CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 14853/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2021 della [OSCURATO:PERSONA] ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] GAETA, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che la sentenza impugnata venga annullata con ogni conseguente statuizione. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma in data 06/10/2021, ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città del 11/06/2014, appellata dal [OSCURATO:PERSONA], con la quale lo stesso veniva condannato alla pena di giustizia per i reati allo stesso ascritti (capo a) art. 628, commi 2 e 3, n. 1, cod. pen.; capo b) artt. 61 n. 2, 582, 585 con riferimento all'art. 576 n. 1 cod. pen.). 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, articolando tre motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge per lesione del diritto di difesa ai sensi dell'art. 24 Cost.; la Corte di appello ha deciso il procedimento inaudita altera parte in assenza del difensore, violando il diritto di 4Au difesa costituzionalmente garantito all'imputato; l'udienza era stata fissata per il 6 ottobre 2021, ma sino alla data del 30 settembre tutti i processi erano stati trattati in presenza delle parti; solo in data 29 settembre si apprendeva di una circolare che disponeva, per le "note questioni pandenniche", la trattazione dei processi con obbligo di preventiva richiesta scritta per la trattazione orale; il termine di quindici giorni per tale richiesta non poteva valere nel caso di specie. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione/perché manifestamente illogica nell'aver ritenuto la responsabilità del Susan ai sensi dell'art. 628 cod. pen.; le motivazioni della Corte di appello sono illogiche e contraddittorie; le immagini della videosorveglianza in realtà sono state fraintese e si devono ritenere attendibili nel senso che non appare riscontrato l'uso dell'arma da parte del ricorrente in danno della Pectu. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione perché illogica ed apparente quanto all'art. 628 con particolare riferimento all'uso dell'arma; le descrizioni rese dalla persona offesa risultano generiche ed inattendibili, in alcuni casi addirittura contrastanti; l'esigenza giustizialista della Corte di appello è di fatto sconfessata dalla visione dei filmati acquisiti; le argomentazioni rese dalla Corte di appello quanto alla perquisizione e al suo esito non sono logiche e comprensibili; il Susan avrebbe logicamente dovuto disfarsi dell'arma piuttosto che della somma di trenta euro. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. 4. Il primo motivo di ricorso si caratterizza per assoluta aspecificità e genericità (Sez.4, n. 256 del 18/09/1997, Ahmetovic, Rv. 210157-02; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568-01; Sez. 2, n. 11951 del 20/01/2014, Lavorato, Rv. 259435-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710 -01). Ricorre, difatti, un'estrema genericità dei dati processuali che la difesa sottopone a al giudizio della Corte. Come correttamente osservato dal Procuratore generale, è del tutto assente documentazione processuale a conforto delle doglianze; la Corte di appello, al contrario di quanto affermato, ha correttamente richiamato i riferimenti procedurali contenuti in sentenza a giustificazione del rito adottato (pag. 3) ai sensi dell'art. 23- bis della legge n. 176 del 2020 5. Il secondo e terzo motivo possono essere trattati congiuntamente attenendo ad una proposta lettura alternativa del merito, sotto diversi punti di vista in relazione ai fatti contestati, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Battaglia, Rv. 275100-01). In tal senso la difesa si è limitata a riproporre le stesse argomentazioni introdotte in appello, senza confrontarsi con gli argomenti logici e persuasivi spesi dalla Corte di appello nella ricostruzione del fatto, della violenza posta in essere, dell'uso di arma (pag.4 e 5). 5. Il ricorso deve, conseguentemente, essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della