CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 27952/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2020 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilita' udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] insiste nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. E' impugnata la sentenza in data 30 novembre 2020, con la quale la Corte di appello di Lecce, in riforma della sentenza del Giudice dell'udienza preliminare di Brindisi in data 17 aprile 2014, ha condannato D'[OSCURATO:PERSONA] per il delitto di bancarotta fraudolenta di cui al capo a) della rubrica, per avere nella qualità di socio (a far data dal 22 gennaio 2007) nonché di membro del consiglio di amministrazione (dal 27 febbraio 2007 al 23 febbraio 2010) della '[OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA].' agendo da istigatore, concorso nel depauperamento del patrimonio della '[OSCURATO:SOCIETA].', dichiarata fallita in data 8 febbraio 2011, e nella esposizione nelle scritture contabili di quest'ultima società di dati non rispondenti al vero in ordine alla consistenza dei debiti sociali e in ordine alle operazioni negoziali intercorse con la '[OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA].', pure riconducibile alla famiglia D'Astore. La Corte territoriale, dopo avere diffusamente e minuziosamente dato conto delle ragioni per le quali, diversamente dal Giudice dell'udienza preliminare, ha ritenuto che tutti gli atti negoziali posti in essere dalla fallita in favore della neo-costituita '[OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA]', nonché quelli realizzati dalle due società riconducibili ai D'Astore con altri soggetti di impresa operanti nello stesso settore, costituissero i segmenti di una complessiva strategia finalizzata a spogliare la '[OSCURATO:SOCIETA] Sri.' dei cespiti aziendali economicamente apprezzabili in danno dei creditori di quest'ultima, ha spiegato che tutti gli imputati avevano contribuito alla realizzazione del detto disegno di «svuotamento» della '[OSCURATO:SOCIETA] Sri.' in favore della '[OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA].', perché, tutti, ivi compreso, D'[OSCURATO:PERSONA], erano perfettamente consapevoli, siccome lungamente, coinvolti nell'amministrazione o nella direzione generale di ambedue le compagini; ciò, tanto più in considerazione, dello strettissimo rapporto esistente tra i membri della famiglia D'Astore, che era stato posto a fondamento dei sub-ingressi della '[OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA].' alla '[OSCURATO:SOCIETA].' (così pag. 19 della sentenza impugnata). 2. Il ricorso nell'interesse di D'[OSCURATO:PERSONA] è affidato a tre motivi (enunciati nei limiti stabiliti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.). - Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 110 cod. pen. e 216 L.F. e il vizio di motivazione. E' dedotto che la pronunciata condanna a carico di D'[OSCURATO:PERSONA] per il concorso morale nel delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale sarebbe corredata, sia con riferimento alla materialità del contributo che con riferimento all'elemento psicologico, da motivazione assente o apparente, posto che neppure un cenno il giudice di appello aveva riservato alla corposa prova documentale atta a dimostrare come il ricorrente, non solo non fosse stato mai né socio né amministratore della fallita '[OSCURATO:SOCIETA].', ma non avesse neppure partecipato alla costituzione, in data 31 gennaio 2006, della '[OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA].' e neppure alla complessa operazione che, in data 4 dicembre 2006, aveva portato al subentro della '[OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA].' alla '[OSCURATO:SOCIETA].' nella concessione delle aree demaniali (n. 3/1998) sulle quali si svolgeva l'attività cantieristica navale. Tanto perché, oltretutto, nessun elemento probatorio era stato specificamente indicato per spiegare perché egli, ancorché divenuto socio della '[OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA].' soltanto in data 22 gennaio 2007, dovesse essere a conoscenza di quanto accaduto precedentemente nei rapporti tra le due società, con riferimento, in particolare: I.) al trasferimento dei beni immateriali e degli investimenti afferenti alle aree demaniali oggetto di concessione, perfezionatosi il 4 dicembre 2006; II.) al nolo di attrezzatture, oggetto di un contratto (privo di specifica elencazione delle stesse), perfezionatosi il 5 dicembre 2006; III.) alla realizzazione del cd. 'pontone INMARE', oggetto di un contratto di sub-appalto stipulato tra la '[OSCURATO:SOCIETA] Sri.' e la '[OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA].' nel luglio 2006; IV) al subingresso della '[OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA].' alla '[OSCURATO:SOCIETA] Sri.' in data 3 agosto 2008 nella esecuzione della cd. 'piattaforma off-shore'; e senza che fosse stato, ulteriormente, spiegato in che modo D'[OSCURATO:PERSONA] - che, stando all'imputazione, avrebbe posto in essere una condotta attiva di istigazione - avesse concretamente contribuito alla vendita, realizzata da D'[OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], di attrezzature a prezzo inferiore rispetto al loro valore da '[OSCURATO:SOCIETA].' a '[OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA].' e all'emissione di fatture da parte di '[OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA].', in persona dell'[OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], nei confronti di '[OSCURATO:SOCIETA] Sri.', tra il maggio e il dicembre 2009, al solo fine di creare le condizione per una compensazione del debito della seconda nei confronti della prima, quella a lui riferibile, trattandosi, a rigore, di una condotta di omesso controllo del consigliere di amministrazione sull'operato dell'amministratore delegato. - Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 597, comma 1, in relazione agli artt.581 e 591 cod. proc. pen., posto che il punto della sentenza di primo grado, relativo all'assoluzione di D'[OSCURATO:PERSONA] dal suo concorso omissivo nella condotta attiva di D'[OSCURATO:PERSONA], estrinsecatasi nell'emissione delle fatture nel corso del 2009 in favore della '[OSCURATO:SOCIETA] Sri.' per il rimessaggio e la manutenzione di taluni beni mobili, non era stato fatto oggetto di specifica impugnazione da parte del Pubblico Ministero né con l'appello principale né con i motivi aggiunti. - Ti terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 62-bis, 62 n. 6 e 163 cod. pen. e vizio di motivazione in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche, dell'attenuante della riparazione del danno e del beneficio della sospensione condizionale della pena, sussistendone i presupposti. 3. Il difensore del ricorrente ha tempestivamente chiesto la trattazione orale del ricorso, che, pertanto, gli è stata accordata. 4. Il Procuratore Generale, in persona del Sostituto, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'inammissibilità del ricorso riportandosi alla requisitoria già depositata in atti. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. Nulla eccepito in ordine all'oggettività dei fatti siccome ricostruiti nel corso del giudizio, quello di cui il ricorrente si duole, con il primo motivo, è che la Corte territoriale, pur al cospetto dell'imputazione elevata nei suoi confronti, ossia di avere contribuito, quantomeno a titolo di concorso morale, allo svuotamento del patrimonio della decotta '[OSCURATO:SOCIETA].' in danno dei creditori di quest'ultima ed a vantaggio della '[OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA].', le cui quote erano detenute dai membri della famiglia D'Astore, cui era riferibile anche la '[OSCURATO:SOCIETA].', non abbia specificamente indicato, pur a fronte della documentazione in atti, gli elementi probatori atti a dimostrare che egli avesse fornito un consapevole e volontario apporto alla realizzazione della complessiva strategia depauperatoria del patrimonio della '[OSCURATO:SOCIETA].'. 1.1. Ciò posto, deve osservarsi che, giusta quanto dedotto dal ricorrente attingendo a dati di fatto valorizzati nella stessa sentenza di appello - in ordine all'epoca in cui vennero stipulati gli atti negoziali tramite i quali fu realizzata la spoliazione del patrimonio della fallita '[OSCURATO:SOCIETA] Sri.' -, sarebbe stato necessario, onde sostenere la statuizione di condanna pronunciata nei confronti di D'[OSCURATO:PERSONA] per lo specifico addebito mossogli, indicare quali fossero gli elementi di prova capaci di dimostrare, a dispetto della pacifica mancanza di una sua qualsivoglia partecipazione al capitale sia della '[OSCURATO:SOCIETA].' sia della '[OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA]. e di un ruolo gestorio dispiegato in esse allorché vennero ideate o realizzate le condotte distrattive contestate, che egli avesse, comunque, avuto specifica contezza dell'enorme esposizione debitoria della '[OSCURATO:SOCIETA] Sri.' e che, pertanto, avesse fornito un contributo, anche solo di ordine morale, concretamente idoneo a individuare gli strumenti negoziali capaci di sottrarre i beni aziendali della società in decozione in favore della neo- costituita '[OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA].', onde consentire alla sua famiglia di continuare l'attività imprenditoriale di cantieristica navale. Non risulta, infatti, coerente con quanto riportato nel corpo della motivazione (con riferimento alla collocazione temporale del ruolo spiegato da D'[OSCURATO:PERSONA] in seno alla sola '[OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA].') e, comunque, appagante, tanto più nel silenzio circa gli indici probatori atti a giustificarla, la generalizzante affermazione, posta a sostegno della dichiarazione di responsabilità dell'imputato per i fatti di bancarotta ascrittigli, secondo la quale tutti gli imputati avevano contribuito alla realizzazione del disegno criminoso di «svuotamento» della '[OSCURATO:SOCIETA].' in favore della '[OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA].', essendo stati tutti, ivi compreso D'[OSCURATO:PERSONA], perfettamente consapevoli, siccome lungamente coinvolti nell'amministrazione o nella direzione generale di ambedue le compagini, tanto più «in considerazione, dello strettissimo rapporto esistente tra i membri della famiglia D'Astore, che • era stato posto a fondamento dei sub-ingressi della '[OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA].' alla '[OSCURATO:SOCIETA] Sri.'». 1.2. Nondimeno, la riportata argomentazione non è neppure in linea con il diritto vivente, che ha statuito che, in tema di concorso di persone nel reato, la circostanza che il contributo causale del concorrente morale possa manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa (istigazione o determinazione all'esecuzione del delitto, agevolazione alla sua preparazione o consumazione, rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, mera adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso) non esime il giudice di merito dall'obbligo di motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l'atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall'art. 110 cod. pen., con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà (Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, Rv. 226101). A ciò devesi aggiungere che, nel caso di specie, essendo il delitto di bancarotta fraudolenta punito a titolo di dolo generico, sarebbe stato necessario dar conto degli elementi di prova atti a dimostrare che il ricorrente, da concorrente morale, fosse stato animato nel proprio agire quanto meno da dolo eventuale: il che significa che il concorrente morale dovrebbe aver concorso all'azione degli esecutori materiali delle condotte distrattive enumerate in sentenza, non soltanto prevedendo in concreto il pericolo di spoliazione del patrimonio della società in decozione, come conseguenza dell'azione concordata, ma addirittura accettandone, in termini volontaristici, il rischio di accadimento, pur di realizzare l'azione concordata (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Rv. 261104). 2. Per tutto quanto esposto, assorbite le doglianze di cui al secondo ed al terzo motivo di ricorso, s'impone l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Lecce. P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata con r