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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 dicembre 2025

Cassazione n. 41788/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1577/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 23541/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/05/2025 della CORTE APPELLO di MILANO Udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONEQUINTA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 41788/2025 Roma, lì, 30/12/2025

1. Con sentenza pronunciata in data 7 magio 2025, la Corte di appello di Milano ha rigettato il gravame presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza - che è stata, pertanto, integralmente confermata - con la quale, il 21 marzo 2024 il Tribunale di Monza, in esito a giudizio celebrato nelle forme del rito ordinario, aveva dichiarato lo stesso responsabile del reato di bancarotta patrimoniale documentale fraudolenta, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.

In particolare, il ricorrente – nella qualità di amministratore unico della MBM ristorazioni S.r.l., dichiarata fallita dal Tribunale di Monza con sentenza del 23 giugno 2017 – aveva sottratto i libri e le altre scritture contabili, al fine di recare un pregiudizio ai creditori.

I giudici di merito avevano accertato che: --a) dal 27 agosto 2015 sino alla data di fallimento, il ricorrente era stato amministratore unico della MBM ristorazioni S.r.l.; --b) il curatore aveva chiesto invano in plurime occasioni di esibire tutta la documentazione sociale e contabile; --c) il 10 luglio 2017, il curatore aveva ricevuto dal commercialista dott. [OSCURATO:PERSONA] solo le fatture di acquisto e di vendita relative al 2015, e le fatture di acquisto e le registrazioni dei corrispettivi relativi al 2016; --d) il curatore aveva constatato il mancato deposito dei bilanci relativi agli anni 2015 e 2016; --e) il passivo ammontava ad euro 1.555.344,20, di cui euro 1.054.782,75 verso fornitori; --f) il mancato aggiornamento della contabilità aveva impedito di verificare l’esistenza di beni immateriali.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il suddetto imputato, a mezzo del suo difensore, formulando i motivi di censura di seguito sinteticamente esposti.

2.1. Con il primo motivo del ricorso si contesta violazione dell’art. 606, lett. b ed e, cod. proc. pen.

In particolare, nonostante il ricorrente rivestisse la veste di amministratore di diritto, lo stesso non era a conoscenza della situazione contabile della società fallita, fermo restando che la contabilità poteva essere ricostruita senza sforzi particolari, atteso che il curatore aveva ricevuto le fatture di acquisto e di vendita relative al 2015, e le fatture di acquisto e le registrazioni dei corrispettivi relativi al 2016.

2.2. Con il secondo motivo del ricorso si contesta la erronea applicazione della legge penale, atteso che il fatto contestato doveva essere qualificato ai sensi dell’art. 217, comma 2, l. fall.

3. Con requisitoria scritta del 15 settembre 2025 il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per il rigetto del ricorso.

4. Con memoria del 17 ottobre 2025, il difensore del ricorrente insisteva per l’accoglimento del ricorso, evidenziando che la contabilità poteva essere ricostruita dal curatore senza alcuna difficoltà.

5. Con conclusioni del 16 ottobre 2025, la curatela fallimentare della [OSCURATO:SOCIETA]. chiedeva il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.

In tema di reati fallimentari, l'amministratore di diritto risponde del reato di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione o per omessa tenuta, delle scritture contabili anche se sia investito solo formalmente dell'amministrazione della società fallita, in quanto sussiste il diretto e personale obbligo dell'amministratore di diritto di tenere e conservare le predette scritture.

Obbligo che discende, ex lege, dalla sola formale assunzione delle funzioni gestorie.

Cosicché, ogni censura afferente all'esistenza o meno di un'attività gestoria da parte dell’imputato o, ancora, al ruolo maggiore o minore avuto all'interno della società (per essere state le fatture di acquisto e di vendita relative al 2015, e le fatture di acquisto e le registrazioni dei corrispettivi relativi al 2016 consegnate da suo fratello Rosario) è, francamente, irrilevante.

Ad ogni modo, i giudici di merito hanno evidenziato – sulla scorta dell’attività istruttoria compiuta – che il [OSCURATO:PERSONA] era perfettamente a conoscenza della crisi in cui versava la società ed in particolare della esposizione debitoria nei confronti dello Stato, con l’ulteriore precisazione che il curatore ha ricevuto dal ricorrente la liquidità di cassa, dimostrando di essere consapevole dello stato della contabilità.

3. Infondato è il secondo motivo di ricorso.

L'imprenditore che esercita un'att ività commerciale è obbligato personalmente alla regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili della sua azienda, ai sensi degli artt. 2214 e segg. cod. civ.

Il precetto deve essere esteso agli amministratori delle società e, in particolare, per le società a responsabilità limitata, tale dovere è disciplinato dagli artt. 2475 e segg. cod. civ., da cui discende uno specifico obbligo di garanzia a che i dati contabili siano correttamente annotati ed aggiornati e che la contabilità sia resa costantemente ostensibile agli organi di vigilanza e di controllo, interni ed esterni, che devono essere posti in condizione di ricostruire gli accadimenti aziendali.

In caso di Fallimento, l'art. 16 n. 3 della legge fallimentare prevedeva l'obbligo per il fallito (penalmente sanzionato ove disatteso, art. 220 L.F.), stabilito con la sentenza dichiarativa di Fallimento, di depositare i bilanci e le "scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori".

È pertanto da escludere che, in caso di omissione di tali stringenti e rigorosi adempimenti da parte dell'imprenditore, gravi sul curatore del fallimento un onere "surrogatorio" di adoperarsi personalmente per colmare le lacune determinate dall'inottemperanza altrui.

Nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale l'interesse tutelato non è circoscritto ad una mera informazione sulle vicende patrimoniali e contabili della impresa, ma concerne una loro conoscenza documentata e giuridicamente utile, sicché il delitto sussiste, non solo quando la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari del fallito si renda impossibile per il modo in cui le scritture contabili sono state tenute, ma anche quando gli accertamenti, da parte degli organi fallimentari, siano stati ostacolati da difficoltà superabili solo con particolare diligenza (Sez. 5, n. 1925 del 26/09/2018, Cortinovis, Rv. 274455; Sez. 5, n. 45174 del 22/05/2015, Faragona e altro, Rv. 265682; Sez. 5, n. 21588 del 19/04/2010, Suardi, Rv. 247965; Sez. 5, n. 24333 del 18/05/2005, Mattia, Rv. 232212; Sez. 5, n. 10423 del 22/05/2000, Piana, Rv. 218383).

3.1. La bancarotta fraudolenta documentale di cui all'art. 216, comma 1, n. 2 R.D. n. 267 del 1942 (oggi art. 322 comma 1 lett. b) d.lgs. n. 14 del 2019, (il c.d.

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) prevede due fattispecie alternative: quella di sottrazione o distruzione (cui è parificata l'omessa tenuta) dei libri e delle altre scritture contabili, che richiede il dolo specifico; quella di tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita che, diversamente dalla prima ipotesi, presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dagli organi fallimentari e richiede il dolo generico (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838; Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, Inverardi, Rv. 276650; Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017, Rossi, Rv. 271611; Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Autunno, Rv. 269904).

3.3. Sul versante dell'elemento soggettivo del reato, si è chiarito che gli elementi dai quali desumere la sussistenza del dolo specifico nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale specifica e del dolo generico nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale generica non possono coincidere con la scomparsa dei libri contabili o con la tenuta degli stessi in guisa tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, che rappresentano semplicemente gli eventi fenomenici, dal cui verificarsi dipende l'integrazione dell'elemento oggettivo del reato.

Dovendo, piuttosto, consistere in circostanze di fatto ulteriori, in grado di illuminare la ratio dei menzionati eventi alla luce della finalità di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di recare pregiudizio ai creditori, nel caso della bancarotta fraudolenta documentale specifica; della consapevolezza che l'irregolare tenuta della documentazione contabile è in grado di arrecare pregiudizio alle ragioni del ceto creditorio, nel caso della bancarotta fraudolenta documentale generica.

Appare, pertanto, evidente che tra le suddette circostanze assume un rilievo fondamentale la condotta del fallito nel suo concreto rapporto con le vicende attinenti alla vita economica dell'impresa (cfr., in questo senso, Sez. 5, n. 2228 del 04/11/2022, Occhiuzzi, Rv. 283983; Sez. 5, n. 33575 del 08/04/2022, Scarponi, Rv. 283659; Sez. 5, n. 33114 del 8/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838) Sugli indicatori della prova del dolo specifico del reato di bancarotta fraudolenta documentale di cui all'art. 216 comma 1 n. 2), prima parte, R.D. n. 267/42 si sono soffermati i diversi arresti giurisprudenziali che hanno sottolineato la necessità di privilegiare una chiave di lettura che esalti la specularità di talune evidenze probatorie - come la dimostrazione dell'esistenza di risorse finanziarie o di un patrimonio positivo resi inaccessibili agli organi fallimentari o la sproporzione tra l'entità del passivo e l'inesistenza di attivo - che orientino sull'intenzionalità di ostacolarne il tracciamento attraverso la mancata consegna delle scritturazioni (cfr. sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023, di Pietra, Rv.284304, che si è soffermata ad esempio sull'ingentissima esposizione debitoria per crediti privilegiati e chirografari); che si focalizzino sul contegno del fallito, nel suo concreto rapporto con le vicende attinenti alla vita economica dell'impresa, nel senso che, una volta in ipotesi accertati fatti distrattivi, sia possibile ragionevolmente collegare, anche in virtù di inferenze logiche, l'omessa tenuta della contabilità, o le condotte ad essa equivalenti, come strumentali alla dissimulazione di atti depauperativi, allo scopo di arrecare un pregiudizio ai creditori o di procurare un vantaggio al fallito o a terzi (tra le altre, Sez. 5, n. 26613 del 22/02/2019, Amidani, Rv. 276910; Sez. 5, n. 23251 del 29/04/2014, Pavone, Rv. 262384).

Debbono quindi essere indagate ed approfondite le specifiche circostanze della vicenda in scrutinio, come, ad esempio, la corrispondenza tra l'omissione della cura contabile e il delinearsi o l'aggravarsi di una condizione di insolvenza o l'emersione di un'ingiustificata diminuzione delle consistenze patrimoniali (sez.5, n. 2228 del 04/11/2022, Occhiuzzi, Rv. 283983).

In tali evenienze è ben possibile argomentare l'inconciliabilità del quadro ricostruttivo con un coefficiente psicologico di semplice superficialità o trascuratezza, di natura eminentemente colposa.

3.4. Orbene nel caso in esame, correttamente i giudici di merito hanno ritenuto che l’occultamento delle scritture contabili era animata dal fine di arrecare un pregiudizio ai creditori, evidenziato che: --a) la mancata tenuta delle scritture contabili ha interessato gli anni coincidenti con la crisi dovendo fare ricorso a finanziamenti di terzi per assicurare la continuità aziendale, senza evitare il conseguente dissesto (erano totalmente essente i bilanci degli anni 2015 e 2016); --b) la società aveva un ingente passivo pari ad euro 1.555.344,20 a fronte di un saldo positivo di euro 7.784,85 risultante su un conto intestato alla società; --c); il ricorrente si è sottratto a qualsiasi incontro con il curatore, rendendosi irreperibile; --d) il curatore ha avuto contezza dell’esatta consistenza del debito solo al momento della insinuazione al passivo da parte dei numerosi creditori.

Costituisce circostanza incontrovertibile nel caso in esame il mancato reperimento di qualsivoglia documento contabile dell'impresa fallita e il mancato deposito, da parte dell'imputato, dei libri e le scritture contabili, con la conseguenza - evidenziata nella sentenza impugnata - che non è stato possibile in alcun modo agli organi fallimentari procedere alla ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari.

Invero, il ricorrente non ha provveduto a consegnare dei documenti chiesti dal curatore, senza fornire all’uopo alcuna plausibile giustificazione.

Tale condotta non può essere spiegata logicamente se non come espressiva della sottrazione delle scritture contabili (istituite sin dal 2014, anno di deposito dell’ultimo bilancio), al fine di rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari, così recando pregiudizio ai creditori.

4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M Rigetta il ricorso condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Condanna, inoltre, l’imputato alla refusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in 3686,00 euro, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma il 22 ottobre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1577/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 23541/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/05/2025 della CORTE APPELLO di MILANO Udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONEQUINTA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 41788/2025 Roma, lì, 30/12/2025 1. Con sentenza pronunciata in data 7 magio 2025, la Corte di appello di Milano ha rigettato il gravame presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza - che è stata, pertanto, integralmente confermata - con la quale, il 21 marzo 2024 il Tribunale di Monza, in esito a giudizio celebrato nelle forme del rito ordinario, aveva dichiarato lo stesso responsabile del reato di bancarotta patrimoniale documentale fraudolenta, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia. In particolare, il ricorrente – nella qualità di amministratore unico della MBM ristorazioni S.r.l., dichiarata fallita dal Tribunale di Monza con sentenza del 23 giugno 2017 – aveva sottratto i libri e le altre scritture contabili, al fine di recare un pregiudizio ai creditori. I giudici di merito avevano accertato che: --a) dal 27 agosto 2015 sino alla data di fallimento, il ricorrente era stato amministratore unico della MBM ristorazioni S.r.l.; --b) il curatore aveva chiesto invano in plurime occasioni di esibire tutta la documentazione sociale e contabile; --c) il 10 luglio 2017, il curatore aveva ricevuto dal commercialista dott. [OSCURATO:PERSONA] solo le fatture di acquisto e di vendita relative al 2015, e le fatture di acquisto e le registrazioni dei corrispettivi relativi al 2016; --d) il curatore aveva constatato il mancato deposito dei bilanci relativi agli anni 2015 e 2016; --e) il passivo ammontava ad euro 1.555.344,20, di cui euro 1.054.782,75 verso fornitori; --f) il mancato aggiornamento della contabilità aveva impedito di verificare l’esistenza di beni immateriali. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il suddetto imputato, a mezzo del suo difensore, formulando i motivi di censura di seguito sinteticamente esposti. 2.1. Con il primo motivo del ricorso si contesta violazione dell’art. 606, lett. b ed e, cod. proc. pen. In particolare, nonostante il ricorrente rivestisse la veste di amministratore di diritto, lo stesso non era a conoscenza della situazione contabile della società fallita, fermo restando che la contabilità poteva essere ricostruita senza sforzi particolari, atteso che il curatore aveva ricevuto le fatture di acquisto e di vendita relative al 2015, e le fatture di acquisto e le registrazioni dei corrispettivi relativi al 2016. 2.2. Con il secondo motivo del ricorso si contesta la erronea applicazione della legge penale, atteso che il fatto contestato doveva essere qualificato ai sensi dell’art. 217, comma 2, l. fall. 3. Con requisitoria scritta del 15 settembre 2025 il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per il rigetto del ricorso. 4. Con memoria del 17 ottobre 2025, il difensore del ricorrente insisteva per l’accoglimento del ricorso, evidenziando che la contabilità poteva essere ricostruita dal curatore senza alcuna difficoltà. 5. Con conclusioni del 16 ottobre 2025, la curatela fallimentare della [OSCURATO:SOCIETA]. chiedeva il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.  In tema di reati fallimentari, l'amministratore di diritto risponde del reato di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione o per omessa tenuta, delle scritture contabili anche se sia investito solo formalmente dell'amministrazione della società fallita, in quanto sussiste il diretto e personale obbligo dell'amministratore di diritto di tenere e conservare le predette scritture. Obbligo che discende, ex lege, dalla sola formale assunzione delle funzioni gestorie. Cosicché, ogni censura afferente all'esistenza o meno di un'attività gestoria da parte dell’imputato o, ancora, al ruolo maggiore o minore avuto all'interno della società (per essere state le fatture di acquisto e di vendita relative al 2015, e le fatture di acquisto e le registrazioni dei corrispettivi relativi al 2016 consegnate da suo fratello Rosario) è, francamente, irrilevante. Ad ogni modo, i giudici di merito hanno evidenziato – sulla scorta dell’attività istruttoria compiuta – che il [OSCURATO:PERSONA] era perfettamente a conoscenza della crisi in cui versava la società ed in particolare della esposizione debitoria nei confronti dello Stato, con l’ulteriore precisazione che il curatore ha ricevuto dal ricorrente la liquidità di cassa, dimostrando di essere consapevole dello stato della contabilità. 3. Infondato è il secondo motivo di ricorso. L'imprenditore che esercita un'att ività commerciale è obbligato personalmente alla regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili della sua azienda, ai sensi degli artt. 2214 e segg. cod. civ. Il precetto deve essere esteso agli amministratori delle società e, in particolare, per le società a responsabilità limitata, tale dovere è disciplinato dagli artt. 2475 e segg. cod. civ., da cui discende uno specifico obbligo di garanzia a che i dati contabili siano correttamente annotati ed aggiornati e che la contabilità sia resa costantemente ostensibile agli organi di vigilanza e di controllo, interni ed esterni, che devono essere posti in condizione di ricostruire gli accadimenti aziendali. In caso di Fallimento, l'art. 16 n. 3 della legge fallimentare prevedeva l'obbligo per il fallito (penalmente sanzionato ove disatteso, art. 220 L.F.), stabilito con la sentenza dichiarativa di Fallimento, di depositare i bilanci e le "scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori". È pertanto da escludere che, in caso di omissione di tali stringenti e rigorosi adempimenti da parte dell'imprenditore, gravi sul curatore del fallimento un onere "surrogatorio" di adoperarsi personalmente per colmare le lacune determinate dall'inottemperanza altrui. Nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale l'interesse tutelato non è circoscritto ad una mera informazione sulle vicende patrimoniali e contabili della impresa, ma concerne una loro conoscenza documentata e giuridicamente utile, sicché il delitto sussiste, non solo quando la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari del fallito si renda impossibile per il modo in cui le scritture contabili sono state tenute, ma anche quando gli accertamenti, da parte degli organi fallimentari, siano stati ostacolati da difficoltà superabili solo con particolare diligenza (Sez. 5, n. 1925 del 26/09/2018, Cortinovis, Rv. 274455; Sez. 5, n. 45174 del 22/05/2015, Faragona e altro, Rv. 265682; Sez. 5, n. 21588 del 19/04/2010, Suardi, Rv. 247965; Sez. 5, n. 24333 del 18/05/2005, Mattia, Rv. 232212; Sez. 5, n. 10423 del 22/05/2000, Piana, Rv. 218383). 3.1.  La bancarotta fraudolenta documentale di cui all'art. 216, comma 1, n. 2 R.D. n. 267 del 1942 (oggi art. 322 comma 1 lett. b) d.lgs. n. 14 del 2019, (il c.d. Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) prevede due fattispecie alternative: quella di sottrazione o distruzione (cui è parificata l'omessa tenuta) dei libri e delle altre scritture contabili, che richiede il dolo specifico; quella di tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita che, diversamente dalla prima ipotesi, presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dagli organi fallimentari e richiede il dolo generico (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838; Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, Inverardi, Rv. 276650; Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017, Rossi, Rv. 271611; Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Autunno, Rv. 269904). 3.3. Sul versante dell'elemento soggettivo del reato, si è chiarito che gli elementi dai quali desumere la sussistenza del dolo specifico nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale specifica e del dolo generico nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale generica non possono coincidere con la scomparsa dei libri contabili o con la tenuta degli stessi in guisa tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, che rappresentano semplicemente gli eventi fenomenici, dal cui verificarsi dipende l'integrazione dell'elemento oggettivo del reato. Dovendo, piuttosto, consistere in circostanze di fatto ulteriori, in grado di illuminare la ratio dei menzionati eventi alla luce della finalità di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di recare pregiudizio ai creditori, nel caso della bancarotta fraudolenta documentale specifica; della consapevolezza che l'irregolare tenuta della documentazione contabile è in grado di arrecare pregiudizio alle ragioni del ceto creditorio, nel caso della bancarotta fraudolenta documentale generica. Appare, pertanto, evidente che tra le suddette circostanze assume un rilievo fondamentale la condotta del fallito nel suo concreto rapporto con le vicende attinenti alla vita economica dell'impresa (cfr., in questo senso, Sez. 5, n. 2228 del 04/11/2022, Occhiuzzi, Rv. 283983; Sez. 5, n. 33575 del 08/04/2022, Scarponi, Rv. 283659; Sez. 5, n. 33114 del 8/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838) Sugli indicatori della prova del dolo specifico del reato di bancarotta fraudolenta documentale di cui all'art. 216 comma 1 n. 2), prima parte, R.D. n. 267/42 si sono soffermati i diversi arresti giurisprudenziali che hanno sottolineato la necessità di privilegiare una chiave di lettura che esalti la specularità di talune evidenze probatorie - come la dimostrazione dell'esistenza di risorse finanziarie o di un patrimonio positivo resi inaccessibili agli organi fallimentari o la sproporzione tra l'entità del passivo e l'inesistenza di attivo - che orientino sull'intenzionalità di ostacolarne il tracciamento attraverso la mancata consegna delle scritturazioni (cfr. sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023, di Pietra, Rv.284304, che si è soffermata ad esempio sull'ingentissima esposizione debitoria per crediti privilegiati e chirografari); che si focalizzino sul contegno del fallito, nel suo concreto rapporto con le vicende attinenti alla vita economica dell'impresa, nel senso che, una volta in ipotesi accertati fatti distrattivi, sia possibile ragionevolmente collegare, anche in virtù di inferenze logiche, l'omessa tenuta della contabilità, o le condotte ad essa equivalenti, come strumentali alla dissimulazione di atti depauperativi, allo scopo di arrecare un pregiudizio ai creditori o di procurare un vantaggio al fallito o a terzi (tra le altre, Sez. 5, n. 26613 del 22/02/2019, Amidani, Rv. 276910; Sez. 5, n. 23251 del 29/04/2014, Pavone, Rv. 262384). Debbono quindi essere indagate ed approfondite le specifiche circostanze della vicenda in scrutinio, come, ad esempio, la corrispondenza tra l'omissione della cura contabile e il delinearsi o l'aggravarsi di una condizione di insolvenza o l'emersione di un'ingiustificata diminuzione delle consistenze patrimoniali (sez.5, n. 2228 del 04/11/2022, Occhiuzzi, Rv. 283983). In tali evenienze è ben possibile argomentare l'inconciliabilità del quadro ricostruttivo con un coefficiente psicologico di semplice superficialità o trascuratezza, di natura eminentemente colposa. 3.4. Orbene nel caso in esame, correttamente i giudici di merito hanno ritenuto che l’occultamento delle scritture contabili era animata dal fine di arrecare un pregiudizio ai creditori, evidenziato che: --a) la mancata tenuta delle scritture contabili ha interessato gli anni coincidenti con la crisi dovendo fare ricorso a finanziamenti di terzi per assicurare la continuità aziendale, senza evitare il conseguente dissesto (erano totalmente essente i bilanci degli anni 2015 e 2016); --b) la società aveva un ingente passivo pari ad euro 1.555.344,20 a fronte di un saldo positivo di euro 7.784,85 risultante su un conto intestato alla società; --c); il ricorrente si è sottratto a qualsiasi incontro con il curatore, rendendosi irreperibile; --d) il curatore ha avuto contezza dell’esatta consistenza del debito solo al momento della insinuazione al passivo da parte dei numerosi creditori. Costituisce circostanza incontrovertibile nel caso in esame il mancato reperimento di qualsivoglia documento contabile dell'impresa fallita e il mancato deposito, da parte dell'imputato, dei libri e le scritture contabili, con la conseguenza - evidenziata nella sentenza impugnata - che non è stato possibile in alcun modo agli organi fallimentari procedere alla ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari. Invero, il ricorrente non ha provveduto a consegnare dei documenti chiesti dal curatore, senza fornire all’uopo alcuna plausibile giustificazione. Tale condotta non può essere spiegata logicamente se non come espressiva della sottrazione delle scritture contabili (istituite sin dal 2014, anno di deposito dell’ultimo bilancio), al fine di rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari, così recando pregiudizio ai creditori. 4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l’imputato alla refusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in 3686,00 euro, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma il 22 ottobre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 41788/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris