Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 13808/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

to il 27/02/1985 avverso la sentenza del 12/12/2025 del TRIBUNALE di TIVOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Tivoli, in data 12.12.2025, su richiesta delle parti ai sensi degli artt. 444 e ss. cod.proc.pen., ha applicato a VULA3 VILSON, per il reato di cui agli artt. 73, comma 5 d.P.R. n. 309/1990, la pena di anni uno e mesi due di reclusione ed euro 2.000,00 di multa.

2. L'imputato ricorre avverso la sentenza, lamentando vizio di motivazione in relazione alla mancata sostituzione della pena della reclusione co la detenzione domiciliare o il lavoro di pubblica utilità.

3. Il ricorso è inammissibile per indeducibilità della descritta censura, che non rientra fra quelle consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, alla erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

4. Questa Corte ha ripetutamente affermato il principio che l'obbligo della motivazione della sentenza non può non essere conformato alla particolare natura giuridica della sentenza di patteggiamento: lo sviluppo delle linee argomentative è necessariamente correlato all'esistenza dell'atto negoziale con cui l'imputato dispensa l'accusa dall'onere di provare i fatti dedotti nell'imputazione.

5. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen., dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile secondo la procedura de plano (art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.), con condanna dell,a ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

Dichiara inammis P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to il 27/02/1985 avverso la sentenza del 12/12/2025 del TRIBUNALE di TIVOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Tivoli, in data 12.12.2025, su richiesta delle parti ai sensi degli artt. 444 e ss. cod.proc.pen., ha applicato a VULA3 VILSON, per il reato di cui agli artt. 73, comma 5 d.P.R. n. 309/1990, la pena di anni uno e mesi due di reclusione ed euro 2.000,00 di multa. 2. L'imputato ricorre avverso la sentenza, lamentando vizio di motivazione in relazione alla mancata sostituzione della pena della reclusione co la detenzione domiciliare o il lavoro di pubblica utilità. 3. Il ricorso è inammissibile per indeducibilità della descritta censura, che non rientra fra quelle consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, alla erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. 4. Questa Corte ha ripetutamente affermato il principio che l'obbligo della motivazione della sentenza non può non essere conformato alla particolare natura giuridica della sentenza di patteggiamento: lo sviluppo delle linee argomentative è necessariamente correlato all'esistenza dell'atto negoziale con cui l'imputato dispensa l'accusa dall'onere di provare i fatti dedotti nell'imputazione. 5. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen., dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile secondo la procedura de plano (art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.), con condanna dell,a ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. Dichiara inammis P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 13808/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris