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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 33495/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 4/02/2023 del Tribunale di Fermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Fermo ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], la pena di mesi otto di reclusione per i reati di cui agli artt. 337, 582-585 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. 309/90 e, con riferimento a quest'ultimo reato (detenzione ai fini di spaccio di 23,7 gr. di hashish e 0,2 grammi di cocaina), ha disposto la confisca della somma in sequestro (1.203,00 euro), ritenuta "verosimilmente frutto dell'attività di spaccio", in assenza di fonti lecite di reddito.

2. Avverso la sentenza, ricorre per cassazione Saidi, a mezzo del difensore di fiducia, che deduce, i seguenti motivi: 2.1.Violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla disposta confisca del denaro, trovato nella disponibilità del ricorrente.

Essendo l'ipotesi di reato contestata, quella di detenzione fini di spaccio di sostanza stupefacente, difetta il nesso tra il reato ascritto all'imputato e la somma di denaro rinvenuta nella sua disponibilità.

Né è ipotizzabile la confisca ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen., essendo stata riconosciuta è evidente come manchi del tutto la motivazione in ordine alla misura ablatoria.

2.2. Violazione di legge e illegalità della pena, che è stata così determinata: ritenuto più grave il reato di resistenza a pubblico ufficiale di cui al capo 1), concesse le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza, pena base mesi otto di reclusione, aumentata per la continuazione ad anni uno di reclusione è diminuita per il rito a mesi 8 di reclusione.

Il conteggio così effettuato ha generato una pena illegale poiché il giudizio di equivalenza fra le circostanze in relazione al capo 2) avrebbe dovuto determinare una diminuzione di 1/3, quanto al reato più grave di cui al capo 1). [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è parzialmente fondato. 2.11 primo motivo di ricorso merita accoglimento. 2.1.Va rilevato come la misura di sicurezza patrimoniale prevista dall'art. 240 cod. pen. - la cui applicabilità è fatta espressamente salva anche in caso di patteggiamento dal comma 1 dell'art. 445 cod. proc. pen. - presuppone (avendo esclusivo riguardo alle ipotesi che interessano ai fini della soluzione del caso di specie) che si tratti di un bene utilizzato per commettere il reato ovvero di una cosa che ne costituisca il prodotto, il profitto o il prezzo del reato.

Ai fini dell'adozione del provvedimento ablativo è, dunque, necessario provare la sussistenza di un nesso di pertinenzialità della res con l'illecito, in termini di strumentalità ovvero di derivazione (prodotto, profitto o prezzo).

2.2. Con specifico riguardo all'ablazione del denaro in caso di patteggiamento in un procedimento per violazione della legge sugli stupefacenti, costituisce principio di diritto acquisito quello secondo il quale il giudice può sottoporre a confisca facoltativa il denaro che rappresenta il profitto ricavato dalla cessione di sostanze stupefacenti, trattandosi di cose riferibili direttamente al reato, a condizione che svolga un'adeguata motivazione circa l'esistenza del nesso pertinenziale con l'illecito che impone la sottrazione dei beni alla disponibilità del colpevole per impedire la agevolazione di nuovi fatti criminosi (Sez. 3, n. 2444 del 23/10/2014 - dep. 2015, Anibaldi, Rv. 262399; Sez. 2, n. 6618 del 21/01/2014, Fiocco, Rv. 258275; Sez. 2, n. 3247 del 181(19/2013 - dep. 2014, Ganbacorta, Rv. 258546).

2.3. Svolte tali premesse, ritiene il Collegio che il provvedimento oggetto del ricorso, non solo sia privo di adeguato corredo motivazionale in ordine al necessario nesso pertinenziale fra res e delitto, ma contenga anche un errore di diritto in ordine ai presupposti della confisca.

E' plausibile che il denaro costituisse il ricavo delle cessioni già operate ed è altrettanto plausibile che la sostanza che l'imputato intendeva acquistare con le somme fosse destinata alla cessione a terzi.

Nondimeno, stando alle risultanze processuali, le somme de quibus non possono dirsi "strumento" del delitto per il quale il ricorrente è stato condannato, né "prodotto" o "prezzo" di esso, né contrariamente a quanto stimato dal Giudice di merito — "profitto" del reato. 3.Quanto al secondo motivo, la pena così come definita (con un giudizio di equivalenza tra circostanze attenuanti e aggravanti che non avrebbe comportato una riduzione della pena per il reato base, pur se non aggravato) non può essere ritenuta illegale.

Osserva il Collegio come il giudizio di comparazione ex art.69 cod. pen. presuppone una valutazione globale ed unitaria del fatto inscindibile (argomentando, ex multis, da Sez. 6, n. 39456 del 09/10/2003, Cotugno, Rv. 227433; Sez. 3, Sentenza n. 19112 del 10/03/2016, I, Rv. 266587 - 01), sicchè, come non è possibile operare un giudizio di bilanciamento in termini di prevalenza tra un'attenuante e un'aggravante e ritenere equivalente l'attenuante rispetto ad eventuali diverse aggravanti, allo stesso modo è corretto esprimere "complessivamente" un giudizio di equivalenza (come avvenuto nel caso di specie) in relazione alle ipotesi di reato "aggravate", senza necessità per il giudice di motivare analiticamente le ragioni della mancata incidenza delle attenuanti generiche sui reati "satelliti" non aggravati, atteso proprio il c:arattere unitario ed inscindibile del giudizio di comparazione ex art. 69 cod. pen. che fa perdere qualsiasi autonomia alle fattispecie "non circostanziate".

P.Q.IM.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla confisca del denaro che elimina, disponendo la restituzione dello stesso all'avente diritto.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 4/02/2023 del Tribunale di Fermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Fermo ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], la pena di mesi otto di reclusione per i reati di cui agli artt. 337, 582-585 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. 309/90 e, con riferimento a quest'ultimo reato (detenzione ai fini di spaccio di 23,7 gr. di hashish e 0,2 grammi di cocaina), ha disposto la confisca della somma in sequestro (1.203,00 euro), ritenuta "verosimilmente frutto dell'attività di spaccio", in assenza di fonti lecite di reddito. 2. Avverso la sentenza, ricorre per cassazione Saidi, a mezzo del difensore di fiducia, che deduce, i seguenti motivi: 2.1.Violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla disposta confisca del denaro, trovato nella disponibilità del ricorrente. Essendo l'ipotesi di reato contestata, quella di detenzione fini di spaccio di sostanza stupefacente, difetta il nesso tra il reato ascritto all'imputato e la somma di denaro rinvenuta nella sua disponibilità. Né è ipotizzabile la confisca ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen., essendo stata riconosciuta è evidente come manchi del tutto la motivazione in ordine alla misura ablatoria. 2.2. Violazione di legge e illegalità della pena, che è stata così determinata: ritenuto più grave il reato di resistenza a pubblico ufficiale di cui al capo 1), concesse le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza, pena base mesi otto di reclusione, aumentata per la continuazione ad anni uno di reclusione è diminuita per il rito a mesi 8 di reclusione. Il conteggio così effettuato ha generato una pena illegale poiché il giudizio di equivalenza fra le circostanze in relazione al capo 2) avrebbe dovuto determinare una diminuzione di 1/3, quanto al reato più grave di cui al capo 1). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è parzialmente fondato. 2.11 primo motivo di ricorso merita accoglimento. 2.1.Va rilevato come la misura di sicurezza patrimoniale prevista dall'art. 240 cod. pen. - la cui applicabilità è fatta espressamente salva anche in caso di patteggiamento dal comma 1 dell'art. 445 cod. proc. pen. - presuppone (avendo esclusivo riguardo alle ipotesi che interessano ai fini della soluzione del caso di specie) che si tratti di un bene utilizzato per commettere il reato ovvero di una cosa che ne costituisca il prodotto, il profitto o il prezzo del reato. Ai fini dell'adozione del provvedimento ablativo è, dunque, necessario provare la sussistenza di un nesso di pertinenzialità della res con l'illecito, in termini di strumentalità ovvero di derivazione (prodotto, profitto o prezzo). 2.2. Con specifico riguardo all'ablazione del denaro in caso di patteggiamento in un procedimento per violazione della legge sugli stupefacenti, costituisce principio di diritto acquisito quello secondo il quale il giudice può sottoporre a confisca facoltativa il denaro che rappresenta il profitto ricavato dalla cessione di sostanze stupefacenti, trattandosi di cose riferibili direttamente al reato, a condizione che svolga un'adeguata motivazione circa l'esistenza del nesso pertinenziale con l'illecito che impone la sottrazione dei beni alla disponibilità del colpevole per impedire la agevolazione di nuovi fatti criminosi (Sez. 3, n. 2444 del 23/10/2014 - dep. 2015, Anibaldi, Rv. 262399; Sez. 2, n. 6618 del 21/01/2014, Fiocco, Rv. 258275; Sez. 2, n. 3247 del 181(19/2013 - dep. 2014, Ganbacorta, Rv. 258546). 2.3. Svolte tali premesse, ritiene il Collegio che il provvedimento oggetto del ricorso, non solo sia privo di adeguato corredo motivazionale in ordine al necessario nesso pertinenziale fra res e delitto, ma contenga anche un errore di diritto in ordine ai presupposti della confisca. E' plausibile che il denaro costituisse il ricavo delle cessioni già operate ed è altrettanto plausibile che la sostanza che l'imputato intendeva acquistare con le somme fosse destinata alla cessione a terzi. Nondimeno, stando alle risultanze processuali, le somme de quibus non possono dirsi "strumento" del delitto per il quale il ricorrente è stato condannato, né "prodotto" o "prezzo" di esso, né contrariamente a quanto stimato dal Giudice di merito — "profitto" del reato. 3.Quanto al secondo motivo, la pena così come definita (con un giudizio di equivalenza tra circostanze attenuanti e aggravanti che non avrebbe comportato una riduzione della pena per il reato base, pur se non aggravato) non può essere ritenuta illegale. Osserva il Collegio come il giudizio di comparazione ex art.69 cod. pen. presuppone una valutazione globale ed unitaria del fatto inscindibile (argomentando, ex multis, da Sez. 6, n. 39456 del 09/10/2003, Cotugno, Rv. 227433; Sez. 3, Sentenza n. 19112 del 10/03/2016, I, Rv. 266587 - 01), sicchè, come non è possibile operare un giudizio di bilanciamento in termini di prevalenza tra un'attenuante e un'aggravante e ritenere equivalente l'attenuante rispetto ad eventuali diverse aggravanti, allo stesso modo è corretto esprimere "complessivamente" un giudizio di equivalenza (come avvenuto nel caso di specie) in relazione alle ipotesi di reato "aggravate", senza necessità per il giudice di motivare analiticamente le ragioni della mancata incidenza delle attenuanti generiche sui reati "satelliti" non aggravati, atteso proprio il c:arattere unitario ed inscindibile del giudizio di comparazione ex art. 69 cod. pen. che fa perdere qualsiasi autonomia alle fattispecie "non circostanziate". P.Q.IM. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla confisca del denaro che elimina, disponendo la restituzione dello stesso all'avente diritto. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così dec
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