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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 ottobre 2021

Cassazione n. 00943/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2020 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Fatto e diritto

1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso avverso la sentenza di cui in epigrafe, con la quale la Corte d'appello di Trieste, relativamente al reato di minaccia di cui al capo 3 della rubrica ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in quella di anni uno, mesi uno di reclusione ed C 50,00 di multa e la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in anni uno, giorni quindici di reclusione ed C 50,00 di multa per i reati di cui agli artt 110 c.p.; 614/1 e 4 c.p.; 61 n. 2) c.p., 110 c.p. 81 cpv e 582 c.p. 110 c.p. e 612/2 c.p. in relazione all'art. 339 c.p. e per [OSCURATO:PERSONA], anche di cui all'art. 612 c.p.

Deducono gli imputati la nullità della sentenza di appello per violazione e/o erronea applicazione degli artt. 581 e 597 c.p.p. e per mancanza contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione relativamente alla ritenutaeepecificità dei motivi di appello art. 606 comma 1 lett. b) ed e) c.p.p. 2.1 ricorsi sono inammissibili, in quanto generici, non meritando censure la valutazione della Corte territoriale che ha ritenuto già buona parte degli atti di appello privi di specificità, non risultando sufficiente, ai fini della specificità dell'impugnazione, una mera richiesta di verifica dibattimentale del materiale probatorio posto a fondamento alla sentenza di condanna di primo grado, come in buona sostanza richiesto dagli imputati i ricorrenti.

D'altra parte, anche in questa sede, le censure sviluppate in merito al reato di violazione di domicilio e al dubbio sull'attendibilità dei testimoni si traducono in mere asserzioni prive di uno sviluppo argomentativo e disancorate dall'iter logico della sentenza impugnata.

Sul punto è sufficiente richiamare i principi più volte affermati da questa Corte, secondo cui in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013). 3.Alla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della casa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 20.10.2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] V sichelli D

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2020 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Fatto e diritto 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso avverso la sentenza di cui in epigrafe, con la quale la Corte d'appello di Trieste, relativamente al reato di minaccia di cui al capo 3 della rubrica ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in quella di anni uno, mesi uno di reclusione ed C 50,00 di multa e la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in anni uno, giorni quindici di reclusione ed C 50,00 di multa per i reati di cui agli artt 110 c.p.; 614/1 e 4 c.p.; 61 n. 2) c.p., 110 c.p. 81 cpv e 582 c.p. 110 c.p. e 612/2 c.p. in relazione all'art. 339 c.p. e per [OSCURATO:PERSONA], anche di cui all'art. 612 c.p. Deducono gli imputati la nullità della sentenza di appello per violazione e/o erronea applicazione degli artt. 581 e 597 c.p.p. e per mancanza contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione relativamente alla ritenutaeepecificità dei motivi di appello art. 606 comma 1 lett. b) ed e) c.p.p. 2.1 ricorsi sono inammissibili, in quanto generici, non meritando censure la valutazione della Corte territoriale che ha ritenuto già buona parte degli atti di appello privi di specificità, non risultando sufficiente, ai fini della specificità dell'impugnazione, una mera richiesta di verifica dibattimentale del materiale probatorio posto a fondamento alla sentenza di condanna di primo grado, come in buona sostanza richiesto dagli imputati i ricorrenti. D'altra parte, anche in questa sede, le censure sviluppate in merito al reato di violazione di domicilio e al dubbio sull'attendibilità dei testimoni si traducono in mere asserzioni prive di uno sviluppo argomentativo e disancorate dall'iter logico della sentenza impugnata. Sul punto è sufficiente richiamare i principi più volte affermati da questa Corte, secondo cui in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013). 3.Alla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della casa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 20.10.2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] V sichelli D
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