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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 aprile 2025

Cassazione n. 04719/2026

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia; avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste emessa in data 10/04/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'annullamento della sentenza per estinzione del reato per remissione di querela; vista le conclusioni a firma avv. [OSCURATO:PERSONA] datate [OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Trieste in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Trieste del 20/06/2022, ha ridotto la pena inflitta all'imputato per il i reato di truffa, concordando il beneficio della sospensione condizionale della pena subordinato al risarcimento del danno a favore della parte civile, riducendo anche l'importo del risarcimento stesso.

2. Il difensore dell'imputato propone ricorso per cassazione avverso la predetta sentenza, affidandolo ad un unico motivo con il quale si deduce violazione di legge in relazione alla mancata pronuncia di estinzione del reato conseguente alla intervenuta remissione di querela proveniente dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] accettata in pari data dall'imputato, e quindi successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, il cui dispositivo veniva emesso in data 10/04/2025, ma prima della sua irrevocabilità. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

1.1. Dalla lettura degli atti allegati al ricorso si evince l'avvenuta remissione di querela della parte civile [OSCURATO:PERSONA] dinanzi ai carabinieri di Emilia-Romagna, Stazione di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e la accettazione da parte dell'imputato dinanzi ai carabinieri Lazio stazione di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA].

1.2. Va rilevato che la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata dal querelato, determina l'estinzione del reato, che prevale su eventuali cause di inammissibilità e che va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, in presenza di ricorso tempestivamente proposto, come nel caso di specie (cfr. Sez.

U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681-01; Sez. 2, n. 18680 del 28/04/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 247088-01; Sez. 2, n. 37688 del 08/07/2014, Gustinetti, Rv. 259989; Sez. 5, n. 19675 del 25/02/2019, Crupi, Rv. 276138-01, secondo cui la remissione di querela intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità del ricorso, purché questo sia stato tempestivamente proposto, e si estende a tutti i correi che non l'abbiano ricusata, travolgendo le statuizioni civili collegate ai reati estinti: v. anche.

Sez. 3, n. 9154 del 17/12/2020, dep. 2021, Durante, Rv. 281326-01).

2. Ne deriva che, pacifica l'esistenza della remissione di querela della parte offesa con venir meno della condizione di procedibilità, va disposto l'annullamento della sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione dei reati, con conseguente revoca delle statuizioni civili e condanna dell'imputato al pagamento delle spese del procedimento di remissione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela.

Revoca le statuizioni civili.

Condanna l'imputato al pagamento delle spese relative al proce

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia; avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste emessa in data 10/04/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'annullamento della sentenza per estinzione del reato per remissione di querela; vista le conclusioni a firma avv. [OSCURATO:PERSONA] datate [OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Trieste in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Trieste del 20/06/2022, ha ridotto la pena inflitta all'imputato per il i reato di truffa, concordando il beneficio della sospensione condizionale della pena subordinato al risarcimento del danno a favore della parte civile, riducendo anche l'importo del risarcimento stesso. 2. Il difensore dell'imputato propone ricorso per cassazione avverso la predetta sentenza, affidandolo ad un unico motivo con il quale si deduce violazione di legge in relazione alla mancata pronuncia di estinzione del reato conseguente alla intervenuta remissione di querela proveniente dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] accettata in pari data dall'imputato, e quindi successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, il cui dispositivo veniva emesso in data 10/04/2025, ma prima della sua irrevocabilità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 1.1. Dalla lettura degli atti allegati al ricorso si evince l'avvenuta remissione di querela della parte civile [OSCURATO:PERSONA] dinanzi ai carabinieri di Emilia-Romagna, Stazione di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e la accettazione da parte dell'imputato dinanzi ai carabinieri Lazio stazione di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 1.2. Va rilevato che la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata dal querelato, determina l'estinzione del reato, che prevale su eventuali cause di inammissibilità e che va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, in presenza di ricorso tempestivamente proposto, come nel caso di specie (cfr. Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681-01; Sez. 2, n. 18680 del 28/04/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 247088-01; Sez. 2, n. 37688 del 08/07/2014, Gustinetti, Rv. 259989; Sez. 5, n. 19675 del 25/02/2019, Crupi, Rv. 276138-01, secondo cui la remissione di querela intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità del ricorso, purché questo sia stato tempestivamente proposto, e si estende a tutti i correi che non l'abbiano ricusata, travolgendo le statuizioni civili collegate ai reati estinti: v. anche. Sez. 3, n. 9154 del 17/12/2020, dep. 2021, Durante, Rv. 281326-01). 2. Ne deriva che, pacifica l'esistenza della remissione di querela della parte offesa con venir meno della condizione di procedibilità, va disposto l'annullamento della sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione dei reati, con conseguente revoca delle statuizioni civili e condanna dell'imputato al pagamento delle spese del procedimento di remissione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Revoca le statuizioni civili. Condanna l'imputato al pagamento delle spese relative al proce
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