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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 gennaio 2023

Cassazione n. 43868/2023

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uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Premesso che con sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Lecce confermava la pronuncia emessa il 6/10/2017 dal locale Tribunale, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato giudicato colpevole del delitto di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 6,

I. 13 dicembre 1989, n. 401.

2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, chiedendo l'annullamento della decisione.

Quanto all'episodio del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la sentenza non avrebbe adeguatamente valutato che il Pinto non avrebbe potuto recarsi prima a [OSCURATO:PERSONA], per la partita, quindi a Lecce, per presentarsi a firmare, data la notevole distanza tra le due città (370 km); la Corte, dunque, avrebbe dovuto quantomeno valutare la tesi difensiva della tardiva conoscenza dell'incontro di calcio, tale da provocare la presentazione tardiva presso la Questura.

In ordine, poi, all'episodio del [OSCURATO:DATA_NASCITA], mancherebbe ogni motivazione sulla doglianza di appello.

3. Considerato che il ricorso è manifestamente infondato, perché - riproponendo le medesime censure avanzate alla Corte di appello - tende ad ottenere in questa sede una nuova lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione in fatto diversa e più favorevole, non consentita alla Corte di legittimità.

4. Rilevato, inoltre, che la sentenza ha congruamente esaminato le tesi difensive, riscontrandone l'infondatezza.

Quanto al secondo episodio, la mera dimenticanza dell'incontro di calcio risultava sostenuta da argomento tardivo e non riscontrato.

In ordine, poi, al primo episodio, la Corte di appello ha sottolineato che la più che tardiva presentazione del Pinto in Questura non veniva sanzionata sul presupposto che lo stesso si fosse recato a [OSCURATO:PERSONA] per seguire la partita preclusagli, ma in ragione del fatto che il ricorrente, proprio durante l'incontro, non avesse ottemperato all'obbligo di presentazione; a tale riguardo, quindi, la sentenza ha fatto corretta applicazione del principio per cui in tema di prevenzione della violenza occasionata da manifestazioni sportive, la fattispecie di cui all'art. 6, commi 2 e 6,

I. n. 410 del 1989, costituisce un reato di pericolo integrato dalla violazione dell'obbligo di presentazione negli uffici di pubblica sicurezza in concomitanza con l'evento sportivo, che concorre con il reato di divieto di accesso ai luoghi nei quali si svolgono manifestazioni sportive (tra le molte, Sez. 3, n. 38603 del 31/1/2018, Vitrani, Rv. 273915).

5. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. • P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 6 ottobre 2023 Il CoTfiigliere estensor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Premesso che con sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Lecce confermava la pronuncia emessa il 6/10/2017 dal locale Tribunale, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato giudicato colpevole del delitto di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 6, I. 13 dicembre 1989, n. 401. 2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, chiedendo l'annullamento della decisione. Quanto all'episodio del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la sentenza non avrebbe adeguatamente valutato che il Pinto non avrebbe potuto recarsi prima a [OSCURATO:PERSONA], per la partita, quindi a Lecce, per presentarsi a firmare, data la notevole distanza tra le due città (370 km); la Corte, dunque, avrebbe dovuto quantomeno valutare la tesi difensiva della tardiva conoscenza dell'incontro di calcio, tale da provocare la presentazione tardiva presso la Questura. In ordine, poi, all'episodio del [OSCURATO:DATA_NASCITA], mancherebbe ogni motivazione sulla doglianza di appello. 3. Considerato che il ricorso è manifestamente infondato, perché - riproponendo le medesime censure avanzate alla Corte di appello - tende ad ottenere in questa sede una nuova lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione in fatto diversa e più favorevole, non consentita alla Corte di legittimità. 4. Rilevato, inoltre, che la sentenza ha congruamente esaminato le tesi difensive, riscontrandone l'infondatezza. Quanto al secondo episodio, la mera dimenticanza dell'incontro di calcio risultava sostenuta da argomento tardivo e non riscontrato. In ordine, poi, al primo episodio, la Corte di appello ha sottolineato che la più che tardiva presentazione del Pinto in Questura non veniva sanzionata sul presupposto che lo stesso si fosse recato a [OSCURATO:PERSONA] per seguire la partita preclusagli, ma in ragione del fatto che il ricorrente, proprio durante l'incontro, non avesse ottemperato all'obbligo di presentazione; a tale riguardo, quindi, la sentenza ha fatto corretta applicazione del principio per cui in tema di prevenzione della violenza occasionata da manifestazioni sportive, la fattispecie di cui all'art. 6, commi 2 e 6, I. n. 410 del 1989, costituisce un reato di pericolo integrato dalla violazione dell'obbligo di presentazione negli uffici di pubblica sicurezza in concomitanza con l'evento sportivo, che concorre con il reato di divieto di accesso ai luoghi nei quali si svolgono manifestazioni sportive (tra le molte, Sez. 3, n. 38603 del 31/1/2018, Vitrani, Rv. 273915). 5. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. • P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 6 ottobre 2023 Il CoTfiigliere estensor
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