CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 36364/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Pisa visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza adottata in data 27 ottobre 2020, e depositata in pari data, il Tribunale di Pisa ha dichiarato inammissibile l'appello proposto ex art. 322-bis cod. proc. pen. da "[OSCURATO:PERSONA] coop.", in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], avverso il provvedimento con cui il G.i.p. del Tribunale di Pisa aveva rigettato l'istanza da essa proposta di revoca e sostituzione dell'amministratore giudiziario nominato, a norma dell'art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen., a seguito del sequestro preventivo delle quote e dei beni aziendali della medesima società. 2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi, sviluppati congiuntamente, ed entrambi relativi alla decisione di non impugnabilità del provvedimento di rigetto della richiesta di revoca e sostituzione dell'amministratore giudiziario. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 568, comma 568, comma 5, 310 e 263, comma 4, cod. proc. pen., e 104-bis disp. att. cod. proc. pen., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt.1367 cod. civ. e 6, par. 3, CEDU, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. Si premette che il Tribunale ha escluso l'impugnabilità del provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca e sostituzione dell'amministratore giudiziario perché ha ritenuto gli atti relativi alla nomina e revoca dell'amministratore giudiziario di un bene in sequestro come atti di ordinaria amministrazione di tale bene. Si deduce che questo assunto, se può forse valere per l'atto di nomina dell'amministratore, non è sostenibile per l'atto di revoca, in quanto lo stesso incide sui diritti soggettivi di contenuto patrimoniale sul bene. Si osserva, inoltre, che il richiamo all'art. 35 d.lgs. n. 159 del 2011 non è decisivo, perché tale disposizione disciplina la proposta di revoca, ma non anche l'impulso ad attivare tale procedimento. Si rappresenta, ancora, che, in ogni caso, l'atto di appello, pur se ritenuto non ammissibile, avrebbe dovuto essere riqualificato come opposizione e trasmesso al giudice dell'esecuzione, a norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., come riconosciuto anche dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite (si cita Sez. U, n. 45371 del 2001, Bonaventura, Rv. 220221-01). Si conclude chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata e la trasmissione degli al G.i.p. competente a decidere sull'opposizione al parere negativo ex art. 263 cod. proc. pen., o comunque al fine di esercitare, all'esito di contraddittorio camerale, la proposta di revoca. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito precisate. 2. Il legale rappresentante di una società della quale siano stati sequestrati i beni e le quote rappresentative del capitale sociale, o comunque il proprietario dei beni in sequestro, non è legittimato a promuovere un procedimento diretto alla revoca dell'amministratore giudiziario di quanto sottoposto a vincolo. 2.1. La conclusione appena indicata si fonda sul combinato disposto di cui all'art. 104-bis, comma 1-bis, disp. att. cod. proc. pen. e di cui all'art. 35, comma 7, d.lgs. n. 159 del 2011. Invero, l'art. 104-bis, comma 1-bis, disp. att. cod. proc. pen., entrato in vigore in forza dell'art. 3, comma 2, lett. b), legge 17 ottobre 2017, n 161, recita: «Il giudice che dispone il sequestro nomina un amministratore giudiziario ai fini della gestione. Si applicano le norme di cui al libro I, titolo III, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni». Nel titolo III del libro I del d.lgs. n. 159 del 2011, rubricato «L'amministrazione, la gestione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati», è presente, come prima disposizione, l'art. 35, rubricato «nomina e revoca dell'amministratore giudiziario». L'art. 35, al comma 7, primo periodo, fissa la specifica disciplina in tema di revoca dell'amministratore giudiziario; segnatamente, prevede: «In casi di gravi irregolarità o incapacità il tribunale, su proposta del giudice delegato, dell'Agenzia o d'ufficio, può disporre in ogni tempo la revoca dell'amministratore giudiziario, previa audizione dello stesso». 2.2. Da queste disposizioni, innanzitutto, si evince che la disciplina generale in tema di revoca dell'amministratore giudiziario nominato in relazione ad un sequestro preventivo è quella fissata dall'art. 35, comma 7, d.lgs. n. 159 del 2011. Invero, l'art. 104-bis, disp. att. cod. proc. pen., ossia la disposizione che detta la disciplina generale in materia di amministrazione dei «aziende, società o beni [...]» sottoposti a sequestro preventivo, in particolare, al comma 1-bis, dopo aver indicato l'Autorità giudiziaria competente alla nomina dell'amministratore, rinvia, senza altro aggiungere, al titolo III del libro I del d.lgs. n. 159 del 2011, nel quale l'unica e specifica disposizione in tema di revoca dell'amministratore giudiziario è quella prevista dall'art. 35, comma 7. Né l'applicazione di tale disposizione risulta incompatibile con la disciplina dell'amministrazione e gestione dei beni sequestrati non direttamente disciplinati dal codice antimafia, stante l'assenza di previsioni specifiche o di principi generali di segno contrario. 2.3. Dalla disciplina di cui all'art. 35, comma 7, d.lgs. n. 159 del 2011, poi, si desume che l'esclusione della legittimazione del proprietario dei beni sequestrati, o di soggetti ad esso assimilabili, a chiedere al giudice la revoca dell'amministratore giudiziario è coerente con l'assetto complessivo della pertinente procedura. In effetti, l'art. 35, comma 7, d.lgs. cit. individua specificamente non solo i soggetti che possono promuovere la procedura per la revoca dell'amministratore 3 I\ giudiziario, ma anche chi deve essere necessariamente chiamato ad interloquire: precisamente, l'unico soggetto indicato come necessario interlocutore della procedura è l'amministratore giudiziario del quale è in valutazione la revoca. Ora, la mancata indicazione del proprietario dei beni sequestrati tra le parti necessarie del procedimento conferma la conclusione secondo cui l'omessa elencazione del medesimo tra i soggetti legittimati a chiedere al giudice la revoca dell'amministratore giudiziario non costituisce la conseguenza di una lacuna accidentale del dato normativo, bensì una precisa scelta del legislatore. 2.4. Né questa conclusione determina conseguenze irrazionali o l'esclusione della tutela del titolare dei beni sottoposti a sequestro. Da un lato, l'esclusione della legittimazione di tale soggetto a promuovere formalmente il procedimento di revoca dell'amministratore è obiettivamente funzionale all'esigenza di evitare o contenere i rischi di liti giudiziarie che possano ingiustificatamente determinare la paralisi della gestione dei beni in sequestro. Dall'altro, il titolare dei beni in sequestro può comunque segnalare irregolarità o incapacità dell'amministratore agli organi legittimati a promuoverne la revoca, e, soprattutto, può proporre opposizione al giudice dell'esecuzione in ordine alle decisioni sulle modalità di gestione di quanto sottoposto a misura cautelare reale (cfr., in relazione a questo secondo profilo, ad esempio, Sez. 2, n. 946 del 21/11/2018, dep. 2019, Della Santina, Rv. 274723-01). 2.5. Si può aggiungere, ancora, che, già nella vigenza della precedente disciplina di cui all'art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen., anteriormente all'inserimento del comma 1-bis per effetto dell'art. 3, comma 2, lett. b), legge 17 ottobre 2017, n 161, in giurisprudenza si era escluso che il legale rappresentante della società i cui beni era stati sottoposti a sequestro preventivo potesse proporre appello a norma dell'art. 322-bis cod. proc. pen. avverso le decisioni in ordine alla nomina o alla revoca di un amministratore giudiziario (il riferimento è a Sez. 3, n. 39181 del 28/05/2014, Rubino, Rv. 260381-01). Precisamente, in quella occasione si era osservato: «le questioni riferite alle modalità di esercizio dell'amministrazione giudiziaria e agli eventuali profili di negligenza dell'amministratore, con conseguente richiesta di sostituzione dello stesso, e i relativi provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria, devono ritenersi inammissibili, perché attinenti all'ordinaria amministrazione del bene e, dunque, non sindacabili con l'appello ai sensi dell'art. 322 bis cod. proc. pen.». 3. Le considerazioni precedentemente esposte, oltre a determinare l'inammissibilità del presente ricorso per cassazione e del precedente appello, escludono anche l'ammissibilità di una riqualificazione dell'atto di impugnazione proposto in questa sede come opposizione da trasmettere al giudice dell'esecuzione. Ed infatti, il legale rappresentante di una società della quale siano stati sequestrati i beni e le quote rappresentative del capitale sociale o il proprietario dei beni in sequestro, se non sono legittimati a promuovere un procedimento diretto alla revoca dell'amministratore giudiziario, non possono nemmeno proporre incidenti di esecuzione o opposizioni contro eventuali determinazioni dell'autorità giudiziaria in proposito. Invero, una diversa conclusione si tradurrebbe, di fatto, proprio nel riconoscimento della legittimazione a promuovere un procedimento diretto alla revoca dell'amministratore giudiziario. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremil