CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30600/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello correttamente ritenuto che la falsa denuncia di smarrimento di un assegno integra il reato di calunnia, ben potendo determinare l'avvio di un procedimento per il reato di ricettazione (procedibile d'ufficio); ritenuto che il delitto di calunnia, essendo un reato di pericolo, presuppone solo la concreta possibilità dell'instaurazione del procedimento penale, pericolo che obiettivamente sussisteva in relazione al predetto reato di ricettazione, difettando qualsivoglia elemento per ipotizzare il reato di furto (procedibile a querela); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese process