versamento,per la medesima annualità, dei contributi soggettivo e integrativo,per complessivi euro 1.634,01. Deduce di avere documentato talicircostanze mediante la produzione dell’estratto contributivo edella quietanza di pagamento e di averle segnalate all’INPS primadell’udienza, con missiva Pec del 17 aprile 2018.2. Con il secondo motivo, deduce violazione degli artt. 2935cod. civ., 3, comma 9, della legge n. 335 del 1995 e 17 del d.P.R.n. 435 del 2001, censurando l’applicazione del differimentodisposto dal d.P.C.m. 6 luglio 2011 e la conseguente esclusionedella prescrizione.3. Con il terzo motivo, lamenta la violazione dell’art. 116,comma 8, lettera b), della legge n. 388 del 2000, in relazione allesanzioni civili applicate.4. Il primo motivo è inammissibile.5. La deduzione del vizio di cui all’art. 360, primo comma, n.5, cod. proc. civ. richiede, nel rispetto degli artt. 366, primocomma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ.,l’indicazione del fatto storico omesso, del dato testuale oNumero registro generale 13417/2022extratestuale dal quale esso risulti, del momento e dellN’aumtteoro sezionale 3485/2026Numero di raccolta generale 25821/2026processuale in cui sia stato introdotto e discusso, nonché della suaData pubblicazione 25/09/2026decisività. Il ricorrente deve inoltre localizzare i documenti posti afondamento della censura, riproducendone il contenuto essenziale(Cass., Sez. Un., nn. 8053 e 8054 del 2014; Cass., Sez. Un., n.34469 del 2019).6. Il ricorrente, invece, si limita a riportare che “nel corso delgiudizio di primo grado e davanti alla Corte di appello”, ilprofessionista aveva dedotto l’accoglimento, in data 12 settembre2017, dell’istanza di retrodatazione dell’iscrizione alla Cassaintegrativo per complessivi euro 1.634,01, la produzione dellarelativa delibera, dell’estratto contributivo e delle quietanze,nonché la comunicazione all’INPS mediante PEC del 17 aprile2018.7. Il motivo non si confronta, inoltre, con l’autonomastatuizione contenuta a pagina 6 della sentenza impugnata, con laquale la Corte d’appello ha affermato testualmente: «In assenzadi appello incidentale, non possono essere esaminate le questionisollevate dal Borgese sul merito della pretesa vantata dall’INPS».Tale statuizione, che ha escluso la devoluzione al giudice d’appellodelle questioni concernenti l’insussistenza del presuppostodell’obbligo contributivo per effetto della dedotta iscrizioneretroattiva alla [OSCURATO:PERSONA], non risulta specificamenteimpugnata.8. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte,quando il giudice d’appello abbia espressamente dichiarato cheuna domanda, un’eccezione o una questione di merito non è stataritualmente devoluta per difetto di appello incidentale, la parteinteressata deve censurare tale statuizione con uno specificomotivo di ricorso. In mancanza, su di essa si forma il giudicatoNumero registro generale 13417/2022interno, che preclude nel giudizio di legittimità l’esame dNuemllearo sezionale 3485/2026Numero di raccolta generale 25821/2026questione sostanziale rimasta estranea al thema decidendum delData pubblicazione 25/09/2026grado precedente (Cass. n. 7293 del 2024; Cass. n. 26835 del2024; Cass., Sez. Un., n. 31136 del 2024).9. A fronte di una statuizione espressa di mancata devoluzione,la semplice riproposizione, nella memoria di costituzione inappello, dell’eccezione di duplicazione contributiva fondata sullaretrodatazione dell’iscrizione non vale a sostituire l’impugnazioneincidentale della decisione sfavorevole e non impedisce laformazione del giudicato interno.10. Ne consegue che le deduzioni relative alla perdita delpresupposto dell’iscrizione alla Gestione separata, in ragione dellaretrodatazione dell’iscrizione alla [OSCURATO:PERSONA] e del pagamentodei contributi soggettivo e integrativo per l’anno 2010, nonpossono essere esaminate per la prima volta nel giudizio dicassazione, essendo coperte dal giudicato interno formatosi sullastatuizione processuale della Corte territoriale.11. Resta quindi irrilevante, ai fini del presente giudizio, lapotenziale decisività sostanziale della documentazione richiamatadal ricorrente: la Corte non può scrutinare il merito di unaquestione che non ha costituito oggetto del giudizio d’appello erispetto alla quale la relativa statuizione di mancata devoluzionenon è stata censurata.12. Il primo motivo è, pertanto, inammissibile sia per ilmancato assolvimento degli oneri di specifica indicazione elocalizzazione degli atti e documenti sui quali si fonda, sia perchénon censura la distinta ratio decidendi concernente la mancatadevoluzione in appello delle questioni attinenti al merito dellapretesa contributiva.13. Il secondo motivo è infondato.Numero registro generale 13417/202214. In tema di contributi dovuti a percentuale, il fNaumtteoro sezionale 3485/2026Numero di raccolta generale 25821/2026costitutivo dell’obbligazione contributiva è rappresentato dallaData pubblicazione 25/09/2026produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinatoreddito, ai sensi dell’art. 1, comma 4, della legge n. 233 del 1990.La prescrizione quinquennale decorre, tuttavia, dalla scadenza deltermine previsto per il pagamento dei contributi, e non dalmomento, eventualmente successivo, in cui l’Agenzia delle entrateaccerti, ai sensi dell’art. 1 del d.lgs. n. 462 del 1997, il maggiorreddito. Ai fini dell’individuazione del dies a quo rileva anche ildifferimento del termine disposto con decreto del Presidente delConsiglio dei ministri ai sensi dell’art. 12, comma 5, del d.lgs. n.241 del 1997, poiché tale fonte proroga direttamente la scadenzadell’obbligazione contributiva (Cass. n. 10273 del 2021; Cass. n.28786 del 2022; Cass. n. 16055 del 2025).15. Il differimento disposto dal d.P.C.m. 6 luglio 2011 si applicaa tutti i contribuenti che esercitino attività economiche per le qualisiano stati elaborati gli studi di settore, senza che rilevi la loroconcreta soggezione alle relative risultanze. Ne beneficiano,pertanto, anche i contribuenti che abbiano optato per il regimefiscale dei cosiddetti «minimi», previsto dall’art. 1, commi 96 eseguenti, della legge n. 244 del 2007: l’ambito soggettivo dellaproroga è individuato in base al dato oggettivo dell’attivitàesercitata, mentre la scelta del regime agevolato attiene alladistinta disciplina di determinazione del reddito imponibile. Ildifferimento della scadenza fiscale si riflette, conseguentemente,anche sul termine di versamento dei contributi dovuti apercentuale e sul relativo dies a quo prescrizionale.16. La Corte territoriale ha pertanto correttamente computatola prescrizione dalla scadenza differita al 6 luglio 2011. L’avviso dipagamento ricevuto il 4 luglio 2016 è intervenuto entro ilquinquennio ed è idoneo a interrompere la prescrizione.Numero registro generale 13417/202217. Il terzo motivo è fondato. Numero sezionale 3485/2026Numero di raccolta generale 25821/202618. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 104 del 2022,Data pubblicazione 25/09/2026ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, comma 12,del d.l. n. 98 del 2011, convertito dalla legge n. 111 del 2011,nella parte in cui non prevede che gli avvocati del libero foro, noniscritti alla [OSCURATO:PERSONA] per mancato raggiungimento delle sogliereddituali o di volume d’affari e tenuti alla Gestione separata, sianoesonerati dal pagamento delle sanzioni civili per l’omessaiscrizione relativamente al periodo anteriore all’entrata in vigoredella norma interpretativa.19. Il principio è stato successivamente applicato dallagiurisprudenza di legittimità, che, ferma la debenza dei contributi,ha escluso le sanzioni civili relative all’anno 2010 per gli avvocatiassoggettati alla Gestione separata (Cass. n. 21682 del 2024).20. Poiché la pretesa riguarda l’anno 2010, anterioreall’entrata in vigore dell’art. 18, comma 12, citato, le sanzioni civilinon sono dovute. Il terzo motivo deve quindi essere accolto.21. La sentenza impugnata va, pertanto, cassatalimitatamente al capo concernente le sanzioni civili, ai sensidell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., non essendonecessari ulteriori accertamenti di fatto; la pretesa dell’INPS deveessere dichiarata insussistente per la sola componentesanzionatoria.22. In considerazione dell’accoglimento solo parziale delricorso e della complessità delle questioni trattate, sussistono ipresupposti per compensare integralmente tra le parti le spesedell’intero processo. P.Q.MLa Corte accoglie il terzo motivo, dichiarato inammissibile ilprimo e rigettato il secondo; cassa la sentenza impugnata inNumero registro generale 13417/2022Numero sezionale 3485/2026relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, dNicuhmeiarordai r anccolnta generale 25821/2026Data pubblicazione 25/09/2026dovute le sanzioni civili per l’anno 2010.Compensa tra le parti le spese dell’intero processo.Roma, così deciso nell’adunanza camerale del 15 settembre2026.La PresidenteRossana Mancino